di Simona Gatti
Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2021
Il parere del Consiglio di Stato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro un'interdittiva antimafia e contestuale diniego di iscrizione nella white list provinciale di un'impresa individuale. Legittima l'interdittiva antimafia che si basa su precedenti penali del titolare della società interdetta e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il Consiglio di Stato il 18 giugno ha espresso questo parere come richiesto dal ministero dell'Interno in merito a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con istanza sospensiva, contro il provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria con cui era stata disposta l'applicazione della misura interdittiva antimafia (ex art 91 d.lgs. 159/11) con contestuale diniego di iscrizione nella white list provinciale di un'impresa individuale.
Ricorda Palazzo Spada che "la legislazione antimafia persegue l'obiettivo di prevenire le infiltrazioni mafiose nell'economia legale pubblica e privata, ovvero nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni e nei rapporti tra i privati, con la finalità di tutelare la sicurezza pubblica e contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso. In altri termini, in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, l'autorità amministrativa ha come obiettivo l'eliminazione dal circuito dell'economia legale dei soggetti economici infiltrati dalle associazioni mafiose che, in quanto tali, esercitano la libertà di iniziativa economica privata assicurata dall'articolo 41 Cost. in contrasto con l'utilità sociale, in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana"
Il sistema della documentazione antimafia si fonda sulla distinzione tra le fondamentali misure di prevenzione amministrative: le comunicazioni antimafia, richieste per l'esercizio di qualsiasi attività dei privati soggetta ad autorizzazione, concessione, abilitazione, iscrizione ad albi, segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e cosiddetto silenzio assenso; e le informazioni antimafia che operano nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni (come contratti pubblici, concessioni e finanziamenti). Su queste ultime pesa la valutazione discrezionale da parte del Prefetto sul rischio di permeabilità mafiosa capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Così l'autorità prefettizia esprime un motivato giudizio, in chiave preventiva, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, interdicendole l'inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l'Amministrazione o l'ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione.
Il pericolo d'infiltrazione mafiosa, infatti, fa venir meno l'affidabilità dell'imprenditore sulla sua capacità di essere impermeabile ai tentativi della criminalità mafiosa di inserirsi nel tessuto economico e commerciale attraverso la sua impresa, di non cooperare né di prestarsi in alcun modo a disegni criminali. E quindi per la giurisprudenza amministrativa, l'interdittiva costituisce una misura preventiva con una funzione di massima anticipazione che punta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la Pa.
Per quanto riguarda poi le motivazioni del provvedimento, il Consiglio di Stato ricorda che "occorre indicare gli elementi di fatto posti alla base della valutazione - elementi che possono essere desunti da provvedimenti giudiziari, atti di indagine o accertamenti svolti dalle Forze di Polizia in sede istruttoria - e che vanno esplicitate le ragioni in base alle quali, secondo la logica causale del "più probabile che non", sia ragionevole dedurre il rischio di infiltrazione mafiosa nell'impresa sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e, se plurimi, anche concordanti".
La motivazione può essere eventualmente fatta per relationem, richiamando i provvedimenti giudiziari o gli atti delle stesse Forze di Polizia, se essi contengono con chiarezza il percorso logico seguito dall'Amministrazione per formulare un giudizio di pericolosità.
Infine sulla forma linguistica viene precisato che non si richiede all'informativa antimafia formalismi né formule sacramentali, basta una spiegazione asciutta, scarna e poco elaborata, dal quale, però emergano chiaramente le ragioni sostanziali che hanno giustificato tale misura.
Nel caso specifico oltre ai precedenti di Polizia e ai procedimenti penali, nell'interdittiva antimafia è sinteticamente esposto il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, collaboratori che inseriscono il titolare dell'impresa tra gli organici a una cosca mafiosa. Quindi se è vero - conclude il parere - che nel processo penale tali dichiarazioni non possono essere poste alla base del giudizio di colpevolezza se non si acquisiscono i riscontri esterni, in questo caso (anche per la diversità tra la logica del "più probabile che non " e quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio") tali informazioni possono essere giustamente considerate, "ad colorandum, unitamente a tutti gli altri elementi indiziari, di per sé già sufficienti, per il giudizio in ordine al tentativo di infiltrazione mafiosa".











