di Diego Paciello e Serena Uccello
Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 2025
Il 31 ottobre la scadenza per presentare agli istituti richiesta di credito d’imposta, entro il 15 novembre atti al Dap. Dopo un mese definiti gli importi. Tre scadenze: il 31 ottobre, la prima, e poi 15 novembre e 15 dicembre. Si rinnova così attraverso queste date l’appuntamento annuale per le aziende che intendono assumere lavoratori sottoposti a carcerazione. Una possibilità introdotta dalla “legge Smuraglia” (legge n. 193 del 2000) che prevede alcune agevolazioni fiscali e contributive rivolte alle imprese che scelgono di assumere detenuti o internati negli istituti penitenziari, nonché soggetti ammessi al lavoro all’esterno secondo quanto previsto dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, e persone in semilibertà.
Il punto di partenza, prerequisito fondamentale, è che per accedere ai benefici fiscali e contributivi l’azienda deve in primo luogo stipulare una convenzione con l’istituto penitenziario di riferimento, garantire un contratto di lavoro subordinato di una durata minima di 30 giorni, assicurando una retribuzione conforme a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali. Ma quanti sono i detenuti “lavoratori”?
I numeri Attualmente, stando al secondo report “Recidiva zero” realizzato dal Censis per il Cnel, le persone in carcere che possono lavorare sono 21.235; di queste la parte più consistente, ovvero 18.063 persone, lavora alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, il resto invece, pari a 3.172 detenuti, per aziende e cooperative esterne. Fra le tipologie di lavoro in cui sono impegnati i lavoranti detenuti, si registra, dunque, una concentrazione nei servizi d’istituto (il 70,7% è impegnato in questa tipologia), mentre il 5,4% lavora in istituto per conto di cooperative o imprese, il 5,3%, essendo in regime di semilibertà, lavora in proprio o per conto di datori di lavoro esterni e i15% si occupa della manutenzione dei fabbricati.
Una ripartizione che fotografa un percorso ancora tutto da compiere, se pur all’interno di un contesto in miglioramento. Negli ultimi vent’anni, dal 2004 al 2024 infatti il numero totale dei detenuti lavoranti è passato da 14.686 (pari al 26,6% dei detenuti) a 21.235 appunto (pari al 34,3%). La disaggregazione dei dati al livello regionale e per tipologia di lavoro segnala, in primo luogo, una maggiore opportunità di lavoro in regioni come il Trentino Alto Adige, con un livello di coinvolgimento sul totale dei detenuti della regione pari al 71,2%, in Friuli-Venezia Giulia (52,5%), in Toscana (50,3%).
Più lontano dal dato medio nazionale (34,3%) il tasso di partecipazione di regioni come la Basilicata (23,5%), il Lazio (26,8%), la Campania (26,9%). Se questo è il quadro le misure che fissano un perimetro incentivante rappresentano un aiuto concreto, a partire dal credito di imposta. I benefici fiscali Le imprese che assumono detenuti o internati ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, possono cioè ottenere un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, di 520 euro mensili, che si riduce a 30o euro mensili in caso di assunzione di semiliberi.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. Il credito d’imposta spetta, inoltre, se il rapporto di lavoro è iniziato mentre il soggetto era “ristretto”, per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno e per i 24 successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all’esterno.
Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione a condizione che al periodo di formazione segua l’immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l’impresa ha fruito dello sgravio. Le scadenze Per poter usufruire del credito d’imposta, le aziende convenzionate con gli istituti devono presentare, entro 31. ottobre di ogni anno, un’apposita istanza alla direzione dell’istituto, indicando l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui intendono fruire per l’anno successivo, includendo nella somma anche il periodo post detentivo e quello dedicato all’attività di formazione. Le direzioni inviano successivamente le istanze ai provveditorati regionali i quali, a loro volta, devono inoltrarle al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria entro il 15 novembre.
Quest’ultimo, entro il 15 dicembre, determina l’importo massimo spettante a ogni singolo soggetto richiedente e trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco degli aventi diritto con l’ammontare degli sgravi concessi a ciascuna azienda beneficiaria. L’elenco viene poi pubblicato sul sito www.giustizia.it. I vantaggi contributivi Le aziende, inoltre, possono beneficiare di una riduzione del 95% sia delle quote a proprio carico sia di quelle a carico dei lavoratori relative alle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute ai detenuti o internati assunti.
Tali sgravi contributivi si applicano anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno - a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all’esterno - e per i 24 successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all’esterno sempre a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre la persona era in carcere. Il rimborso degli oneri derivanti dalla riduzione della contribuzione è effettuato sulla base di apposita rendicontazione da presentare all’Inps, che provvede al riconoscimento del rimborso in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro.











