di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 29 giugno 2025
Come è naturale, la Corte di Cassazione dispone di un proprio ufficio studi. Quando intervengono novità normative o emergono problemi o divergenze nella giurisprudenza, esso approfondisce in modo sistematico il tema, così fornendo materiale per le decisioni dei giudici della Cassazione. La Corte di Cassazione è istituita con il grave compito di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”.
Nel recente caso del c.d. decreto sicurezza, è stata prodotta la relazione n. 33 di quest’anno. Essa è particolarmente impegnativa, per due essenziali ragioni: perché si tratta di un testo vasto ed eterogeneo, che solo per ragioni di proposta politica è radunato sotto quel titolo, utile per la propaganda. Il titolo vero, infatti, è quello di “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”. In secondo luogo, l’inusitato iter legislativo, che ha condotto alla sua approvazione, è stato accompagnato da numerosi e vivaci interventi critici, non solo di stampo prettamente politico sul suo contenuto, ma anche tecnico-giuridico da parte della dottrina costituzionalistica e penalistica, relativi proprio anche alle procedure adottate da governo e Parlamento per giungere all’esito finale della pubblicazione di quel testo sulla Gazzetta ufficiale e farlo entrare in vigore. Senza entrare qui nel dettaglio, ancora una volta il Parlamento è stato ridotto a luogo di ratifica, “senza tante storie”, nonostante la funzione legislativa per Costituzione appartenga al Parlamento e solo in casi di “straordinaria necessità e urgenze” il governo possa intervenire con decreto provvisorio da sottoporre all’approvazione parlamentare. Ma di questo si è già tante volte detto, senza esito. Tanto che, quando si pretende che per poter governare sia necessaria la riforma della Costituzione, non si capisce se il bersaglio sia la Costituzione scritta o quella, ruvida e spiccia, che ormai numerosi governi hanno da tempo costituito con la tolleranza dei Parlamenti.
Anche questa volta, negli scritti e nelle audizioni svoltesi nelle Commissioni parlamentari, i giuristi, accademici, magistrati della Associazione nazionale magistrati, avvocati delle Camere penali, hanno svolto critiche forti ed argomentate, sul contenuto e sulle procedure adottate. Non stupisce quindi che la relazione dell’Ufficio studi, oltre ai riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, dia conto di consistenti critiche, così fornendo le necessarie informazioni ai giudici della Cassazione, libero ciascuno di loro di farne l’uso che crede corretto, ma tutti utilmente informati. Si rassegnino il governo e la maggioranza che lo sorregge: il mondo dei giuristi, nelle varie sue espressioni, ha svolto forti critiche lungo tutto l’arco della procedura che ha condotto alla approvazione della legge di conversione del decreto.
Quel testo, nella forma dell’ordinario disegno di legge governativo, era già stato approvato dalla Camera ed era in avanzato stato di discussione al Senato, quando il governo ha battuto un pugno sul tavolo e lo ha trasformato in decreto-legge, destinato ad entrare in vigore il giorno successivo. La relazione esamina sia le modalità di approvazione della legge che è ora in vigore, sia il suo contenuto. Come si diceva numerose e diverse sono le nuove norme. Un aspetto particolare riguarda l’uso del decreto-legge in materia penale e il fatto che il testo, che contiene nuovi reati e pene più gravi di quelle già in vigore, sia entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione. In tal modo nemmeno la relativa finzione di conoscenza da parte dei consociati delle nuove norme penali viene esclusa, con non poca lesione di un principio fondamentale della responsabilità penale.
Si conferma l’inclinazione ad affrontare ogni problema allargando l’area di ciò che è penalmente rilevante, con nuove ipotesi di reato e con più gravi pene. Inutilmente se ne constata la inefficacia. Tra le tante norme nuove, facendo esempi non potendole menzionare tutte nella loro varietà, vanno segnalate quelle che prevedono pena detentiva, anziché pecuniaria, per “l’impedimento della libera circolazione su strada ordinaria o ferrata ostruendo le stessa con il proprio corpo” e quella di assimilazione in rivolta nelle carceri della resistenza passiva all’esecuzione degli ordini alla violenza e alla minaccia. Con la prima si entra in pericolosa concorrenza con la libertà fondamentale di espressione del pensiero e in particolare della protesta sindacale e politica. Il corteo o lo stazionamento sulla sede stradale ne è una forma tradizionale, forse l’unica possibile ed efficace. Lo si è visto recentemente con il corteo di operai in sciopero a Bologna.
Vero è che anche la Corte europea dei diritti umani, con riferimento all’esercizio di libertà sindacale nei cortei stradali ha ammesso sanzioni quando vi sia un blocco grave e importante. Ma la ragionevole considerazione delle caratteristiche del caso concreto dovrebbe essere permessa dal testo della legge e non invece, come è avvenuto, costringere a sperare nel buon senso di polizia che consiglia di chiudere un occhio o anche due. Ma l’immagine che il governo ha voluto dare di sé richiede d’essere draconiani, senza sfumature e aperture.
E criticabile è anche la nuova norma che trasforma in resistenza penalmente rilevante la resistenza passiva da parte di detenuti nelle carceri, la disobbedienza. È irragionevole e pericoloso rendere per i detenuti disobbedienti egualmente rischiosa la resistenza passiva rispetto alle condotte violente o minacciose. Differenziare è giustificato ed anche utile, proprio al fine della gestione delle tensioni in carcere.
Tornando alla relazione che è stata prodotta dall’ufficio della Cassazione, occorre considerare che si tratta essenzialmente di un articolato commento con il documentato resoconto dei qualificati commenti che il c. d. decreto sicurezza ha incontrato nel corso della sua approvazione. La ricaduta che essi potranno avere in sede di decisioni della Cassazione sarà da vedere. Per ora si dovrebbe apprezzare che i giudici deliberino e motivino le loro decisioni conoscendo gli argomenti sviluppati nel dibattito pubblico e non (solo) sotto la pressione e le pretese della propaganda governativa.











