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di Giovanni Maria Jacobazzi

Il Riformista, 16 maggio 2026

La fuga di notizie non è più una patologia del sistema giudiziario italiano ma la prassi. Ogni volta che un’inchiesta assume rilievo mediatico, il copione si ripete: atti coperti dal segreto finiscono sui giornali, informative investigative circolano integralmente online, intercettazioni e verbali diventano materiale da talk show e social network. Rimase celebre la fuga di atti relativa alla maxi inchiesta Consip della Procura di Napoli: un’intera informativa, completa di allegati, finì nelle redazioni dei principali quotidiani del Paese. Una fuga “di proporzioni mai viste”, disse Giovanni Legnini, allora vicepresidente del Csm.

Poi arrivò il Palamaragate, con le conversazioni captate tramite trojan pubblicate sui giornali e trasformate in uno spettacolo mediatico. Ma quanto accaduto in questi giorni nel procedimento relativo ad Andrea Sempio sembra perfino superare quei precedenti. La divulgazione capillare, urbi et orbi, della nota informativa finale dei carabinieri di Milano - 310 pagine - costituisce un unicum nella storia giudiziaria italiana.

Un minuto dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini a Sempio, il documento era già virale, rilanciato nelle chat, sui social e su diversi siti d’informazione. Con buona pace dell’articolo 114 del codice di procedura penale, che vieta la pubblicazione degli atti di un procedimento penale fino alla “conclusione dell’udienza preliminare”. La legge, come ricorda sempre il ministro Carlo Nordio, prevede che soltanto la difesa e l’interessato possano ottenere copia degli atti. Ma evidentemente il codice è diventato una fastidiosa formalità davanti alle esigenze del gossip giudiziario e dello share.

E se la pubblicazione anticipata può danneggiare l’indagine, condizionare il dibattito pubblico o alterare il futuro processo? Poco importa. L’essenziale è arrivare primi, alimentare la viralità, trasformare l’indagine in intrattenimento. Ma nel caso della Procura di Pavia vi è un profilo ancora più grave. La pubblicazione, su Mediaset Infinity e su altri siti, dell’audio delle conversazioni tra Alberto Stasi e il suo difensore dell’epoca, il professor Angelo Giarda, pone infatti una questione enorme sotto il profilo delle garanzie costituzionali.

Nel nostro ordinamento il rapporto tra imputato e difensore gode di una protezione rafforzata. Il codice vieta l’intercettazione delle comunicazioni difensive e sancisce l’inutilizzabilità dei relativi risultati. Il problema non cambia neppure se oggi quei contenuti vengono presentati come favorevoli alla posizione di Stasi. La questione non è il contenuto della conversazione, ma il fatto stesso che un colloquio tra imputato e difensore venga trasformato in materiale mediatico.

Se un cittadino non può più avere la certezza che le proprie conversazioni con il proprio avvocato restino riservate, viene colpito il cuore stesso del diritto di difesa garantito dalla Costituzione. Per questo appare necessario comprendere chi abbia divulgato la nota dei carabinieri e chi abbia diffuso i colloqui difensivi, verificando responsabilità penali e disciplinari.

Così come appare indispensabile la rimozione di quei contenuti dalle piattaforme che li hanno diffusi e l’intervento del Garante per la privacy. Perché quando la viralità diventa più forte delle regole, il processo smette di essere un luogo di giustizia e si trasforma in un circo. P.S. Gli autori delle fughe di notizie possono comunque dormire tra quattro guanciali: fino a oggi non risulta un caso in cui siano stati scoperti. Chissà come mai.