sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Ilaria Li Vigni


Italia Oggi, 16 marzo 2020

 

Non si può applicare retroattivamente la legge anticorruzione, con effetti diretti sull'accesso ai benefici penitenziari per i cosiddetti reati ostativi, previsti dalla Legge n. 3/2019 c.d. "Spazza-corrotti". In data 26 febbraio sono state depositate le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale in data 12 febbraio.

"Se al momento del reato è prevista una pena che può essere scontata fuori dal carcere, ma una legge successiva la trasforma in una pena da eseguire dentro il carcere, quella legge non può avere effetto retroattivo", è la motivazione di fondo che ha guidato i giudici costituzionali. Infatti, si spiega, "tra il "fuori" e il "dentro" vi è una differenza radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa, perché è profondamente diversa l'incidenza della pena sulla libertà personale".

Sul filo di questo ragionamento, con la sentenza numero 32 del 2020, relatore Francesco Viganò, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'applicazione retroattiva della legge numero 3 del 2019, la cosiddetta "Spazza-corrotti".

La Corte, si legge nelle motivazioni, "ritiene necessario procedere a una complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in relazione alla disciplina dell'esecuzione della pena". Questo perché "l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità circa il carattere processuale delle norme dell'ordinamento penitenziario" va oggi letto "anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo".

Fino a ora, infatti, sia la Cassazione che la stessa Corte costituzionale avevano sempre seguito un orientamento diverso, secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione della pena, e non a quella in vigore al momento del fatto. A essere rimeditato è appunto l'articolo 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere punito con una pena non prevista al momento del fatto o con una pena più grave di quella allora prevista, che opera come "uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico, che stanno al cuore stesso del concetto di Stato di diritto".

E quindi, continua la Corte, se, di regola, è legittimo che le modalità esecutive della pena siano disciplinate dalla legge in vigore al momento dell'esecuzione e non da quella in vigore al momento del fatto (anche per assicurare uniformità di trattamento tra i detenuti), ciò non può valere "allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato".

Questo perché la legge "anticorruzione" ha reso assai più gravose le condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale, e, quindi, non può essere applicata retroattivamente dai giudici.

Le stesse considerazioni valgono per il meccanismo processuale della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in caso di condanna a non più di quattro anni per chiedere al tribunale di sorveglianza l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione. La consulta, dopo aver sottolineato che la legge c.d. Spazza-corrotti non contiene alcuna disciplina transitoria, ha dichiarato incostituzionale parte della predetta normativa, "in quanto interpretata" nel senso che le modificazioni da essa introdotte si applichino anche ai condannati per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena.

La Corte ha sottolineato che "i principi così sanciti non riguardano i permessi premio e il lavoro all'esterno, che quindi continuano ad essere regolati dalla legge in vigore al momento dell'esecuzione della pena". Tuttavia, la Corte ha chiarito che "ciò non significa, peraltro, che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio".

Insomma, a parere di chi scrive, si tratta di una pronuncia che riconduce la norma nell'ambito di una coerente applicazione del principio, costituzionalmente sancito, di applicazione in bonam partem della legge penale e rieducazione del condannato, così emendando disposizioni evidentemente incostituzionali che spesso si riscontrano in molte recenti previsioni normative.