di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2026
Da correggere i punti più critici delle ultime riforme processuali. Benefici penitenziari più accessibili. Arriva anche dall’avvocatura un’agenda delle riforme possibili in questo scorcio di legislatura. In un documento che ha costituito la bussola del confronto con il ministro della Giustizia Carlo Nordio il Cnf delinea le priorità, all’insegna del realismo, per i prossimi mesi. In una cornice che soprattutto nel civile, ma anche nel penale, dovrebbe recuperare margini di oralità per un contraddittorio rafforzato, dal Cnf arriva la proposta di rivitalizzare l’ordinanza civile di accoglimento. La concessione di un provvedimento interinale che anticipi gli effetti dell’accoglimento ha senz’altro, osserva la proposta, una notevole utilità.
In primo luogo, per far fronte ai tempi necessari all’accertamento a cognizione piena, in secondo luogo perché l’anticipazione degli effetti potrebbe indurre la controparte ad abbandonare il giudizio in presenza di incentivi. La disposizione dell’articolo 183 ter del Codice di procedura civile, pertanto, potrebbe essere modificata accentuandone la natura “anticipatoria” e non necessariamente definitoria, evitando inoltre la necessità di coinvolgere più giudici nelle varie fasi del procedimento. Interventi mirati andrebbero poi previsti con riferimento alle attuali ipotesi di inammissibilità e improcedibilità come conseguenze “di adempimenti meramente formali, a lacune dell’atto che non incidono sullo scopo dello stesso né sull’esercizio del diritto processuale, ma che finiscono esclusivamente per frustrare per ragioni meramente formali la garanzia costituzionale di accesso alla giurisdizione”.
Nel penale, al centro il sistema delle impugnazioni, dove a non convincere ci sono numerose misure introdotte dalla riforma Cartabia. Per esempio, in appello il difensore può impugnare la sentenza solo se in possesso di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza contestata. “All’evidenza siffatta norma - osserva il Cnf - contribuisce a “smaltire”, insieme all’arretrato, anche i diritti di quei cittadini che per qualsiasi ragione, che non spetta all’ordinamento giuridico sindacare, non siano stati in grado di conferire specifico mandato al difensore”. È il caso della sentenza con motivazione contestuale dove il ridottissimo termine di impugnazione renderebbe di fatto impossibile l’accesso al secondo grado di giudizio senza necessità di scomodare il concetto di responsabilità dell’imputato.
E sulle carceri, preso atto del collasso del sistema, andrebbero riviste modalità e presupposti di accesso alle misure alternative e delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari. Necessario poi un intervento con misure che prevedano il rinvio della detenzione o la detenzione domiciliare quando il carcere è incompatibile con le condizioni di salute del detenuto. Da aumentare, poi, le opportunità di lavoro retribuito intramurario ed esterno e di attività di volontariato e da individuare misure specifiche a tutela delle donne recluse e delle detenute madri.











