di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo
L’Altravoce, 29 agosto 2026
C’è un paradosso della giustizia penale di cui si parla troppo poco: l’errore giudiziario non è soltanto un’ingiustizia subita da chi viene condannato senza aver commesso il fatto. Può produrre, a certe condizioni, nuove ingiustizie. Può persino avere effetti criminogeni. L’uomo innocente che entra in carcere non perde soltanto anni di vita, affetti, lavoro, reputazione. Perde, anzitutto, qualcosa di più difficile da misurare: la fiducia nello Stato e nell’idea stessa di una convivenza regolata da norme comuni. Il diritto positivo lo sa: l’art. 643 del codice di procedura penale riconosce che la riparazione per l’errore giudiziario deve essere commisurata non solo alla durata della pena espiata, ma anche alle “conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna”.
È un riconoscimento sobrio, quasi burocratico, di una verità antropologica: l’innocente detenuto subisce uno sconvolgimento esistenziale che il denaro non ricompone. La Corte costituzionale, del resto, ha chiarito che il grado di sofferenza di chi, innocente, subisce la detenzione è “in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto” per la medesima durata. Eppure - come ha evidenziato autorevole dottrina - la strada della riparazione è costellata di massimali, soglie e limitazioni che spesso rendono quella “nuova ingiustizia” solo parzialmente riparata.
Quando la legge appare non più come uno strumento di tutela, ma come una macchina cieca o persecutoria, il rapporto con la legalità può incrinarsi. È una delle ragioni profonde per cui il principio di presunzione d’innocenza non è una formula cerimoniale della Costituzione, ma una conquista di civiltà. La tradizione liberale del diritto penale lo ha espresso attraverso la celebre massima di Blackstone - meglio dieci colpevoli impuniti che un innocente condannato - che non è buonismo, ma realismo politico.
Chi ha costruito la moderna civiltà penale aveva compreso una verità elementare: il potere di punire è il più delicato tra i poteri pubblici, quello che Sciascia definiva “la terribilità”. Proprio per questo deve essere circondato da garanzie. Una società civile non si misura soltanto dalla capacità di individuare e punire i colpevoli. Si misura anche dalla capacità di non trasformare un sospetto in una condanna.
Oggi, invece, il diritto penale viene chiamato a risolvere problemi che spesso hanno origini sociali, economiche, educative o amministrative. A ogni emergenza corrisponde una nuova fattispecie, a ogni allarme una stretta sanzionatoria, a ogni domanda di sicurezza la promessa di una pena più severa. È il panpenalismo, secondo il quale diritto penale non è più extrema ratio, ma prima risposta. Ma più aumenta il numero di indagati, più aumenta la possibilità di sbagliare. E quando l’errore arriva, non finisce con la sentenza. Può continuare nella biografia della persona che lo subisce: spezzare rapporti familiari, espellere qualcuno dal mercato del lavoro, distruggere una reputazione, produrre isolamento sociale. Può persino convincere che rispettare le regole non serve, diventando così criminogeno. Non perché la vittima della giustizia ingiusta sia destinata al crimine, ma perché lo Stato può contribuire a produrre alienazione e risentimento. Il paradosso è tanto più acuto quanto più quella persona era, fino a quel momento, perfettamente integrata nel tessuto sociale. La desocializzazione non è una metafora, ma una conseguenza documentata della detenzione ingiusta, che l’ordinamento conosce e solo in parte prova a riparare.
La pena dovrebbe essere l’ultima risposta, non la prima. E la prudenza dovrebbe essere una virtù istituzionale, non un segno di debolezza. Nel dubbio, la civiltà giuridica ha scelto di proteggere l’innocente anche al prezzo, inevitabile, di qualche colpevole non punito. È un prezzo che una democrazia deve essere disposta a pagare.
Per questo ha un significato particolare la proposta di istituire la Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime degli errori giudiziari, approvata dalla Camera il 4 agosto e ora all’esame del Senato. Non sarebbe soltanto una giornata dedicata alla memoria di una vittima illustre, ma un’occasione per ricordare che dietro ogni fascicolo c’è una persona, e che una successiva assoluzione non restituisce nulla di ciò che l’accusa ingiusta ha tolto.
La memoria, in questo campo, non dovrebbe essere vendetta, ma “prevenzione”, nella sua versione nobile del termine. Ricordare Tortora significa ricordare che la presunzione d’innocenza non è un favore concesso all’imputato. Significa riconoscere che l’errore giudiziario non è soltanto un fallimento individuale, ma - quando diventa sistemico - è un problema della democrazia; è l’avveramento del dilemma di Bockenforde. Perché uno Stato che vuole combattere il crimine deve prima di tutto evitare, per quanto possibile, di produrre sfiducia, rancore e marginalità attraverso il cattivo uso della propria forza punitiva. Tortora dovrebbe ricordarci una cosa semplice e terribile: quando lo Stato sbaglia persona, non sbaglia soltanto una sentenza. Può compromettere una vita. E qualche volta può contribuire a rendere più fragile proprio quella società che aveva il compito di proteggere.









