di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 14 maggio 2025
La bozza di parere inviata al plenum elenca le criticità del provvedimento. Con cautela e rispetto istituzionale, ma senza nascondere dubbi e perplessità. Sia di ordine generale sia specifici. Il plenum del Csm in calendario per oggi voterà il parere sul decreto sicurezza tuttora in discussione in Parlamento (ieri sono stati giudicati inammissibili molti emendamenti, tra i quali quelli di Forza Italia sui limiti alla custodia cautelare per gli incensurati). Così, da una parte il testo approvato in commissione ricorda che se è prerogativa del legislatore l’individuazione delle condotte illecite colpite da sanzione penale, è la Corte costituzionale a sottolineare come la discrezionalità non può equivalere ad arbitrio; dall’altra va osservato che da accademia e avvocatura sono stati espressi “argomentati dubbi” sulle scelte incriminatrici e sull’inasprimento sanzionatorio che caratterizzata tutto il decreto.
Quanto all’impatto per gli uffici giudiziari, questi non potranno che risentirne visto che “una migliore efficacia dell’organizzazione” è semmai conseguenza di interventi di depenalizzazione che, peraltro, in questa legislatura hanno investito solo il settore dei reati contro la pubblica amministrazione con l’abrogazione dell’abuso d’ufficio. Nel dettaglio, la previsione dell’obbligatorio arresto in flagranza per la truffa aggravata dalla minorata difesa rischia di restare inefficace considerate le modalità di consumazione del reato, difficilmente compatibili con il requisito della flagranza (meglio sarebbe stato puntare allora sulla flagranza differita).
L’innalzamento dei limiti di età, da 14 a 16 anni, per l’impiego di minori nell’accattonaggio appare poi alla bozza di parere, poco coerente con precedenti interventi, come il decreto Caivano, che invece hanno valorizzato profili di responsabilità di soggetti legalmente minorenni, ma sempre più precoci sul piano psico-fisico e relazionale. Le misure di contrasto all’occupazione abusiva di immobili fanno emergere criticità sia sul versante dell’indeterminatezza della nozione di violenza sia sull’identificazione dei soggetti puniti al di fuori delle ipotesi di concorso, ma oscura è anche la procedura da seguire per la reintegrazione nel possesso.
Molto problematica emerge poi la risposta penale prevista per le forme di resistenza passiva all’interno delle carceri: infatti “si tratterebbe di una novità pressoché assoluta per il nostro ordinamento, sin qui solidamente ancorato al principio della irrilevanza penale delle condotte di mera inazione rispetto all’ordine impartito dall’autorità”. Inoltre, l’equiparazione tra le condotte di resistenza passiva e quelle caratterizzate da violenza e minaccia potrebbe prestare il fianco a rilievi di irragionevolezza.
Colpiscono poi le manifestazioni del dissenso (per questo passato oggetto sia di depenalizzazione sia di amnistia e indulto) gli inasprimenti di pena per le condotte di blocco stradale. Molto ha fatto e fa discutere la decisione di sopprimere la presunzione assoluta di divieto di carcerazione per donne incinte o madri di figli minori di un anno; il parere sul punto mette in evidenza come, nei fatti, le ricadute in termini di afflittività potrebbero essere eccessivamente afflittive, tenuto conto che gli istituti a custodia attenuata per detenute madri sono solo quattro e la distanza tra l’istituto di destinazione e il contesto familiare di provenienza della detenuta incinta o madre conduce a un significativo aggravamento della pena.











