di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 12 luglio 2024
Tutela rafforzata per gli avvocati, essenziali per amministrare la giustizia. Interpretato l’articolo 8 della Cedu sul diritto al rispetto della vita privata. La Corte europea dei diritti dell’uomo rafforza il diritto alla difesa anche attraverso la protezione degli avvocati che, in base alla Convenzione europea, devono beneficiare di una tutela rafforzata in quanto essenziali nell’amministrazione della giustizia. Pertanto, per Strasburgo, le autorità nazionali non possono controllare i documenti di un avvocato che va in carcere per conferire con il proprio cliente.
Il principio, che chiarisce la corretta interpretazione dell’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata), è stato affermato con la sentenza Namazli contro Azerbaidjan (ricorso n. 8826) che va applicato in tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione. La vicenda aveva al centro un legale, iscritto all’Ordine degli avvocati del suo Paese, che era andato a trovare il suo cliente per discutere di un ricorso a Strasburgo. Le autorità carcerarie avevano condizionato il suo ingresso all’ispezione dei suoi documenti sia in entrata che in uscita, procedendo anche a sequestrare una dichiarazione scritta del detenuto.
Di qui il ricorso alla Corte europea che, sottolineato il ruolo centrale degli avvocati nell’amministrazione della giustizia e della rule of law, ha accolto il ricorso. La libertà degli avvocati di svolgere la propria professione senza ingerenze - osserva Strasburgo - è essenziale per una società democratica ed è un prerequisito per garantire l’attuazione delle norme convenzionali. La corrispondenza con gli avvocati, inoltre, è coperta dal privilegio professionale della confidenzialità del rapporto cliente-legale.
Certo - scrive la Corte - in via eccezionale, ad esempio nei casi in cui si ritiene che il legale stia partecipando a un reato con il proprio cliente è possibile adottare talune misure, ma è vitale che queste ingerenze abbiano natura eccezionale. In assenza di sospetti o indizi, ogni controllo sui documenti dell’avvocato che incontra il cliente in carcere è in contrasto con la Convenzione e, in particolare con il diritto al rispetto della vita privata (in cui è inclusa quella professionale) e della corrispondenza.
Per la Corte, inoltre, va assicurata la protezione rafforzata di cui godono gli avvocati nella relazione con i propri clienti proprio alla luce dell’articolo 8, che impone agli Stati di distinguere tra i controlli sul legale rispetto a quelli sui familiari del detenuto, segno del riconoscimento del ruolo centrale dell’avvocato nell’amministrazione della giustizia. L’ingerenza connessa all’ispezione dei documenti era poi avvenuta senza un quadro normativo chiaro e senza possibilità per il legale di ricorrere a rimedi sul piano interno contro l’abuso e l’azione arbitraria dell’amministrazione penitenziaria.









