di Rocco Buttiglione
Il Garantista, 8 marzo 2015
Ferve alla Camera ed anche sui giornali la discussione sulla prescrizione. C'è il rischio che si contrappongano fra di loro in modo assoluto valori ed interessi legittimi fra i quali è necessario raggiungere invece una ragionevole mediazione. Tutti noi vogliamo che i colpevoli (ed in modo particolare i colpevoli di corruzione) siano puniti e vadano in galera.
Perché questo possa avvenire ci deve essere il tempo ragionevolmente necessario per fare i processi. Nel caso dei reati di corruzione, si dice, il reato spesso viene scoperto in ritardo perché la vittima non denuncia. Per questo la prescrizione deve essere lunga. Se il reato, per esempio, viene scoperto quindici anni dopo essere stato commesso ed un processo non dura meno di cinque o sei anni per poter fare il processo occorre che la prescrizione non scatti prima che siano trascorsi almeno 21 anni dalla commissione del reato.
La prescrizione breve non permetterebbe di perseguire il reato. Incoraggiati dalla prossimità del termine di prescrizione i corrotti utilizzeranno tutti gli artifici dilatori possibili per prolungare il processo fino alla prescrizione. Hanno dunque ragione i cosiddetti giustizialisti, quelli che, se potessero, farebbero una legge che dice: "prescrizione mai"? Forse no. Il mondo infatti è fatto di colpevoli ma anche di innocenti accusati ingiustamente.
Ci sono i reati che vengono scoperti in ritardo ma ci sono anche i reati che vengono scoperti precocemente. Immaginate un innocente accusato ingiustamente il cui procedimento giudiziario inizia immediatamente dopo la presunta commissione del reato. Se la prescrizione cade a 20 anni dalla commissione del reato noi a questo innocente rubiamo la vita. Il processo prolungato, infatti, diventa esso stesso una pena. Esso mette in discussione la affidabilità e quindi la vita stessa di una impresa che può vedersi negato l'accesso al credito, la piena disponibilità delle proprie risorse, la possibilità di partecipare agli appalti. Esso mette in discussione la onorabilità di una persona e la possibilità di perseguire il proprio percorso professionale, mette in discussione la stabilità della famiglia... Non è bello sentirsi additare pubblicamente come i figli o il coniuge di un corrotto... Può tutto questo durare venti anni? Quale risarcimento materiale e morale può bilanciare una vita distrutta?
Forse dovremmo distinguere fra loro due problemi che oggi in Italia sono invece indissolubilmente connessi. Un problema è quello della prescrizione ed un problema diverso è quello della durata del processo. Il calvario dell'imputato innocente inizia non nel momento in cui teoricamente è stato commesso il reato ma nel momento in cui riceve un avviso di garanzia. E se dicessimo che i termini di prescrizione sono non uno solo ma due?
C'è un tempo di prescrizione del reato e c'è un tempo di prescrizione del processo. Il primo può anche essere lungo, il secondo deve essere breve. Dal momento in cui inizia l'indagine, dal momento in cui viene emesso l'avviso di garanzia e viene messa in dubbio la onorabilità del cittadino, lo stato deve avere un tempo limitato per provare la verità del suo sospetto. Se non vi riesce, il processo si esaurisce.
Diciamo, per esempio (i tempi indicati hanno solo un valore esemplificativo) che lo stato ha cinque anni per provare la colpevolezza dell'accusato. Il fatto presunto può essere avvenuto quindici anni o solo un giorno prima dell'avvio dell'indagine ma il processo non può durare più di un tempo limitato. In altre parole bisogna impedire che il prolungamento dei tempi di prescrizione si traduca in un aumento dei tempi del processo. Il processo breve è un diritto del cittadino, garantito costituzionalmente. Se la legge garantisse i tempi brevi del processo ci sarebbero certo meno remore nell'accettare i tempi lunghi della prescrizione.
C'è infine, in altri stati europei, ancora un altro termine di prescrizione. Esso riguarda la esecuzione della pena. Se lo stato non riesce ad eseguire la pena per un tempo molto lungo deve venire il momento in cui lo stato rinuncia a far valere la sua pretesa. La esecuzione della pena ha la funzione di difendere la società contro una possibile ripetizione del comportamento illegale. Se sono passati molti anni senza che il comportamento criminoso si sia ripetuto è ragionevole pensare che sia venuta meno la pericolosità del reo. La funzione di prevenzione e difesa sociale viene meno. La esecuzione della pena ha anche la funzione di emendare il reo. È vero che tutto quello che facciamo rimane in noi e ci rende uomini migliori o uomini peggiori. E però anche vero che proprio per questo noi cambiamo nel tempo e, dopo molti anni dalla commissione del reato, il reo forse è già stato emendato dalla vita. Rimane la funzione meramente retributiva della pena ma essa, separata dalle altre, perde molta parte della sua ragion d'essere.
Dobbiamo ragionare di prescrizione senza chiudere gli occhi ciascuno alle ragioni degli altri: a quelle dei cittadini onesti che hanno diritto di vedere puniti i delinquenti ed a quelle degli accusati innocenti che hanno il diritto di non passare la vita sotto processo. Dobbiamo tenere conto equamente delle ragioni degli uni e di quelle degli altri. Ci riusciremo meglio, forse, se distingueremo i tempi di prescrizione del reato da quelli di durata massima del processo.
Infine un ultimo dubbio: c'è oggi in Italia una emergenza prescrizione che ci obbliga a legiferare in fretta e con rigore anche eccessivo per evitare che tantissimi delinquenti sfuggano alla pena per il decorrere dei tempi di prescrizione? Forse no se è vero che i reati che si prescrivono sono solo il 4% del totale.










