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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 10 dicembre 2022

In Italia, in caso di buona condotta, il condannato all’ergastolo può chiedere la libertà condizionale solo dopo 26 anni. La pena all’ergastolo, considerando i Paesi Europei, è un istituto che si presenta in forme variegate per quanto riguarda la richiesta dell’accesso ai benefici. Per quanto riguarda la libertà condizionale, il panorama europeo su questo fronte è piuttosto variegato, e l’Italia è tra i Paesi più “duri” sull’accesso a questo beneficio. Ad aver formalmente abolito l’ergastolo sono in pochi: Norvegia, Croazia, Serbia, Bosnia, Portogallo e Città del Vaticano. Per quest’ultimo, ricordiamo che Papa Francesco nel 2013 l’ha sostituito con la detenzione fino a un massimo di 35 anni, in linea con la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 9 luglio 2013.

Per quanto riguarda l’Italia, come oramai è noto, abbiamo anche l’ergastolo ostativo e il dibattito - nonostante le condanne da parte della Cedu e le recenti sentenze costituzionali - è ancora molto forte. Ma parliamo dell’ergastolo “normale” che è previsto per delitti contro lo Stato, l’incolumità pubblica e la vita e per tutti quei reati per cui, fino al D.lg. 10/08/44 n. 224, era istituita la pena di morte. Il sistema italiano permette al detenuto, in caso di buona condotta, di chiedere la libertà condizionale dopo 26 anni e maturi sconti di 45 giorni ogni sei mesi per buona condotta.

Ma altrove? Il periodo minimo da scontare prima che un detenuto possa avvalersi della libertà condizionale varia da paese a paese, il minimo va dai 12 anni (per esempio Danimarca e Finlandia) ai 15 (per esempio Austria, Belgio, Germania, Svizzera). Nel nostro Paese bisogna attendere 26 anni per fare richiesta. Nelle giurisdizioni del Regno Unito, il periodo di reclusione è determinato al momento della sentenza da parte dell’organo giudicante; la legge non prevede un periodo minimo assoluto a tal riguardo.

Altri paesi come la Bulgaria, Lituania, Malta, Olanda e per alcuni reati, Ungheria, Repubblica Slovacca e Turchia, non hanno un sistema di scarcerazione condizionale per i detenuti condannati all’ergastolo, per cui una condanna a vita significa letteralmente e biologicamente a vita. Per rendere bene però l’idea della “durezza” nostrana, bisogna ricapitolare: la legge austriaca ammette l’ergastolo, ma di fatto dopo 15 anni, se è accertato che non esiste più il rischio di recidiva, si può provvedere alla scarcerazione o richiedere la grazia.

Lo stesso avviene negli ordinamenti giudiziari di Danimarca (dopo aver scontato almeno 12 anni), Finlandia (11 anni), Germania e Regno Unito (in entrambi 15 anni). Il Belgio di fatto assimila l’ergastolo a 30 anni di reclusione, con possibilità di scarcerazione dopo un terzo della pena prevista se il detenuto, prima del delitto, era incensurato e dopo due terzi se è recidivo, e lo stesso prevede l’ordinamento francese, ma con limiti minimi rispettivamente di 18 e 22 anni, mentre la scarcerazione anticipata si può applicare solo per motivi gravi di salute. Da noi invece - e parliamo sempre di quello “normale” - bisogna attendere 26 anni senza se e senza ma. Da ribadire che, ovviamente, non c’è alcun automatismo. La decisione di concedere o meno la libertà condizionale spetta sempre alla magistratura di sorveglianza.