di Luigi Manconi
La Repubblica, 4 dicembre 2019
Secondo il buon senso, che - non dimentichiamolo - è altra cosa rispetto al senso comune, e secondo l'originaria saggezza dei giureconsulti "meglio un colpevole in libertà che un innocente ai ceppi". In realtà, non si tratta di un'affermazione così ovvia, perché allude al fatto che la giustizia rappresenta sempre anche un rischio, dal momento che - come tutti gli affari umani - essa non è né può essere perfetta.
Di conseguenza, si può trovare di fronte al dilemma tragico di dover scegliere tra l'ingiustizia di lasciare impunito un colpevole e l'ingiustizia, forse il massimo oltraggio al diritto, di penalizzare e privare della libertà un innocente. L'equilibrio tra queste due opzioni è opera faticosa, ma non impossibile. La riforma della prescrizione, che entrerà in vigore tra meno di un mese, è una pessima e squilibratissima soluzione.
Con la legge Bonafede, infatti, viene mutata in profondità la natura stessa dell'istituto della prescrizione, pretendendo di curare la disfunzione della durata eccessiva dei processi con un'altra, peggiore, patologia: sospendere il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, così rischiando di configurare un vero e proprio ergastolo processuale.
Non si esagera, se si pensa che, con questa normativa, una sentenza di condanna o di assoluzione può intervenire anche dopo decenni. E si tratterebbe, probabilmente, di una riforma inutile se è vero - come affermavano il Csm (dicembre 2018) e l'allora procuratore generale presso la Cassazione - che circa il 60% delle prescrizioni matura nella fase delle indagini. Rispetto alla maggior parte dei procedimenti, dunque, la nuova legge non avrà alcun impatto positivo né alcuna vera efficacia, in assenza di una complessiva rimodulazione di tutti i "tempi" e le fasi dell'attività giudiziaria e del dibattimento.
E, anzi, incidendo su uno dei maggiori fattori di accelerazione dei gradi di giudizio successivi al primo (essendo il rischio prescrizione uno dei criteri di priorità in tal senso), la riforma avrà effetti negativi (ancora il Csm) sulla durata complessiva dei procedimenti. Non a caso, sia nel sistema tedesco che (persino!) nella proposta formulata dalla "Commissione Gratteri", la sospensione della prescrizione dopo il primo grado non è mai disgiunta da una serie di correttivi, volti a impedire che l'imputato resti tale a vita, e da rimedi compensativi.
Tra questi, anche uno sconto di pena per chi riporti condanna a seguito di un procedimento di durata eccessiva: il che permetterebbe di riequilibrare, almeno in parte, il sacrificio delle garanzie individuali realizzato in nome della "condanna a tutti i costi". Di ciò non c'è alcuna traccia nella "riforma Bonafede". Va detto, tuttavia, che la prescrizione risulta a gran parte dell'opinione pubblica come qualcosa di estremamente sgradevole, se non propriamente iniquo. Il suo abuso e in particolare, l'uso strumentale, al fine di procacciarsi una ingiusta impunità, attraverso meccanismi pretestuosi di differimento del processo o di sottrazione a esso, appare un'offesa al senso di giustizia.
E talvolta può essere effettivamente così, ma ciò non deve portare in alcun modo a dimenticare quale è il fondamento pratico e teorico di quell'istituto e della sua saggia ragionevolezza. La prescrizione, infatti, trova origine nella volontà di "correggere" la memoria collettiva quando essa rischia di cristallizzare, in un passato ormai superato, una vita e un'identità nel frattempo evolutesi. Basti pensare che, anche rispetto a condannati per terrorismo, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto a non essere qualificati mediaticamente come tali, dopo che, anche espiando la pena subita, si siano prese le distanze da quel passato.
Il rapporto tra tempo e diritto vive con particolare intensità nell'istituto della prescrizione. E ciò lo rende affine a quell'oblio che una sentenza della Corte di Cassazione del 1958 ha definito "diritto al segreto del disonore", in grado di riequilibrare la memoria collettiva e la biografia individuale. E, di conseguenza, capace di realizzare il diritto di ciascuno a essere (e a essere rappresentato come) altro e diverso da chi si è stati al momento del compimento del crimine.
Ciò al fine di evitare che la proiezione eterna del passato pregiudichi il futuro e la stessa possibilità di mutamento dell'esistenza. Cruciale è la definizione del momento in cui l'esigenza di "giustizia" deve essere superata dal diritto del singolo a non vedersi sottoposto indefinitivamente al peso di un'imputazione: e dunque, a non essere "eternamente giudicabile", a causa dell'incapacità dello Stato di esercitare concretamente il potere di punire.
La definizione di questo momento è dettata dall'incidenza del tempo trascorso sul permanere dell'interesse dello Stato a sanzionare il reato. Affievolito, quell'interesse, dall'attenuarsi della percezione collettiva del danno prodotto dal crimine. E, perciò, dalla mutata valutazione del disvalore sociale del delitto. Non a caso sono considerati, imprescrivibili, quei reati, quali la strage e il genocidio che, secondo Jacques Derrida sono come "ferite della stessa identità collettiva", poste in un certo senso "fuori dal tempo".
E davanti a queste "ferite", "la pretesa punitiva dello Stato è irrinunciabile". Al di fuori di questi casi, la prescrizione del reato definisce il momento in cui il punire (anche solo l'accertare la "verità processuale") sarebbe inutile, perché una pena tardivamente inflitta non sarebbe comunque in grado di assolvere quella sua propria funzione, che consiste nel ristabilire il rapporto di fiducia della cittadinanza nei confronti dell'ordinamento e dell'amministrazione della giustizia.










