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di Damiano Aliprandi


Il Dubbio, 22 ottobre 2021

 

Sono detenuti che hanno finito di scontare la pena, ma rimangono in carcere perché considerati ancora socialmente pericolosi. Parliamo degli internati. Sulla carta vengono raggiunti da una misura di sicurezza presso una "casa lavoro". Ma è sempre in carcere: le case lavoro hanno celle, sbarre, agenti e addirittura gli internati non godono dei benefici penitenziari dei detenuti stessi. Gli internati - definizione che richiama il vecchio linguaggio manicomiale - vivono in carcere a tempo quasi indeterminato, nonostante non abbiano una pena inflitta. Il rischio è di scontare, di fatto, una lunghissima pena nonostante abbiano già fatto i conti con la giustizia. Gli internati, infatti, chiamano la loro condizione "ergastolo bianco", perché la misura di sicurezza può essere prorogata diverse volte. Il motivo? Subentra un meccanismo nel quale, non lavorando di fatto, gli internati non offrono elementi per far valutare ai giudici la loro cessata o diminuita pericolosità. A quel punto non possono che scattare le proroghe dell'internamento.

Prima del 2014, il rischio di chi è internato era davvero quello di scontare una pena perpetua. A far fronte a questo problema, ai sensi dell'art. 1 comma 1ter del D. L. 31 marzo 2014 n. 52 così come convertito in legge 30 maggio 2014 n. 81, si prevede che "le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima".

Questi internamenti sono misure che risalgono al codice fascista Rocco, non a caso diversi giuristi le definiscono "reperti di archeologia giuridica". Reperti che hanno anche una definizione ben precisa: "il doppio binario". Parliamo di un doppio sistema sanzionatorio caratterizzato dalla compresenza di due categorie di sanzioni distinte per funzioni e disciplina: le pene, ancorate alla colpevolezza del soggetto per il fatto di reato e commisurate in base della gravità di quest'ultimo, e le misure di sicurezza, imperniate sul concetto di pericolosità sociale dell'autore del reato e di durata indeterminata.

Il doppio binario si risolve, con riferimento ai soggetti imputabili e al contempo socialmente pericolosi, nell'applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza: è questo il profilo più problematico dell'istituto, che può tradursi in una duplice privazione della libertà personale dell'individuo, ben oltre il limite segnato dalla colpevolezza per il fatto. Non a caso, la Corte europea sentenziò che non si può giustificare l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva solo in ragione della funzione preventiva dalla stessa svolta, se poi di fatto la sua esecuzione non si differenzia da quella di una pena.