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di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani


Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2019

 

Per la Corte europea così si viola la dignità umana. Alla Consulta in esame due casi. Vi sono temi che raramente impegnano le agende parlamentari e le prime pagine dei giornali ma che meritano attenzione, perché incidono sulla pelle delle persone e al contempo delineano il rapporto tra Stato e cittadini.

Uno di questi è la funzione della pena e, di conseguenza, la sua modalità di espiazione. E siccome, come insegnano le scienze dure, le teorie generali si dimostrano con gli esempi estremi, discutiamo dell'ergastolo e specie di quello definito "ostativo".

Nel nostro ordinamento l'ergastolo è la sanzione detentiva perpetua, ovvero la galera a vita. Tuttavia, nel tempo sono state introdotte disposizioni premiali grazie alle quali il condannato meritevole può usufruire di benefici.

Dopo 10 anni può essere ammesso ai permessi premio, dopo 20 alla semilibertà e dopo 26 alla libertà condizionale. Termini, questi, che possono essere diminuiti di 45 giorni ogni semestre se il detenuto partecipa positivamente al trattamento penitenziario. Così, ad esempio, i 26 anni per la libertà condizionale possono ridursi a 21.

Tali benefici sono stati introdotti poiché, per l'art. 27 della Costituzione, tutte le pene "devono tendere alla rieducazione del condannato". È poi noto che i reati diminuiscono e la recidiva cala se le pene non sono draconiane ma certe e, soprattutto, se vi sono seri percorsi di risocializzazione.

Quando però l'ergastolo viene irrogato essenzialmente per delitti di criminalità organizzata o terrorismo, una norma introdotta nel 1992, poco dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio, prevede che i benefici penitenziari siano possibili solo qualora il condannato collabori con la giustizia oppure dimostri di non poterlo fare, perché ad esempio poco o nulla sa. Diversamente, il "fine pena" è "mai".

Non si tratta invero di casi rari: secondo gli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su 1.790 ergastolani, 1.255 sono "ostativi" (70,1% del totale). E si badi che proprio per il tipo di reati di cui stiamo parlando, il regime carcerario è spesso quello più duro. Da sempre, l'ergastolo ostativo ha posto dubbi circa la compatibilità con alcuni principi della Costituzione e del diritto sovranazionale.

Ma proprio quest'anno alcuni nodi stanno venendo al pettine. Nel giugno scorso, infatti, la Corte Europea, nel caso Viola c. Italia n° 2, ha per la prima volta ritenuto che il regime italiano dell'ergastolo ostativo violasse la dignità umana, condannando così il nostro Paese.

Secondo i giudici di Strasburgo, tale disciplina applica pressoché automaticamente il carcere a vita in assenza di collaborazione, senza consentire un giudizio caso per caso. Su tale decisione, pende la richiesta del governo di revisione alla Grande Camera della Corte stessa.

Inoltre, in ambito italiano, pendono in Corte costituzionale due questioni relative appunto al divieto di benefici per i condannati all'ergastolo ostativo che non abbiano contribuito a depotenziare la consorteria. Quello in discussione è l'automatismo tra mancata collaborazione e persistente appartenenza al sodalizio, quando la ragione del silenzio potrebbe essere, ad esempio, il timore di ritorsioni contro sé e i propri familiari.

La decisione della Corte è attesa a fine ottobre e, per questo, il 27 settembre tre costituzionalisti ferraresi, Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto e Paolo Veronesi, hanno organizzato un seminario aperto dove si raccoglieranno argomenti da sottoporre ai giudici e alla pubblica opinione (informazioni in merito nel sito www.amicuscuriae.it). Tentando un primo spunto di discussione, a noi l'istituto pare da ridimensionare.

Diciamo subito che il tema è complicato e soluzioni semplici non ve ne sono. Tuttavia, siamo convinti che una disciplina così rigida sia da superare. L'ergastolo ostativo nasce, come accennato, nell'estate del 1992, dopo decenni di offensiva terroristica e mafiosa allo Stato e all'indomani di due tra le azioni militari più sanguinose e tragicamente efficaci mai realizzate. L'impressione di essere in guerra era forte e lo Stato reagì privilegiando le esigenze di sicurezza e incentivando le collaborazioni. Oggi, tuttavia, nemmeno questa ragione - posto che fosse condivisibile - può essere invocata a giustificare la disciplina.

Quella emergenza, almeno in termini di violenza così eclatante, sembra essere meno acuta: gli omicidi calano e di stragi, in Italia, non si ha notizia da 25 anni. In ogni caso, ci piacerebbe vivere in una democrazia matura, che dovrebbe avere la forza di rinunciare agli strumenti punitivi estremi o prevederne una applicazione più limitata e non automatica, come invece accade ora con l'ergastolo ostativo.

Un intervento del legislatore è improbabile, in tempi nei quali il pensiero dominante spinge in direzione solo repressiva. Riponiamo più aspettative in ciò che potrà accadere a ottobre nel Palazzo della Consulta. I giudici costituzionali si sono di recente dimostrati assai sensibili al tema dell'esecuzione delle pene, come mostra il bel documentario sul "viaggio" della Corte nelle carceri. E, per nostra fortuna, rispetto ai politici hanno meno problemi di consenso.