di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 19 agosto 2024
In vigore dal 10 agosto la legge di conversione del Dl che modifica la procedura. Poche le correzioni: non è stata introdotta una disciplina transitoria. La legge 112 del 2024, di conversione del decreto “carceri” (D192/2024), approvata definitivamente e agosto dalla Camera e in vigore dal lo agosto, accoglie solo in parte i molti rilievi critici alla nuova procedura per la concessione della liberazione anticipata emersi nel corso delle audizioni in commissione e nel dibattito aperto tra gli esperti. Di fatto, la novità più significativa introdotta durante il percorso parlamentare è contenuta nell’articolo 5, comma 2, del decreto 92/2024, che modifica l’articolo 54, comma 2, legge 354/1975 (ordinamento penitenziario) nel senso di prevedere che anche la decisione favorevole - non solo quella negativa - del magistrato di sorveglianza sull’applicazione della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata sia comunicata al Pm che cura l’esecuzione.
La prima versione della nuova disposizione prevedeva invece la comunicazione al Pm dell’esecuzione delle sole decisioni negative sulla liberazione anticipata (quindi solo quelle che respingevano o dichiaravano inammissibili le istanze formulate inbase all’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario). Tuttavia, l’assenza di una comunicazione (anche) delle ordinanze di concessione della liberazione anticipata avrebbe comportato gravi criticità applicative per il rischio di valutazioni di medesimi semestri di pena da parte di magistrati di sorveglianza diversi qualora non vi fosse, da parte del pubblico ministero, una registrazione ufficiale dei periodi di pena già oggetto di decisione.
Non solo. Vi era anche il rischio concreto che il Pm perdesse il controllo sul conteggio dei fine-pena provvisori da aggiornare in base alle decisioni della magistratura di sorveglianza, con ricadute negative per la mancata conoscenza dell’effettivo fine-pena, sia nel caso di successivi provvedimenti di cumulo, sia di mutamento del magistrato di sorveglianza competente per il trasferimento del detenuto in altro carcere.
Ora, quindi, si prevede che le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata (sia le negative che le positive) siano sempre comunicate sia al Pm presso il magistrato di sorveglianza decidente, ai fini dell’eventuale impugnazione, sia al Pm incaricato dell’esecuzione: senza tale comunicazione, quest’ultimo resterebbe del tutto inconsapevole delle decisioni che attengono alle effettive riduzioni di pena applicate dal magistrato di sorveglianza, ai fini del calcolo del fine- pena aggiornato. La legge di conversione non introduce, invece, alcuna disciplina transitoria per l’entrata in vigore della riforma, pur fortemente richiesta dagli operatori.
Resta, pertanto, il dubbio se le nuove procedure siano di immediata applicazione o se sarà necessario attendere le modifiche al regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario (Dpr 230/2000), da introdurre entro sei mesi. Trattandosi di modifiche di natura processuale, la regola dell’immediata applicabilità dovrebbe suggerire che la nuova disciplina valga quantomeno in relazione alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè dal lo agosto 2024).
È poi opportuno che la magistratura di sorveglianza concordi protocolli con i Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria per consentire ai detenuti di presentare richieste di liberazione anticipata integrate dagli elementi ora richiesti dalla legge a pena di inammissibilità e per la trasmissione degli elenchi delle persone con fine pena ravvicinato (almeno sei mesi), così da esaminare le posizioni nel rispetto dei tempi ora indicati dal comma 2 dell’articolo 69-bis dell’ordinamento penitenziario.
Alla luce dell’integrale riformulazione dell’articolo 69-bis dell’ordinamento penitenziario, cui rinvia l’articolo 1, comma 5, legge199/2010, resta confermato che, anche per l’esecuzione della pena presso il domicilio, non sarà più necessario il parere preventivo del Pm. La soppressione di questo passaggio è, infatti, del tutto coerente con la ratio della misura prevista dalla legge 199/2010, nata con finalità di deflazione del sovraffollamento carcerario, il cui procedimento applicativo (che già prevedeva un termine ridotto a cinque giorni per il parere del Pm) è ora reso ancor più celere.











