di Edmondo Bruti Liberati
La Stampa, 11 giugno 2025
Sulla separazione delle carriere tra giudici e pm sono note le differenti posizioni; rimango fermamente convinto delle ragioni contrarie. Ma anche chi si schiera, nel bilanciamento tra i pro e i contro, per la separazione deve misurarsi con il fatto che il Ddl governativo S 1353 ha un oggetto molto più ampio: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale”. Il risultato sarebbe il drastico ridimensionamento del Consiglio superiore della magistratura. Quanto avviene in alcuni Paesi europei (per non dire degli Stati Uniti) ci mostra che la proclamazione del principio di indipendenza della magistratura è cosa vana, se non sostenuta da organismi che ne garantiscano la effettività. Possono essere istituti diversamente configurati (Consigli superiori della magistratura, Consigli di giustizia o altro), ma devono essere dotati di poteri reali.
Il nostro Csm viene spezzettato in due organi non comunicanti, gli si sottrae la competenza disciplinare e si affida alla sorte la scelta dei componenti. Nulla a che vedere con la ritenuta valenza garantistica della separazione delle carriere. Al di là del rischio futuro di una qualche sottoposizione del pm all’esecutivo, già oggi hic et nunc è drasticamente ridimensionato il sistema di garanzia della indipendenza della magistratura tutta, giudici non meno che pm.
Lo sottolineano gli studiosi di diritto costituzionale e di ordinamento giudiziario, professori la gran parte dei quali esercita anche l’avvocatura. Due Csm separati, ma l’attività di gestione richiede coordinamento degli interventi su giudici e pm. Il sistema disciplinare, sempre perfettibile, contrariamente a quanto sostenuto in polemiche che non si confrontano con i dati, non è per nulla lassista; riesce a perseguire e anche in tempi ragionevolmente rapidi le violazioni commesse. L’Alta corte, separata dal Csm e non prevista per le altre magistrature, è strutturata con aspetti di incongruenza (il procuratore generale della Cassazione procede anche contro i giudici) e di inefficienza. Affidare al sorteggio la composizione sia del Csm sia dell’Alta corte è del tutto irrazionale. Altro è la competenza giuridica, altro è la gestione di una istituzione complessa come la magistratura. I difetti dell’associazionismo dei magistrati devono essere contrastati; l’Associazione nazionale dei magistrati e le sue correnti, che hanno mostrato di saper reagire, sono esperienze radicate nella magistratura italiana. Questa realtà non può essere azzerata: il sorteggio può portare a esiti perversi.
Di qui l’appello agli avvocati tutti, quelli contrari e quelli favorevoli alla separazione, perché si esprimano contro questi aspetti, che sono il nucleo più rilevante della revisione costituzionale proposta. Non sono solo i magistrati e l’Anm ad avanzare questi rilievi. La relazione di minoranza del Csm, redatta da un componente laico, professore di diritto costituzionale e avvocato, espresso dai partiti di governo, si è espressa contro i due Csm e in favore di un organo con due sezioni distinte, ha rilevato la irrazionalità del sorteggio e ha indicato non poche incongruità nella disciplina dell’Alta corte e, prima ancora, la irrazionalità della limitazione alla magistratura ordinaria.
Il costituente ha previsto per la revisione un particolare percorso di riflessione. Nel sistema bicamerale tuttora vigente è “normale” che una Camera modifichi un testo approvato dall’altra. I regolamenti parlamentari, quando vi è la volontà politica, consentono passaggi tra le due Camere rapidi. Talora fin troppo rapidi come avvenuto con la “blindatura” del decreto-legge sicurezza. L’avvocatura, che ha protestato insieme alla magistratura contro questo strappo, si unisca ora alle tante voci critiche sulla ben più grave “blindatura” di una revisione costituzionale, che precluderebbe anche modifiche su aspetti oggetto di censure diffuse e che nulla hanno a che vedere con la separazione delle carriere.











