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di Pieremilio Sammarco*


Il Dubbio, 29 gennaio 2022

 

Egregio Direttore, mi consenta una breve replica all'articolo apparso il 26 gennaio u. s. sul suo giornale a firma del professor Filippo Donati, il quale ha ricordato a tutti che gli atti del Csm, come qualunque atto della pubblica amministrazione, sono soggetti al controllo di legittimità del giudice amministrativo e che il ricorso alla giurisdizione costituisce un diritto costituzionale insopprimibile. Come poter contraddire questo assunto?

Impossibile, perché è lapalissiano. Oltre la difesa d'ufficio, il professor Donati, però, non spiega le ragioni per cui nei confronti delle decisioni di annullamento da parte del giudice amministrativo il Csm ha assunto spesso un atteggiamento ondivago. Ad esempio, nel febbraio del 2019 in occasione dell'annullamento della nomina del Procuratore aggiunto della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Csm, senza alcun strepitio, recepì l'annullamento del Consiglio di Stato della nomina del dottor Romanelli, magistrato notoriamente esperto in antiterrorismo, nominando al suo posto la dottoressa De Simone. Forse perché in quella occasione il dottor Romanelli non era stato adeguatamente sostenuto da qualche corrente? E, volendo continuare con gli esempi, si può fare riferimento all'annullamento della nomina del Procuratore di Modena avvenuta in quello stesso periodo.

In secondo luogo, il professor Donati non spiega il reale motivo per il quale alcune delle nomine per le posizioni apicali della giurisdizione ordinaria negli ultimi anni sarebbero state decise in via definitiva dal giudice amministrativo che ha annullato le decisioni prese dal Csm. La spiegazione (non detta) è che, basandoci su quanto riportato dalle cronache giudiziarie, le delibere del Csm sarebbero sovente assunte in modo discrezionale sulla base delle indicazioni delle correnti con la conseguenza che esse sono talvolta sorrette da motivazioni insufficienti o contraddittorie e questo genera un contenzioso amministrativo (tra legittimità e ottemperanza) di oltre 100 ricorsi all'anno che costringe il Csm a modificare le proprie decisioni. Ma sono note alle cronache solamente le decisioni per le posizioni apicali della giurisdizione (ad es. la nomina del primo presidente della Cassazione

Vincenzo Carbone nel 2007, la nomina di Lo Voi a Procuratore capo di Palermo nel 2014, ancora Lo Voi a Roma nel 2021, oltre l'attuale diatriba per la presidenza del Tribunale di Lecce e quanto accaduto pochi giorni fa con i vertici della Cassazione). Vista l'entità del fenomeno, due sono le ipotesi (alternative): il Csm erra nella valutazione dei candidati o il Consiglio di Stato erra nella valutazione dei ricorsi sottopostigli? Al lettore il compito di scegliere tra le due opzioni. In entrambe le ipotesi però è il cittadino, l'utente e l'operatore della giustizia a rimanere disorientato.

 

*Professore Associato di Diritto Privato Comparato l'Università degli Studi di Bergamo