di Vitalba Azzollini*
Il Domani, 15 luglio 2025
Alcune disposizioni del decreto Sicurezza trovano il proprio presupposto nella “qualità” dell’autore della condotta considerata più che nella offensività della condotta stessa. L’intenzione è quella di colpire l’appartenenza a certi “tipi” di individui. Alcune norme del decreto Sicurezza, come ha rilevato il Massimario della Cassazione, si basano non tanto sull’offensività della condotta sanzionata, quanto sulle qualità del suo autore. Si creano così artificiosamente “nemici della società”. Nonostante su queste pagine avessimo rilevato varie criticità, oltre a dubbi di costituzionalità, nel decreto Sicurezza, convertito in legge lo scorso 9 giugno, la relazione elaborata dall’ufficio del Massimario della corte di Cassazione, e duramente contestata dal governo, ha tracciato un quadro più grave rispetto a quello già delineato. L’Ufficio - giova ribadirlo - ha raccolto pareri di autorevoli studiosi e soggetti qualificati, citati nelle 577 note delle 129 pagine di cui consta il documento.
Il “diritto penale d’autore” - C’è un profilo particolarmente grave del decreto che la Cassazione ha evidenziato, e che è stato poco colto dai commentatori: alcune disposizioni trovano il proprio presupposto nella “qualità” dell’autore della condotta considerata più che nella offensività della condotta stessa. L’intenzione è quella di colpire l’appartenenza a certi “tipi” di individui, da stigmatizzare normativamente. In questo modo - si legge nel report del Massimario - si passa “da un diritto penale del fatto, inteso come fatto offensivo di un bene giuridico”, a “un diritto penale d’autore”, “che guarda non a ciò che l’uomo fa, bensì a quel che l’uomo è, dove per “uomo” deve intendersi una categoria di uomini, ritagliata secondo stereotipi più o meno plausibili”. Come scrive uno degli studiosi citati dal documento, il fine è quello di offrire una “politica di sicurezza a buon mercato”, che consegna al corpo sociale “non un semplice reo ma un nemico della società, su cui polarizzare un bisogno emotivo di pena”.
I “nemici della società” - Proviamo a spiegare chi sono per il governo i “nemici della società”. Si pensi alla norma che stabilisce la facoltatività del rinvio dell’esecuzione della pena nei confronti della donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno. Il legislatore “punta l’indice (o meglio, punta l’arma della pena carceraria)” contro le “donne di etnia Rom”, “alle quali si imputa - in un coro assordante e ossessivo, largamente alimentato da pubblici proclami - di essere autrici di frequenti borseggi e di sottrarsi sistematicamente al carcere attraverso gravidanze e maternità”.
Un altro esempio è la disposizione che sanziona chiunque, “all’interno di un istituto penitenziario, partecipa a una rivolta” anche mediante atti di resistenza passiva (come il rifiuto del vitto o dell’ora d’aria). La mera inazione è punita come fosse violenza o minaccia. È palese che si vuole di fatto colpire il “tipo di autore”: “il detenuto “rivoltoso”, anche se la sua è una “rivolta” pacifica. In altre parole, è lo status di recluso a rappresentare per il governo “un pericolo sociale”.
Ma c’è anche un altro aspetto: il problema del sovraffollamento e delle carenze igienico-sanitarie delle carceri, rispetto a cui i detenuti si ribellano, viene risolto attraverso la loro criminalizzazione. “Dalla pericolosità delle strutture carcerarie - scrive uno dei giuristi menzionati dal report - alla pericolosità dei carcerati, è un attimo”. La stessa disposizione sulla resistenza passiva si applica ai luoghi di permanenza dei migranti, anche qui prendendo di mira, “un “tipo” di autore: in questo caso il “migrante” (irregolare), nell’altra il detenuto”, con una equiparazione in via di fatto che non trova riscontro nel diritto.
Ci sono poi norme che riguardano la figura del “terrorista”, punendo come tale chi detiene materiale informativo sulla preparazione di ordigni, anche se non ha commesso atti di terrorismo né è detto che lo faccia; o quella del “borseggiatore ferroviario”, per il quale le pene sono aumentate rispetto allo stesso illecito commesso in un luogo diverso dalle “immediate adiacenze delle stazioni” (espressione che peraltro manca di tassatività). Insomma, molte norme del decreto Sicurezza attestano che “appartenere a una determinata categoria significa di per sé subire un trattamento deteriore”. Ma “la responsabilità penale c.d. d’autore è inammissibile” - afferma la Corte costituzionale (n. 116/2024) - poiché ha come presupposto “una qualità della persona non connessa alla condotta”. Uno dei tanti profili di dubbia legittimità di cui governo e parlamento non hanno tenuto conto.
*Giurista











