di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 24 maggio 2025
La pena ancora da scontare non può però essere superiore a due anni e l’identità deve essere certa. Non ci può essere equiparazione con le misure alternative alla detenzione. Legittima l’espulsione dello straniero, privo di permesso di soggiorno, detenuto con meno di due anni di pena da scontare. Lo chiarisce la Corte costituzionale con la sentenza n. 73 depositata il 23 maggio 2025 e scritta da Giovanni Amoroso. Infondati quindi i dubbi di incostituzionalità sollevati dal tribunale di sorveglianza di Palermo.
Cinque presupposti - La Consulta ricorda che i presupposti per l’espulsione sono cinque: lo stato detentivo, la durata della pena residua non superiore a due anni, l’identificazione certa del soggetto, il fatto che la pena in corso non sia stata inflitta per una precisa categoria di gravi reati e l’irregolarità del soggiorno. A fondare le ragioni del provvedimento di espulsione, poi, la necessità di attenuare il sovraffollamento delle carceri che già in passato la Corte aveva giudicato nè arbitrario nè irragionevole, con una temporanea astensione dello Stato dalla potestà punitiva in corrispondenza dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
Provvedimento di natura amministrativa - Ora la sentenza depositata ieri sottolinea come il provvedimento di espulsione disposto dal magistrato di sorveglianza ha natura amministrativa, anticipando l’espulsione amministrativa dovuta all’irregolarità del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione della pena, e non può essere per questo equiparata alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario.
Non si tratta però di un provvedimento automatico perché il magistrato di sorveglianza è comunque chiamato a una valutazione dell’effetto dell’espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata (in questa prospettiva già la giurisprudenza ha dimostrato una particolare attenzione per la tutela del diritto alla salute e per la conservazione dei legami familiari).
Diritto di opposizione - Quanto alle garanzie processuali, poi, ricorda ancora la Consulta, è riconosciuto il diritto di proporre opposizione al tribunale di sorveglianza, che ha la funzione di assicurare l’esercizio del diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti, anche se differito. Inoltre, l’esecuzione del decreto di espulsione è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o alla decisione del tribunale di sorveglianza. Lo stato di detenzione persiste e l’espulsione non è eseguita fino a quando non sono stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.











