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di Fabio Fiorentin

Il Sole 24 Ore, 15 luglio 2024

Cambia la procedura ma resta invariata l’entità della riduzione di pena. Nell’ordine di esecuzione indicate subito le detrazioni per chi ha condotte corrette. Il decreto legge carceri (92/2024, in vigore dal 5 luglio scorso) varato dal Governo e ora all’esame della commissione Giustizia del Senato per la conversione in legge modifica la procedura di applicazione della liberazione anticipata senza, tuttavia, toccare l’entità dello “sconto” di pena, che resta fissato in 45 giorni ogni sei mesi di detenzione espiata.

Un primo intervento riguarda il contenuto dell’ordine di esecuzione: in base al nuovo comma 10-bis dell’articolo 656 del Codice di procedura penale, il pubblico ministero incaricato dell’esecuzione dovrà indicare la pena da espiare, precisando sia quella risultante computando tutte le detrazioni previste dall’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario fruibili dal condannato, sia quella da espiare senza tali detrazioni. Avvisandolo, peraltro, che le detrazioni a titolo di liberazione anticipata non saranno riconosciute qualora, durante il periodo di esecuzione della pena, il condannato non abbia partecipato all’opera di rieducazione.

In altri termini, il condannato, fin dall’inizio dell’esecuzione, conoscerà l’intero ammontare della liberazione anticipata che potrà ottenere mantenendo una condotta corretta di adesione al trattamento penitenziario. Al contrario, nel caso di comportamenti non compatibili con questa premialità, il magistrato di sorveglianza non riconoscerà la detrazione di pena, negando il beneficio o revocando la riduzione di pena già concessa.

Le decisioni negative saranno comunicate al pubblico ministero, che calcolerà il nuovo fine-pena. Viene anche modificata la disciplina contenuta nell’articolo 69-bis della legge sull’ordinamento penitenziario (354/1975) che introduce una valutazione della liberazione anticipata scandita nei soli casi tassativamente previsti:

a) con procedura d’ufficio, in occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi - sia nel caso di competenza monocratica, sia nell’ipotesi di misure concedibili dal tribunale - rispetto ai quali sia rilevante lo “sconto” di pena (ad esempio, per lo scioglimento del cumulo o per scendere sotto il limite di pena stabilito per la singola misura richiesta); l’istanza per la concessione della misura alternativa può essere presentata anche se l’interessato non sia ancora nei termini per richiederla, purché la domanda sia proposta a partire dai go giorni antecedenti al maturare dei presupposti per l’accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi; anche in questo caso, il magistrato valuterà d’ufficio la liberazione anticipata;

b) sempre d’ufficio, nei 90 giorni antecedenti al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato dal pubblico ministero nell’ordine di esecuzione; il procedimento avrà ad oggetto la liberazione anticipata relativa ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione nel corso dell’esecuzione (ad esempio perché l’interessato non ha mai formulato istanza di liberazione anticipata);

c) su iniziativa di parte, nei soli casi in cui il soggetto indichi nell’istanza - a pena di inammissibilità - lo “specifico interesse”, diverso da quello delle altre ipotesi sopra indicate, che sostiene la domanda (ad esempio quello relativo al cosiddetto “scioglimento del cumulo” in presenza di reati ostativi).

Il procedimento viene, in tutti i casi, semplificato, perché non si prevede più l’acquisizione del parere preventivo del pubblico ministero. Le modifiche, pur avendo natura processuale e dunque di immediata vigenza in relazione ai procedimenti di liberazione anticipata pendenti, secondo il principio tempus regit actum potranno necessariamente applicarsi solo a quei rapporti di esecuzione penale originati da un ordine di esecuzione che contenga già le indicazioni di cui al nuovo comma io-bis dell’articolo 656 del Codice di procedura penale, compreso il calcolo della liberazione anticipata e del fine-pena virtuale da parte del pubblico ministero.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 92/2024 (quindi entro il 5 gennaio 2025), devono essere apportate al regolamento esecutivo della legge penitenziaria (Dpr 230 del 30 giugno 2000) le modifiche necessarie per adeguarlo alla nuova disciplina.