sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo*

Il Dubbio, 30 giugno 2026

Il 16 dicembre la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo non sarà chiamata soltanto a decidere sui ricorsi Cavallotti e Macagnino contro l’Italia. Sul banco degli imputati finirà, ancora una volta, l’intero sistema delle misure di prevenzione patrimoniali. E questa volta Strasburgo sembra orientata a valutarne la compatibilità non tanto alla luce dell’articolo 7 della Convenzione, quanto attraverso il più rigoroso scrutinio imposto dalla presunzione di innocenza e dalla tutela del diritto di proprietà. Se le doglianze dei ricorrenti dovessero essere accolte, l’impatto sul sistema italiano della prevenzione potrebbe essere profondo, incidendo tanto sulla pericolosità qualificata quanto sulla pericolosità generica.

Sul primo versante, sono in discussione temi centrali quali il rapporto tra procedimento di prevenzione e processo penale, gli effetti dell’assoluzione e il rispetto della presunzione di innocenza. Sul secondo, il nodo riguarda la qualità della base legale che sorregge le misure di prevenzione patrimoniali e i limiti entro cui lo Stato può comprimere il diritto di proprietà. I segnali che giungono da Strasburgo appaiono, per chi guarda criticamente all’attuale sistema, incoraggianti. Nella giurisprudenza più recente il baricentro del controllo di compatibilità convenzionale sembra infatti spostarsi dall’articolo 7 della Convenzione agli articoli 6, paragrafo 2, e 1 del Protocollo addizionale n. 1. Quest’ultima disposizione consente ingerenze nel pacifico godimento dei beni soltanto in presenza di una base legale sufficientemente chiara e prevedibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e all’esito di un procedimento che garantisca un’effettiva possibilità di difesa.

Un primo segnale è rappresentato proprio dalla decisione di rimettere il caso Macagnino alla Grande Chambre . Già nel dicembre 2023 la Corte aveva rivolto alle parti una serie di quesiti che lasciavano emergere dubbi significativi sulla compatibilità convenzionale della confisca di prevenzione. In particolare, i giudici europei hanno chiesto se la misura fosse stata applicata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge; se il quadro normativo e giurisprudenziale offrisse adeguate garanzie contro possibili abusi, soprattutto con riguardo ai limiti temporali della confiscabilità; se l’ablazione di beni acquisiti prima o dopo il periodo di pericolosità fosse proporzionata allo scopo perseguito; e se l’inversione dell’onere della prova avesse imposto ai destinatari un sacrificio eccessivo.

Il secondo segnale proviene dalla sentenza Isaia contro Italia, divenuta definitiva l’11 maggio 2026 dopo il rigetto della richiesta di rinvio alla Grande Chambre avanzata dal Governo italiano. La decisione affronta il tema della pericolosità generica partendo da una premessa netta: per giustificare la confisca di un bene occorre dimostrare il collegamento tra quel bene e il profitto derivante da attività illecite. La Corte ribadisce che la confisca di prevenzione, pur non avendo natura formalmente penale, è comunque soggetta al principio di legalità. Un provvedimento ablativo adottato in assenza di una base legale adeguata o al di fuori dei presupposti stabiliti dalla legge integra, di per sé, una violazione della Convenzione.

La Corte aggiunge che la tutela della proprietà non può essere sacrificata in modo arbitrario e che ogni misura patrimoniale richiede una verifica concreta del giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritti fondamentali dell’individuo. Particolarmente significativa è l’attenzione riservata alle garanzie difensive dei terzi interessati. Richiamando la direttiva UE 2024/1260, la sentenza afferma che il terzo deve poter contestare la confisca non soltanto sul piano formale, ma anche con riguardo ai fatti e agli elementi di prova sui quali si fonda l’assunto che i beni derivino da attività criminose. Si tratta di un’impostazione che sembra andare oltre l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite Putignano, le quali avevano circoscritto il perimetro difensivo del terzo alla dimostrazione della genuinità dell’intestazione.

Non meno rilevante è il profilo temporale. Il paragrafo 92 della sentenza Isaia contiene un’affermazione destinata a far discutere: quando il procedimento di prevenzione viene avviato molti anni dopo la commissione degli ultimi reati contestati, tale circostanza può essere sufficiente a escludere il raggiungimento del giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela dei diritti individuali. Un ulteriore elemento di riflessione arriva dalla sentenza Petrignani contro Italia del 28 maggio scorso. Sebbene riguardi la confisca penale, i principi affermati dalla Corte appaiono suscettibili di estensione anche al settore della prevenzione. Strasburgo continua infatti a considerare le diverse forme di confisca previste dall’ordinamento italiano come espressioni di un medesimo fenomeno ablatorio e, soprattutto, esclude che l’originaria imprevedibilità di una disciplina possa considerarsi sanata ex post da un successivo mutamento interpretativo della giurisprudenza. Un approdo che potrebbe riaprire il dibattito sulla retroattiva applicabilità della lettura tassativizzante della pericolosità generica elaborata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019.

Anche dalla giurisprudenza interna emergono segnali di apertura. Con una decisione del 23 gennaio 2026, la Corte di cassazione ha recepito alcuni dei principi espressi nella sentenza Isaia, sottolineando l’esigenza di evitare la confisca di beni acquisiti in un passato troppo remoto rispetto al momento di applicazione della misura. L’idea che sembra affermarsi è che alla necessaria correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità e acquisizione del bene debba accompagnarsi un limite ragionevole alla retrodatazione degli effetti della misura patrimoniale. Si tratta, certamente, di indicazioni ancora frammentarie. Tuttavia, delineano una tendenza che consente di guardare con prudente ottimismo all’esito dei ricorsi Cavallotti e Macagnino. La decisione della Grande Chambre sarà decisiva per comprendere se il sistema italiano della prevenzione patrimoniale possa ancora ritenersi compatibile con gli standard europei di legalità, prevedibilità e proporzionalità oppure se l’Europa riterrà ormai incompatibile con la Convenzione un modello sostanzialmente punitivo che continua a presentarsi sotto la veste formale della prevenzione.

*Osservatorio Misure di prevenzione e patrimoniali dell’Unione Camere Penali Italiane