di Francesco Palazzo*
Il Dubbio, 8 gennaio 2020
Si dovrebbe differenziare la prescrizione sostanziale da quella processuale e fissare l'ideale durata ragionevole. Mi ero finora trattenuto dall'intervenire sull'inflazionato tema della prescrizione. Sia perché si poteva nutrire qualche speranza che il mutato quadro politico correggesse finalmente la sbandata, sia soprattutto perché è troppo alto il tasso d'inquinamento della discussione e troppo eterodosse sono le mie convinzioni in materia per aggiungere un'ulteriore voce al dissonante coro in materia. Ma, oggi, assistendo all'inconcludenza del dibattito e verosimilmente al rischio di un compromesso al ribasso, metto da parte le mie esitazioni seppure malvolentieri.
L'inquinamento subìto da questo serissimo problema è duplice. Prima di tutto, politico: e su questo mi pare inutile e uggioso insistere ulteriormente tanto evidente e fuorviante è la posta politica in gioco con la disciplina della prescrizione. Poi, o forse ancor prima, l'inquinamento è concettuale. Collegare la prescrizione e la sua disciplina alla durata dei processi non mi pare corretto: certamente il nesso di fatto sussiste, ma farne la ragione fondamentale della riforma non può che condurre all'impantanamento in cui ci troviamo. La normativa sulla prescrizione non può né inseguire i tempi del processo, col rischio di arrivare dove è arrivato il legislatore dell'anno scorso; né tentare di influire sulla loro riduzione o ragionevole contenimento, col rischio di esonerare le forze politiche dall'agire sull'unico piano doveroso che è quello delle strutture e degli organici oltreché dei meccanismi di deflazione processuale.
Una riforma "ragionevole" della prescrizione dovrebbe obbedire solo alle logiche interne dell'istituto, che sono legate al significato del tempo nella vicenda punitiva. E allora si dovrebbe differenziare tra prescrizione "sostanziale" e prescrizione "processuale". Nella prima i tempi non possono che essere relativamente lunghi e proporzionali alla gravità del reato, ben potendo la memoria del fatto criminoso e la correlativa esigenza repressiva protrarsi nel tempo in relazione alla gravità del fatto e all'eventualità di una tardiva scoperta del reato.
Nella prescrizione processuale, invece, i criteri determinanti per stabilirne i tempi, fatte salve le necessarie e poche parentesi di sospensione dovute ad impossibilità obiettiva e specifica di procedere, dovrebbero essere altri. E precisamente: da un lato l'assunto, formulato già da Carnelutti e mai come oggi attuale, che il processo è di per sé pena; dall'altro il principio per cui le inadempienze dello Stato nel rendere "ragionevoli" i tempi del processo non possono ricadere sulle spalle dell'imputato. Insomma, la "pena processuale" non può durare più o meno a seconda di quanto l'ordinamento sia riuscito o no a contenere la durata del processo.
Mi parrebbe davvero incivile l'idea di far pagare al cittadino imputato (che non è presunto colpevole!) tutte le magagne e le inefficienze della macchina giudiziaria. I tempi "ragionevoli" del processo sono un obiettivo a priori cui deve mirare il funzionamento della macchina e la prescrizione non si regola sullo stato di fatto, anche se intollerabile, bensì sull'ideale durata ragionevole: e non viceversa.
Con la conseguenza che i tempi della prescrizione processuale non potranno che essere assai più brevi di quelli della prescrizione sostanziale. Invertire i termini mi parrebbe un'espressione d'inciviltà: significherebbe strumentalizzare la persona a fini di tenuta di un sistema che non si riesce altrimenti a rendere "ragionevolmente" funzionante.
L'argomento poi che l'instaurazione del processo, manifestando l'interesse punitivo dello Stato, consentirebbe di bloccare il tempo processuale (e dunque la prescrizione), mi è sempre parso non convincente perché artificioso con quel suo carattere antropomorfico di uno Stato che si sveglia dal sonno e si mette all'opera sua.
E comunque, anche se fosse possibile parlare in termini di risvegliato interesse alla repressione, non sarebbe questo argomento che potrebbe prevalere sull'altro di non esporre il cittadino alla pena processuale per un tempo maggiore di quanto imponga la "ragionevole" necessità processuale e non già l'irragionevole durata fattuale dei nostri interminabili processi.
Privilegiare l'interesse dello Stato modellando la prescrizione processuale sulla patologia dei nostri processi significherebbe invertire i piani della questione e forse anche della relazione Stato/ cittadino. Cioè, insomma, regredire di qualche secolo.
*Emerito di Diritto penale Università degli Studi di Firenze










