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di Piercamillo Davigo


Il Fatto Quotidiano, 30 novembre 2021

 

La proposta Pd contro la legge Severino per consentire a chi è stato condannato in 1° o 2° grado di continuare a svolgere funzioni pubbliche vuol dire ristabilire l'impunità. Non possiamo permettercelo. Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO, dal francese Groupe d'États contre la corruption) è sorto nell'ambito del Consiglio d'Europa con l'obiettivo di monitorare l'implementazione degli standard anti-corruzione dello stesso Consiglio, e fornire una piattaforma per la condivisione delle best practice in materia.

Nel quarto rapporto relativo all'Italia conseguente alla procedura di valutazione, inaugurata nel 2012, e conclusasi nel 2016, GRECO rilevava il persistere nel nostro Paese di criticità che richiedono un "approccio di lungo termine", fondato su una "educazione continua in tutti i settori della società".

Purtroppo l'Italia è un Paese dove la costanza e la memoria non sono sempre diffuse, sicché ci si dimentica che nelle valutazioni internazionali non abbiamo una posizione lusinghiera e così da un po' di tempo, più nessuno si preoccupa della persistente corruzione diffusa, testimoniata dal costo delle opere pubbliche molto più elevato in Italia rispetto al resto d'Europa. Con la caduta dell'attenzione fioriscono proposte di modifica delle norme penali, come quelle relative all'abuso d'ufficio o relative a misure di cautela per impedire la reiterazione dei reati.

Un disegno di legge proposto da alcuni deputati del Partito democratico, ritiene "problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 (la cosiddetta legge Severino, ndr) che prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'iter processuale. In tali casi, risulta opportuno un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione".

Ora, a tacere del fatto che misure di cautela non sono affatto in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, dal momento che questa nell'art. 13 prevede "la carcerazione preventiva", c'è da chiedersi se sia ragionevole o meno consentire che un condannato solo in primo grado o solo in appello per reati contro la pubblica amministrazione come quelli di corruzione e altri (fra cui la turbativa d'asta, cioè effettuare appalti truccati), debba continuare a svolgere funzioni pubbliche, giacché l'abolizione delle norme proposta in quel disegno di legge avrebbe questo effetto.

Mi chiedo: se il vostro vicino di casa fosse stato condannato solo in primo grado o in appello per pedofilia, gli chiedereste di accompagnare vostra figlia a scuola? Probabilmente no. Perché questa regola di prudenza non dovrebbe valere anche per l'esercizio di funzioni pubbliche? La giustizia è una virtù cardinale, ma anche la prudenza lo è.

In altri Stati non c'è neppure bisogno di simili norme perché chi ricopre cariche pubbliche, di norma, si dimette quando viene raggiunto da accuse di mancata correttezza nell'esercizio delle relative funzioni. In Italia invece è accaduto e accade che chi finisce sotto processo si candidi a cariche pubbliche e talora persino eletto.

Proprio per evitare che rimanessero al loro posto coloro che erano stati condannati, almeno in primo grado, per determinati reati, erano state introdotte le norme che ora si vogliono abrogare con il disegno di legge in questione. Iniziative di questo genere sono proponibili perché evidentemente si ritiene che l'opinione pubblica sia indifferente (o meno reattiva che in passato) ad atteggiamenti di "indulgenza" verso chi, allo stato dei fatti noti, sia stato ritenuto responsabile di uno o più reati di malaffare amministrativo.

Si dice che le sentenze non definitive siano "suscettibili di cambiamento", ma anche quelle definitive lo sono, dal momento che è prevista la revisione delle sentenze definitive di condanna. Non è mai semplice il bilanciamento fra opposte esigenze, quali l'assicurare la presunzione di innocenza e non consentire di continuare a commette reati, ma il rimedio proposto rischia di determinare l'aumento di misure cautelari detentive, dal momento che non ci sarà più la sospensione dalle funzioni pubbliche. Sarebbe perciò opportuna una maggiore riflessione per meglio modulare il bilanciamento fra i beni da tutelare senza farsi trascinare dalla fretta.

Ho però la sensazione che la fretta sia frutto dell'idea che il momento sia favorevole al contenimento delle norme anticorruzione e che quindi si stia tentando una sorta di restaurazione della sostanziale impunità che esisteva per gli autori di questi reati prima del 1992 e che - peraltro - in buona sostanza è rimasta anche dopo.

Tuttavia l'esperienza storica insegna che le restaurazioni normalmente non riescono e quando riescono non durano. Il ceto politico della cosiddetta Prima Repubblica era qualitativamente migliore di quello attuale e se quel ceto è in parte caduto, ciò è conseguenza del fatto che un sistema profondamente corrotto è costoso e inefficiente e l'Italia non può più permetterselo. Non illudiamoci: i fondi europei sono in larga misura prestiti che bisognerà restituire e quindi, quando la festa per il loro arrivo finirà, bisognerà affrontare i problemi che adesso sembrano dimenticati. La corruzione e i reati connessi sono una delle cause del debito pubblico che schiaccia l'Italia e graverà sulle future generazioni. Il tentativo di restaurazione di un sistema che tollera la corruzione non mi sembra destinato al successo e comunque non durerà.