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di Vincenzo Roppo*

Il Dubbio, 6 ottobre 2025

I fenomeni di anti-garantismo derivano da fattori istituzionali: gli interventi del legislatore e l’azione della magistratura. Ma il garantismo è minacciato anche da fattori socio-culturali: a partire dalle modalità con cui l’informazione cartacea o elettronica copre i fatti della giustizia penale. Parlo del fenomeno per cui i mass media si impadroniscono di alcuni processi, particolarmente golosi al palato popolare, e ne fanno materia di processi paralleli celebrati sulle pagine dei giornali o sugli schermi delle televisioni, processi-spettacolo offerti a un pubblico di lettori o spettatori avidi di coinvolgersi nelle vicende processuali non solo come osservatori distaccati ma più spesso con l’animus dei tifosi di curva.

È un fenomeno che di per sé non appartiene al mondo del diritto, ma piuttosto a quello della comunicazione, del costume, della cultura di massa. E tuttavia ha connessioni così estese e profonde con la realtà della giustizia penale, che i giuristi non mancano di farne materia delle loro riflessioni. Accade così che una paludata opera di letteratura giuridica come l’Enciclopedia del diritto - vero e proprio monumento dello scibile legale - ritenga di dedicare al “Processo mediatico” un’apposita voce. E che uno stimato professionista della legge scriva un libro intitolato al “circo mediatico-giudiziario”: titolo fantasioso e molto espressivo nell’indicare, con una parola come “circo”, che gli intrecci e i condizionamenti reciproci fra giustizia penale e comunicazione di massa possono dare luogo a qualcosa di molto discutibile, qualcosa da cui comunque deve trovarsi modo di “uscire”.

Chiariamo. Non si discute che i professionisti dell’informazione abbiano il diritto (e anche il dovere) di trasmettere al pubblico notizie e commenti sui processi in corso; e tanto meno che il pubblico abbia il diritto di riceverli: dopo tutto il popolo è idealmente il “mandante” della giustizia, che per costituzione viene amministrata in nome suo. E la trasparenza (cioè l’ampia conoscibilità) dei modi in cui essa si esercita è il pre-requisito della sua credibilità agli occhi del popolo, di quel generale “affidamento” popolare al sistema di giustizia che a sua volta costituisce presupposto perché questo svolga la sua funzione di garantire l’ordinata e pacifica convivenza sociale. E si comprende che ciò valga con particolare forza per quel settore della giustizia che ruota intorno alla “terribile” potestà punitiva dello Stato - la giustizia penale.

E tuttavia devono esistere limiti, necessari per evitare che una totale e indiscriminata conoscenza pubblica dei fatti del processo pregiudichi obiettivi e valori che meritano di essere salvaguardati. Certi atti del processo vanno tenuti coperti, almeno per un certo tempo, perché la loro segretezza è indispensabile per l’efficacia delle indagini, soprattutto nella fase iniziale. E la divulgazione di fatti e commenti relativi al processo va contemperata col giusto rispetto che si deve alla riservatezza e all’onore delle persone coinvolte. Occorre dunque un esercizio che già abbiamo incontrato: il ragionevole bilanciamento tra finalità e principi tutti apprezzabili, ma in potenziale conflitto reciproco. E occorre che le regole prodotte dal bilanciamento vengano effettivamente rispettate.

In questo scenario si pongono serie questioni di garantismo, anzi diciamo pure che importanti valori garantisti escono offesi dalle più discutibili pratiche del processo mediatico. E la radice di tutto sta nella predominanza del momento dell’accusa sul momento del giudizio.

L’interesse mediatico per i fatti della giustizia penale è massimo nella fase iniziale, quando “esplode il caso”: e il caso esplode quando risulta che una procura della Repubblica svolge indagini su qualche ipotesi di reato. Quello che succede dopo - il dibattimento, e poi perfino la decisione - è meno “interessante” dal punto di vista mediatico. Primo, perché è invecchiato: fra l’avvio delle indagini e la loro conclusione con l’apertura del dibattimento possono passare molti anni; la curiosità dell’opinione pubblica, che di quel caso si era già saturata, è a questo punto declinante; e con essa declina l’attenzione che il sistema informativo vi dedica. E poi perché la fase del dibattimento e il momento del giudizio sono, molto più delle indagini, intrisi di tecnicismi che il normale utente della stampa e dei media digitali fatica a digerire. Nel processo mediatico, dunque, protagonista assoluto è il pm che impersona le indagini e l’accusa, mentre la figura del giudice terzo e imparziale resta marginale e sfuocata.

