di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2020
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 11 maggio 2020 n. 14212. Utilizzabili come prova delle violazioni del diritto d'autore, da parte dell'emittente televisiva, le registrazioni fatte dalla polizia giudiziaria e dagli incaricati della Siae. La Corte di cassazione, con la sentenza 14212, respinge il ricorso contro la condanna inflitta agli amministratori di una Tv privata per aver trasmesso, abusivamente, opere musicali protette dal diritto d'autore.
Ad avviso degli imputati infatti, non c'era certezza sulla riconducibilità alla loro emittente delle trasmissioni "incriminate", perché nelle trasmissioni via etere possono verificarsi delle interferenze di segnale o sovrapposizione di immagini. Per la difesa l'obbligo posto a carico delle emittenti Tv di conservare per tre mesi le registrazioni dei programmi avrebbe, infatti, proprio lo scopo di attribuire a queste la responsabilità di quanto messo in onda, tanto che il Garante delle Comunicazioni, impone l'indicazione del logo della Tv.
Da qui la conclusione dell'illegittimità delle captazioni e della successiva analisi fatta dalla Siae e dalla Pg. Una tesi che la Suprema corte non condivide. I giudici sgombrano intanto il campo dai dubbi sulla riferibilità alla ricorrente dei risultati delle captazioni, in virtù della localizzazione del canale e dell'ora. La Cassazione chiarisce poi che la legge (legge 223/1990) di disciplina del sistema radiotelevisivo, non ha introdotto limiti all'accertamento delle condotte penalmente rilevanti, né ha stabilito modalità di acquisizione delle prove, che restano quelle generali.
Quanto al dovere di conservare le registrazioni per tre mesi, questo è fissato soprattutto per valutare il rispetto di alcuni obblighi che vanno dalle ore di programmazione alla percentuale di programmi. Ma la norma non stabilisce, come preteso dalla difesa, che le registrazioni conservate dalla tv siano l'unico mezzo di prova. Giustificato anche il no alla particolare tenuità del fatto: le violazioni erano, infatti, messe in atto sistematicamente nell'ambito dell'attività di impresa.










