sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Valentina Alberta*

Il Riformista, 15 aprile 2024

Non vi è solo l’introduzione dei test psicoattitudinali, altri sono i punti significativi rispetto ai quali l’ultimo passaggio in Cdm non è stato irrilevante. Con la pubblicazione dei decreti legislativi 44 e 45 del 28 marzo 2024, si conclude finalmente il travagliato percorso della legge delega n. 71 del 17 giugno 2022 di riforma dell’ordinamento giudiziario. La legge in questione era peraltro la traduzione normativa del lavoro della commissione Luciani, incardinatosi - come la riforma penale e con problematiche analoghe - su di un disegno di legge del precedente governo pentastellato.

Dopo un travagliato percorso, di cui non si deve dimenticare l’iniziale ostacolo dello sciopero proclamato dall’Associazione Nazionale Magistrati nel maggio 2022, i decreti delegati introducono alcune novità, la cui analisi non può prescindere dalla valutazione del contenuto della delega rispetto alla prima versione del lavoro proposto dal Governo con i propri atti 107 e 110 sottoposti ai pareri di legge ed infine al prodotto finale. Non vi è infatti solo la novità dell’introduzione dei test psicoattitudinali (da disciplinare peraltro con future delibere del CSM); altri sono i punti significativi rispetto ai quali l’ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri non è stato irrilevante. Con riguardo al fascicolo personale del magistrato ai fini della valutazione di professionalità - da subito uno dei punti dolenti secondo la magistratura associata - la versione finale dell’art. 10 bis del decreto 44 integra alla lettera c) i criteri di formazione del “campione” degli atti e dei provvedimenti del magistrato, con un riferimento alla necessità che esso rappresenti in modo effettivo il lavoro svolto per ogni anno e che contenga almeno un terzo di “provvedimenti cautelari o di prevenzione che incidono direttamente sulla libertà personale o la libera disponibilità dei beni, nonché dei provvedimenti che riguardano i minori”.

Una istruttoria “rafforzata” dunque in questi ambiti, ma non ampia quanto si sarebbe potuto prevedere secondo i criteri di delega previsti nella legge 71 all’art. 3 lett. g) ed h). Sarà anche in questo caso il CSM, peraltro, a definire con propria delibera “i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza”, ferma restando - e potrebbe essere norma interessante - la possibilità autonoma di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere ad atti di processi in fase pubblica e di portarli all’attenzione del consiglio.

Confermate (e peraltro vincolate dalla delega) le cosiddette “pagelle”, sono nella sostanza ribadite le regole, anch’esse “blindate”, rispetto al ruolo dell’avvocatura nei consigli giudiziari. Ruolo certamente definito rispetto al voto unitario sulle valutazioni di professionalità, ma ampio e potenzialmente significativo rispetto alla formazione del materiale utile alla valutazione, soprattutto rispetto alle segnalazioni al capo dell’ufficio ovvero al medesimo. consiglio giudiziario rispetto a “fatti specifici”.

Saranno gli ordini, con il decisivo apporto delle associazioni, a doversi attrezzare per raccogliere queste segnalazioni per poter contribuire alla fase di valutazione di professionalità, così come potranno essere affinati i contributi già ora previsti rispetto al conferimento di uffici direttivi e semi-direttivi. Peraltro, non si può non segnalare la “morbida” disposizione transitoria, che posticipa l’applicazione della riforma: a chi abbia rivestito mandati o incarichi di governo successivamente all’entrata in vigore della riforma con riferimento alla non spendibilità degli stessi per la valutazione di professionalità; agli incarichi direttivi e semi-direttivi attribuiti successivamente alla entrata in vigore della riforma rispetto ai loro limiti; addirittura al 2026 rispetto alle nuove modalità di effettuazione del concorso, test compresi.

Qualche considerazione finale rispetto al decreto 45 sul collocamento “fuori ruolo” di magistrati. Una modifica dell’ultimo minuto ha escluso dal numero massimo di magistrati ordinari fuori ruolo, previsto nella tabella B lettera M allegata al decreto, i magistrati eletti o con incarichi di Governo. Il numero già esorbitante previsto nella delega è quindi ulteriormente ampliato dagli incarichi più marcatamente politici. E, con altro inserimento dell’ultimo minuto, l’art. 13 - norma che recepisce gli ampi limiti quantitativi già indicati dalla delega - viene differito nella sua applicazione dal primo gennaio 2026. Con tutta calma, insomma.

*Avvocato penalista