di Bruno Tinti (ex magistrato)
Il Fatto Quotidiano, 15 aprile 2015
La nuova legge sul carcere preventivo ha del ridicolo: si manda dentro qualcuno se il pericolo è "attuale". Se pensa di fuggire tra 2 mesi non lo si può fermare. Come si potrebbe scrivere un "normale" codice di procedura in materia di carcerazione preventiva? Non è difficile: "Quando vi è l'esigenza di evitare il pericolo che le prove siano inquinate, che l'imputato fugga e che commetta altri reati può farsi ricorso alla carcerazione preventiva".
Le parole chiave sono: "Esigenza e pericolo". Siccome "ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato" (art. 111 Cost.) e l'assenza o l'insufficienza di motivazione rendono nullo il provvedimento, ogni giudice dovrà spiegare in cosa consistono le esigenze e il pericolo (di inquinamento, fuga etc). Tutto ciò sarebbe sufficiente se in carcere ci finissero solo i delinquenti comuni; ma siccome noi abbiamo una classe politica inquinata dal malaffare, succede sempre più spesso che in carcere ci finisca il delinquente eccellente.
Poi non gli succederà niente o quasi: il processo penale è costruito per garantire l'impunità. Ma intanto finisce in prigione e a questo bisogna porre rimedio. Ecco perché le norme in materia di custodia cautelare sembrano scritte da un ansioso compulsivo paranoico. E perché, ogni tanto, quando si rivelano nonostante tutto inefficienti, vanno aggiornate. L'ultima versione ha avuto il via libera dal Senato pochi giorni fa. Le esigenze che consigliano la carcerazione preventiva (esigenza = bisogno, necessità) sono rimaste "specifiche e inderogabili".
Che differenza c'è tra esigenza ed esigenza specifica e (non o, proprio e) inderogabile non si capisce. Il pericolo, che già era previsto dovesse essere "concreto", adesso è necessario che sia anche "attuale". Attuale = che esiste oggi, al tempo presente. Sicché se l'inquinamento probatorio o la fuga o la commissione di altri reati sono concretamente probabili ma non oggi, forse solo tra 3 giorni, una settimana o un mese, non si può incarcerare nessuno. Aspettare si deve e acchiapparlo un attimo prima che inquini o scappi o delinqua ancora.
E se ha cambiato idea e lo fa un giorno prima? Pazienza, la carcerazione preventiva è una barbarie, occorrono paletti precisi. Dove si arriva a vette di vera e propria idiozia è quando si impone al giudice che accoglie la richiesta di carcerazione preventiva del pm di motivare con "autonoma valutazione"; se non lo fa, il provvedimento è nullo, la nuova legge ci tiene a chiarirlo.
Siccome i pm motivano meglio che possono (c'è il rischio che il giudice non si convinca) questi, se si convince, motiva la sua decisione scrivendo che quello che ha detto il pm è proprio giusto; qualche volta aggiunge qualcosa. Fino a ora. Adesso l'idea è che il giudice non può dire: "Ho letto tutto quello che ha detto il pm, ho letto gli atti, ho controllato tutto per bene, è tutto giusto, sono convinto; quindi dispongo che il delinquente vada in carcere". No, deve riscrivere tutto con parole sue. Se non fa così, tutto nullo.
Il progetto "politico" non è stupido. Non è difficile sostenere che sussiste concreto pericolo di inquinamento probatorio; che questo sta per succedere ora, subito e non in un imprecisato prossimo futuro è difficile. Si può spiegare perché sussiste concreto pericolo di fuga per un evasore fiscale seriale che si è costruito con il bottino villa e relazioni sociali in qualche Paese lontano che non concede estradizione; più difficile è dare ragione del fatto che questo succederà oggi, al massimo domani; se progettasse di scappare appena le cose si mettessero male per lui, magari fra un mese, questo non è rilevante.
Di uno che ha scambiato promesse elettorali con voti nelle ultime due elezioni può dirsi che sussiste il concreto pericolo che faccia altrettanto per le prossime, previste tra un anno: lo si desume da intercettazioni. Ma, appunto, il pericolo non è attuale, potrebbe pentirsi. Comunque, siccome il diavolo fa le pentole etc., il nostro moderno legislatore si è dimenticato di una vecchia tecnica, gli "stamponi".
Per esempio, secondo la nuova legge, il giudice deve indicare "le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1" (il braccialetto elettronico). Basterà un timbro che dica "il braccialetto elettronico non è disponibile"; in effetti ce ne sono pochissimi. Se invece per caso uno è disponibile, si adopererà un altro timbro: "Il braccialetto elettronico non impedisce di comunicare con Internet, cellulari e piccioni viaggiatori; sicché l'inquina - mento probatorio non potrebbe essere evitato".
Anche per l'"autonoma valutazione" il timbro sarà utilissimo: "Questo giudice ha letto le argomentazioni del pm, le condivide interamente, non sa esporle meglio e quindi le copia integralmente facendole proprie". È una pena. Ci avviamo a essere lo Stato più corrotto del mondo, la Giustizia è una tragica farsa, detenuti per corruzione, evasione fiscale, reati societari e finanziari in pratica non ce n'è, gli investitori stranieri fuggono; e i nostri illuminati legislatori si fanno la punta al cervello per rendere ancora più inefficiente il processo penale.










