di Dario Ferrara
Italia Oggi, 3 giugno 2023
Legali in call coi detenuti. L’avvocato può videochiamare il cliente recluso se il carcere è troppo lontano per poterlo incontrare di persona con regolarità. E ciò benché, passata l’emergenza Covid, non vi siano più “ostacoli per i colloqui in presenza”. La motivazione del giudice che nega i colloqui su tale rilievo non rispetta le esigenze del detenuto né considera la circostanza che il recluso si trova in stato di custodia cautelare in una casa circondariale che si trova a circa 600 chilometri dal distretto cui appartiene il difensore. Così la Cassazione nella sentenza 23557/23, pubblicata il 30 maggio dalla prima sezione penale. È accolto il ricorso proposto dal difensore nell’interesse dell’imputato dopo che il gip ha detto no ai colloqui telefonici richiesti con il detenuto che si trova ristretto nel carcere di Voghera: il penalista è iscritto all’Ordine forense di Roma e per raggiungere l’assistito deve sobbarcarsi un viaggio in auto di circa cinque ore e mezza.
Trova ingresso la censura secondo cui il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari non contiene una motivazione in grado di legittimare i limiti posti al diritto di difesa del recluso, finendo per assimilare il rapporto fra il detenuto e il legale ad altre e diverse posizioni. Nessun dubbio, anzitutto, che siano impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione i provvedimenti sui colloqui dei detenuti in custodia cautelare: possono infatti rendere più afflittiva la misura.
È vero: si riferisce anche al difensore la disciplina ex articolo 39 del Dpr 230/00 quando pone un tetto numerico settimanale alla corrispondenza telefonica dei detenuti e ne affida la valutazione al direttore del carcere il tutto senza distinzione fra i reclusi con condanna definitiva e quelli ancora sottoposti a processo. Ma pesa l’articolo 18 Op secondo cui conferire con il difensore è un diritto di detenuti e internati fin dall’inizio della misura o della pena.
E la motivazione con cui il gip nega la possibilità di contatti a distanza non è pertinente laddove non tiene conto della distanza fra il carcere e lo studio dell’avvocato, al di là della cessata pandemia. Parola al rinvio.










