di Nicola Ferri
Il Fatto Quotidiano, 24 dicembre 2022
La relazione svolta in Parlamento dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, il 6 e 7 dicembre e le sue dichiarazioni successive offrono il fianco a più di una critica, specie in materia di azione penale, intercettazioni e separazione delle carriere dei magistrati. Queste le posizioni assunte da Nordio su Pubblica accusa e Ordinamento giudiziario.
Azione penale. Sostiene il ministro: “L’obbligatorietà dell’azione penale si è tradotta in un intollerabile arbitrio… il pm può trovare spunti per indagare nei confronti di tutti senza rispondere a nessuno”. Nordio sa bene che l’azione penale non veleggia da sola in mare aperto, ma è sottoposta al controllo del Gip, del Gup, del Tribunale del riesame e di quello ordinario, con l’immediato intervento della Corte di cassazione sulla verifica di legalità delle misure cautelari sulla libertà personale, senza contare l’azione disciplinare disposta dal ministro della Giustizia o dal Procuratore generale della Corte di cassazione nei confronti del magistrato che adotti metodi arbitrari per incolpare gli innocenti. Quanto all’obbligatorietà dell’azione penale sancita dall’art. 112 della Costituzione non occorre ricordare all’onorevole ministro che essa costituisce un primato del sistema italiano nella repressione dei reati, presidio fondamentale del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.) e del principio di legalità (art. 25/2 Cost.) per i quali il pubblico ministero, nell’azione di repressione dei reati non deve fare alcuna distinzione tra ricchi e poveri, privati e pubblici funzionari, parlamentari e semplici cittadini (negli altri Paesi occidentali l’azione penale è facoltativa, ispirata a “opportunità” che quasi sempre coincide con la dipendenza del pm dall’esecutivo). Su questi pilastri si regge dal 1948 l’obbligatorietà che la Corte costituzionale ha collegato alla posizione del pm “un magistrato al pari del giudice soggetto soltanto alla legge (art. 101/2 Cost.) appartenente all’Ordine giudiziario inserito come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto a ogni altro Potere” (sentenze n. 88/1991, n. 84/1979, n. 190/1970 e n. 96/1975).
Intercettazioni. Secondo Nordio, “attraverso la diffusione selezionata e pilotata le intercettazioni sono diventate strumento micidiale di delegittimazione personale e politica”. La disciplina delle intercettazioni - strumento assolutamente indispensabile specie nei delitti di mafia, ndrangheta, terrorismo e corruzione nella Pubblica amministrazione - da ultimo, è stata di recente modificata in senso restrittivo e secondo tempi predefiniti, prorogabili ogni volta per giustificati motivi: ove si aggiungessero nuove limitazioni il meccanismo dei controlli sulle linee telefoniche e a distanza ne risulterebbe fatalmente vulnerato, fermo restando che i gravi abusi di cui parla (genericamente) il ministro vanno perseguiti senza remissione.
Separazione delle carriere. Il sistema costituzionale attuale colloca il pm (organo requirente) nello stesso ambito istituzionale del giudice (organo giudicante) per cui:
1) la Magistratura, nel suo complesso, costituisce un Ordine autonomo e indipendente da ogni altro Potere, presidiato dal Consiglio superiore di cui fa parte di diritto, accanto al Primo presidente, il Procuratore generale della Corte di Cassazione (art. 104);
2) i magistrati sono inamovibili e si distinguono soltanto per diversità di funzioni (art. 107/1/3), giudici e pm possono chiedere di transitare da una funzione all’altra solo due volte dal loro ingresso nel ruolo unico del ministero della Giustizia;
3) il pubblico ministero gode delle garanzie (uguali a quelle dei giudici) stabilite nei suoi confronti dalle norme sull’Ordinamento giudiziario (art. 107/4). Dall’inquadramento unitario di giudici e pm deriva che l’eventuale separazione delle carriere (di cui, peraltro, nessuno sinora ha seriamente spiegato la necessità e l’utilità per l’amministrazione della Giustizia) avvenga attraverso la riforma della Costituzione. Finora i tentativi in tal senso non hanno avuto seguito, ma può darsi che il ministro Nordio voglia riprovarci, anche se al Corriere (12.12) ha dichiarato che “non è una riforma urgente, ma un obiettivo a cui tendere”.
Un precedente di separazione viene dalla Francia, dove il Consiglio Superiore della Magistratura è diviso in due Sezioni, una per i magistrati giudicanti e una per i magistrati della Procura (Parquet). Le carriere sono uguali, i magistrati sono tutti inamovibili ma non esiste l’obbligatorietà dell’azione penale e i magistrati del Parquet sono sottoposti al controllo del ministro della Giustizia, in base all’art. 63 della legge Perben del 1° febbraio 2010: un esempio di separazione da non imitare.










