di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2020
Torna all'esame della Corte costituzionale la legge "spazza-corrotti".Oggi e domani, le udienze e la camera di consiglio su punti sostanziali della legge. 3 del 2019. In particolare, la questione di legittimità costituzionale investe l'inserimento dei reati di peculato e induzione indebita nel catalogo di quelli che impediscono la concessione di benefici alternativi alla detenzione per chi, condannato, non collabora.
Elementi non certo marginali della nuova disciplina di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e che, più di altri, rendono evidente la linea ispiratrice della legge, quella di considerare il carcere come la soluzione tipica, quasi la sola, per una categoria di delitti tipica dei "colletti bianchi".
Pochi giorni fa la Consulta, era il 12 febbraio, cambiando una prassi giurisprudenziale consolidata, ha già censurato un'omissione della "spazzacorrotti", quella di una disciplina della fase transitoria. Assenza che non aveva impedito, sulla base dell'orientamento sino ad allora seguito dalla maggioranza delle pronunce in merito, l'applicazione in via retroattiva della stretta per le alternative al carcere.
In sostanza, anche ai condannati per fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge era stata applicata la linea dura che impediva la concessione di misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale, del divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione successivo al verdetto di condanna.
Secondo la Consulta, infatti, l'applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle sanzioni.
Ora, a chiamare in causa la Corte costituzionale sono la Cassazione e la Corte d'appello di Caltanissetta per la quale è dubbia la idoneità del peculato a fondare la presunzione di accentuata pericolosità sociale del suo autore, che legittima l'iscrizione nel catalogo dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. La condotta di peculato, sottolinea la Cassazione, "non parrebbe contenere, fermo restando il suo comune disvalore, la connotazione di elevata pericolosità generalizzata, essendo difficilmente inquadrabile in contesti di criminalità organizzata".
Sarebbe, pertanto, in contrasto con il principio di ragionevolezza, conclude la Cassazione, la sottrazione alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza della valutazione sul fatto concreto e sulla personalità dell'autore, con conseguenze gravi ed evidenti sui principi di individualizzazione della pena e della sua finalità rieducativa.
Di tenore analogo le considerazioni fatte dalla Corte d'appello di Palermo, a proposito però del reato di induzione indebita. A dire la verità, se la Corte costituzionale deciderà di entrare nel merito delle questioni sollevate, la conclusione dovrebbe essere in qualche modo scontata. Perché la Consulta in realtà ha già censurato, nella sentenza sull'ergastolo ostativo, la n. 253 del 2019, la presunzione assoluta che impedisce la concessione di permessi premio non solo ai condannati per mafia ma anche a quelli per i reati contro la pubblica amministrazione.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale ha investito infatti tutti i reati inseriti nell'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario (catalogo tra l'altro esteso via via dal legislatore e senza più che se ne potesse rintracciare un logica di ragionevolezza) e, ultimi tra questi, dall'inizio dell'anno scorso, la gran parte dei reati contro la pubblica amministrazione. Non è però detto che la Corte decida di affrontare le questioni sollevate.
Potrebbe infatti concludere per un giudizio di inammissibilità delle questioni sollevate dalla Cassazione e dalla Corte d'appello di Palermo, proprio sulla base di quanto sostenuto, per ora solo in un comunicato stampa (le motivazioni ancora devono essere depositate), pochi giorni fa.
Se infatti l'applicazione retroattiva della "spazza-corrotti" è già stata considerata incostituzionale, allora il verdetto potrebbe avere reso, di fatto, irrilevanti le questioni sollevate nei procedimenti approdati alla Consulta. A quel punto il destino sarebbe segnato, ma il tema potrebbe, ed è facile ritenere che lo sarà, essere riproposto in un futuro assai prossimo.









