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di Gennaro Grimolizzi

Il Dubbio, 28 giugno 2024

Approvata in commissione Giustizia la proposta di Erika Stefani: “Così tuteliamo avvocati e cittadini”. È stato approvato in commissione Giustizia il disegno di legge della Senatrice Erika Stefani (Lega) in materia di legittimo impedimento degli avvocati nel processo civile. Nello specifico vengono fatte delle integrazioni riguardanti l’articolo 153 del codice di procedura civile e l’articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

In merito all’articolo 153 cpc, il testo approvato in commissione Giustizia del Senato prevede questa aggiunta dopo il secondo comma: “Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto”.

Anche l’articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del cpc, in base al ddl Stefani, prevede un ulteriore comma: “Quando il difensore non si presenta all’udienza e l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell’inizio dell’udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L’assenza di comunicazione anticipata dell’impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell’istanza”.

Secondo la senatrice Stefani la norma in materia del legittimo impedimento degli avvocati nel processo civile rappresenta una “scelta di buonsenso, portata avanti per garantire ai legali il diritto-dovere di poter svolgere il proprio lavoro liberi da condizionamenti, tutelando così i cittadini”. Il passaggio favorevole in commissione Senato è avvenuto con il voto della maggioranza (l’opposizione si è astenuta).

“Siamo molto soddisfatti”, evidenzia l’esponente leghista. “Troppe volte - commenta - abbiamo visto episodi in cui un difensore, a causa di problemi familiari o di salute anche molto gravi, non ha potuto chiedere il rinvio dell’udienza o incaricare altri colleghi di seguire i propri assistiti. Con questa misura colmiamo un vuoto normativo esistente nel processo civile, prevedendo come causa di legittimo impedimento il caso fortuito, la forza maggiore e altri eventi che l’esperienza delle aule di giustizia segnala come necessari, coniugando ragionevolmente il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria con la sussistenza di situazioni gravi riguardanti i difensori tali da giustificare un’assenza. È per la Lega una battaglia di democrazia, perché assicurare l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati significa non abbandonare i cittadini, garantendo il diritto alla difesa previsto dalla Costituzione”.