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di Enrico Marzaduri*

Il Riformista, 1 giugno 2024

L’intervento della Corte di Cassazione è tutt’oggi fortemente condizionato dalla persistenza di logiche presuntive che continuano ad operare. Nell’intenso dibattito svoltosi in occasione dei lavori preparatori della nostra Costituzione, se Piero Calamandrei collegava nettamente il significato del ricorso per Cassazione ad una prospettiva nomofilattica, in forza della quale l’iniziativa individuale finiva per essere legittimata dall’interesse pubblico al superamento di specifiche e significative incertezze interpretative, Giovanni Leone invece sottolineava la valenza garantistica dell’impugnativa così assicurata al privato soprattutto con riguardo alle tematiche della libertà personale.

E queste due “anime” del ricorso per Cassazione avrebbero poi trovato traduzione nella stesura dell’art. 111 Cost. Nel cui originario 2° comma, per l’appunto, oltre alla generale ricorribilità delle sentenze, è stata prevista analoga possibilità per tutti i provvedimenti sulla libertà personale. Indubbiamente una garanzia siffatta non era in grado di dare una risposta adeguata alle esigenze di tempestività e di estensione del controllo de libertate.

E, del resto, sono trascorsi ormai più di quaranta anni da quando il legislatore, ben prima di procedere all’approvazione del primo (e tuttora unico) codice repubblicano, ha avvertito il bisogno di prevedere una più articolata disciplina delle impugnazioni nei confronti dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari personali. Nonostante l’ampiezza del ventaglio delle misure applicabili, ancora oggi i provvedimenti custodiali sono più del 50%: la custodia carceraria opera quasi in un caso su tre e quella domiciliare quasi in un caso su quattro. Il che provoca subito una riflessione sul valore che viene di fatto riconosciuto nella giurisprudenza al disposto del primo periodo dell’art. 275 comma 3 c.p.p., per il quale, come noto, “la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate congiuntamente, risultino inadeguate”.

Né si deve dimenticare che comunque le esigenze cautelari devono risultare individuate nel rispetto dei severi limiti imposti nell’art. 274 c.p.p., dove si allude sempre ad una concretezza ed attualità dei relativi pericula. Le statistiche parlano chiaro: esaminando i procedimenti iscritti, nel 2023, 2016 ricorsi su 3464 sono stati dichiarati inammissibili, quindi, all’incirca il 60% dei casi, una percentuale peraltro inferiore rispetto a quella del 66,2% che ha riguardato i ricorsi ordinari. Quanto alla tempistica, la durata media dall’iscrizione in cancelleria penale all’udienza per i ricorsi in materia di misure cautelari personali è risultata di 77 giorni, decisamente inferiore rispetto ai 146 giorni che concernono i ricorsi ordinari, ma ancora troppi vista la tematica trattata.

L’intervento della Corte di Cassazione è tutt’oggi fortemente condizionato dalla persistenza di logiche presuntive che, nonostante la riforma del 2015, continuano ad operare. In particolare, nell’art. 275 comma 3 c.p.p. per un ampio campionario di imputazioni, si è abbandonata la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria, misura che viene disposta, ma “salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.

Ebbene, ove si ritenga, come fa la Corte di Cassazione, che la scelta compiuta dal legislatore del 2015 sia stata quella di inserire sulla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, non potrebbe non constatarsi la modestia della crescita di attenzione per la tutela della libertà personale dell’imputato.

Invero, se la verifica dell’esistenza di elementi che permettono di ritenere adeguata una misura meno grave potrà essere effettuata solo dopo aver individuato gli elementi idonei ad escludere completamente la sussistenza della pericolosità cautelare, appare sinceramente assai problematico immaginare situazioni nelle quali si potrà apprezzare il cambiamento di regime a livello di presunzioni di adeguatezza della custodia in carcere. Per l’appunto, il tipo di giudizio demandato al giudice dalla disposizione richiamata, pare presupporre necessariamente l’individuazione delle esigenze cautelari, in quanto, ove mancasse questo previo passaggio, non potrebbe ipotizzarsi lo sviluppo di una riflessione analoga a quella demandata al giudice nell’art. 275 co. 3 Cpp.

Così, anche recentemente, la Suprema Corte, sez. IV, n. 178803, con decisione depositata il 7 maggio 2024, ha stabilito che, “quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza”. Insomma, la tutela della libertà personale deve cedere a fronte di una situazione di mero dubbio sulla presenza delle esigenze cautelari.

*Professore ordinario di Procedura penale