Di conseguenza, è col pm che i professionisti dell’informazione intrattengono rapporti privilegiati, fatti di uno “scambio” che soddisfa interessi di entrambi: l’interesse del magistrato a che la propria azione divenga oggetto mediatico, conquistando risonanza e visibilità presso l’opinione pubblica; e soprattutto l’interesse del giornalista a ricevere da lui elementi di conoscenza, valutazioni e commenti sull’iniziativa penale in corso, che sono il materiale indispensabile per il suo lavoro professionale. Questo dipende, in definitiva, dalla disponibilità del pm a “parlare” con lui. Accade così che i giornalisti giudiziari da ‘cani da guardia della democrazia’ … si sono trasformati in ‘cani da salotto delle Procure’, in attesa del boccone informativo.

Fattosi in tal modo mediatico, il processo ne esce segnato da gravi distorsioni che compromettono importanti dimensioni del garantismo. Se le indagini svolte dall’accusa prendono tutta la scena, oscurando fino alla soglia dell’irrilevanza il successivo dibattimento e poi perfino la sentenza con le sue motivazioni, che ne è del principio garantista per cui il giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato si forma esclusivamente con le prove raccolte nel dibattimento, nel contraddittorio su basi di parità fra accusa e difesa?

Se la prevalente fonte informativa del sistema mediatico che lo celebra è l’accusa, è inevitabile che il processo venga rappresentato all’opinione pubblica in termini che riflettono la tesi accusatoria, dunque “colpevolista”: tesi che l’opinione pubblica tenderà a interiorizzare. E succederà del resto facilmente, perché asseconda quell’ansia di colpevolizzazione, di responsabilizzazione, di punizione che spesso insorge nel corpo sociale di fronte a eventi che toccano in modo forte la vita e la sensibilità collettive, e che sembra di poter esorcizzare solo trovando un colpevole da punire. Il processo mediatico diventa così, inevitabilmente, gogna mediatica. Come tutto ciò sfregi la garantista presunzione di innocenza, non ha bisogno di essere spiegato.

E non si può contare neanche su un pur tardivo recupero, grazie alla sentenza che alla fine assolva l’imputato dichiarandolo innocente. Quasi mai, infatti, questa sfugge alla tenaglia dell’alternativa fra irrilevanza e vituperio. Irrilevanza: il processo mediatico si è celebrato e sostanzialmente esaurito nella fase delle indagini, sotto il segno della tesi accusatoria; quando infine arriva la sentenza, è ormai storia vecchia che non cattura più l’attenzione; l’assoluzione non fa breccia nell’opinione pubblica, non riesce a dissolvere retroattivamente l’alone di colpevolezza addensatosi dall’inizio intorno all’imputato.

Vituperio: se mai l’opinione pubblica si mostra attenta alla decisione assolutoria, è più che altro per bersagliarla di critiche sdegnate - quasi fosse incomprensibile e intollerabile qualsiasi smentita al sentiment colpevolista che il processo mediatico aveva a suo tempo indotto o avallato nella coscienza collettiva.

E infine, il processo mediatico è sovente veicolo di lesione delle garanzie dovute a fondamentali diritti della persona come l’onore, la riservatezza, l’immagine. Nei confronti dell’imputato: si sono ricordate le foto di Enzo Carra e di Enzo Tortora in manette. O - anche peggio - nei confronti di persone estranee a ogni imputazione: come quando si pubblicano conversazioni intercettate fra l’imputato e i suoi interlocutori, le cui parole finiscono in pasto al pubblico; o parole dell’imputato, relative a vicende e persone che non hanno nulla a che fare col processo. L’interesse mediatico che perlopiù spinge a queste pubblicazioni non è la loro oggettiva pertinenza alla materia del processo o la loro rilevanza pubblica, ma piuttosto la loro capacità di soddisfare futili se non morbose curiosità del pubblico. E questo ne esalta la potenzialità lesiva: perché quanto più i fatti o le parole di una persona suscitano curiosità morbosa, tanto più significa che sono fatti o parole della sua sfera intima, meritevoli quindi di particolare protezione.

Come rimediare a queste distorsioni? Come realizzare un migliore bilanciamento fra la necessaria informazione del pubblico intorno ai fatti della giustizia penale, e la salvaguardia delle garanzie che rischiano di uscire lese da cattive pratiche informative? In qualche misura con appropriati interventi del legislatore su qualche punto particolarmente critico: come il recente decreto attuativo della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, là dove pone freni all’esuberanza informativa delle procure e della polizia giudiziaria stabilendo modalità vincolate per le comunicazioni al pubblico su indagini o processi in corso (nessuna comunicazione personale/informale; in genere solo comunicati ufficiali del procuratore, nessuna conferenza stampa se non in casi eccezionali di rilevante interesse pubblico dei fatti). Ma anche, e in misura prevalente, con l’applicazione di più elevati standard etico-professionali da parte degli operatori che pur su fronti diversi risultano ugualmente coinvolti: giornalisti e magistrati.

*Estratto da “Garantismo. I nemici, i falsi amici, le avventure” di Vincenzo Roppo (Baldini e Castoldi, 2022).