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di Paola Balducci

Il Dubbio, 21 luglio 2026

L’esecuzione penale italiana sembra muoversi secondo tempi e logiche tra loro opposti e difficilmente conciliabili: in alcuni casi, l’ingresso in carcere è imposto immediatamente da automatismi costruiti sul solo titolo di reato, in altri una condanna definitiva rimane per anni priva di una concreta modalità di esecuzione. Tra queste due estremità si colloca uno spazio che il legislatore fatica e omette di governare, e nel quale la giurisdizione costituzionale è sempre più spesso chiamata a intervenire. È proprio nel sistema penitenziario che le incoerenze normative producono gli effetti più visibili: il carcere continua a essere assunto come risposta ordinaria anche rispetto a pene brevi o a fatti di ridotta offensività, mentre migliaia di condannati attendono che la magistratura di sorveglianza stabilisca se la pena debba essere eseguita in istituto oppure mediante una misura alternativa.

Ridurre la questione al solo sovraffollamento, per quanto ormai strutturale e connaturato al sistema penitenziario italiano, sarebbe tuttavia insufficiente. È ben noto come la crescita della popolazione detenuta incida sulle condizioni di vita negli istituti, sull’accesso alle cure, sul lavoro degli operatori e sulla concreta possibilità di predisporre percorsi trattamentali individualizzati. Ma il problema riguarda, prima ancora, il modello di pena che l’ordinamento intende perseguire: siamo sicuri che dopo decenni di dibattito sulla funzione della pena, siamo arrivati alla costituzione di modelli punitivo-rieducativi efficaci?

Le misure alternative sono il baluardo dell’esecuzione penale, dimostrano che le pena non coincide necessariamente con la segregazione: la funzione rieducativa può realizzarsi anche all’esterno del carcere, attraverso percorsi capaci di preservare il lavoro, le relazioni familiari e il radicamento sociale del condannato. E anzi, nella maggior parte dei casi è proprio la continuità di tali legami a rendere il percorso di reinserimento più credibile ed efficace, più vero, più rispondente alle finalità della pena. Eppure, le forme di esecuzione esterna continuano a essere considerate un correttivo della detenzione, anziché una componente ordinaria e pienamente valorizzata del sistema sanzionatorio, come se fossero una via parallela da percorrere con non poche difficoltà.

Pensiamo solo ai cosiddetti “liberi sospesi”, condannati in via definitiva a pene detentive brevi nei cui confronti il pubblico ministero sospende l’ordine di esecuzione per consentire la presentazione di un’istanza di misura alternativa. Fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il condannato rimane in libertà, ma all’interno di una condizione giuridica e personale indefinita.

La pena è irrevocabile, ma non ha ancora assunto una forma concreta, e nell’affanno degli Uffici di sorveglianza può trascorrere un tempo considerevole, prima che sia stabilito se dovrà essere eseguita in carcere, in affidamento in prova o in detenzione domiciliare. Nel frattempo, la minaccia di una detenzione futura continua a gravare su rapporti lavorativi, familiari e sociali che possono essersi consolidati anche molti anni dopo il fatto. Il sistema produce così un duplice paradosso: da una parte dispone ingressi immediati in carcere senza consentire una preventiva valutazione individualizzata; dall’altra rinvia per anni quella stessa valutazione nei casi in cui la legge la ammette.

In questo contesto si inserisce l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa alla preclusione della sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di rapina aggravata nel caso in cui venga riconosciuta l’attenuante - anch’essa introdotta dalla Corte Costituzionale - riguardante il fatto di lieve entità. Pensiamo a questo cortocircuito: la rapina aggravata rientra tra i reati ostativi e comporta l’impossibilità di sospendere l’ordine di esecuzione anche laddove in concreto il fatto commesso sia tale da beneficiare dell’applicazione di un’attenuante che ha il merito di adeguare la pena alla reale entità del reato.

La contraddizione è evidente: se il giudice della cognizione ha già accertato la ridotta offensività del fatto, appare difficilmente giustificabile una presunzione assoluta secondo cui il suo autore debba essere immediatamente condotto in carcere. Ma attenzione: eliminare tale automatismo non significherebbe riconoscere necessariamente una misura alternativa! La sospensione dell’ordine di esecuzione consentirebbe al Tribunale di sorveglianza di valutare, prima dell’ingresso in istituto, la personalità del condannato, il percorso successivo al reato e l’effettiva necessità della detenzione.

Ancora una volta, l’inerzia del legislatore finisce per trasferire alla giurisdizione il compito di risolvere contraddizioni che la disciplina positiva lascia irrisolte. Quando un automatismo incide sulla libertà personale senza tenere conto della concreta gravità del fatto, l’intervento del giudice costituzionale non rappresenta un’indebita invasione della discrezionalità legislativa, ma diviene necessario per impedire che una scelta normativa ormai incoerente continui a produrre effetti contrari ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena.

Finché il legislatore non ricomporrà in modo organico il rapporto tra pene brevi, misure alternative, reati ostativi e tempi della sorveglianza, sarà inevitabilmente la giurisdizione a dover colmare, caso per caso, le fratture del sistema. Certamente non per sostituirsi alla politica criminale, ma per evitare che le sue omissioni si traducano in automatismi irragionevoli e in sacrifici della libertà personale privi di una reale giustificazione. In questa prospettiva, oramai sempre più spesso gli interventi della Corte Costituzionale non costituiscono l’eccezione, ma il presidio ultimo di un ordinamento che continua a invocare la certezza della pena senza garantirne sempre la razionalità, la tempestività e la coerenza costituzionale.