di Antonio Alizzi
Il Dubbio, 27 giugno 2026
La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate dal magistrato di sorveglianza di Napoli sugli articoli 69 e 69-bis. La competenza sulla liberazione anticipata resta al magistrato di sorveglianza anche quando la pena eseguita è il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che con la sentenza numero 114, depositata ieri, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal magistrato di sorveglianza di Napoli sugli articoli 69 e 69-bis della legge di ordinamento penitenziario. Il giudice rimettente dubitava della costituzionalità delle norme nell’interpretazione ormai consolidata, ritenuta “diritto vivente”, secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione penale, decidere sull’istanza di liberazione anticipata anche nel caso in cui sia stata comminata, o applicata su richiesta, la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Il dubbio del magistrato di sorveglianza - Secondo il giudice a quo, sarebbe stata una scelta legislativa “maggiormente lineare” attribuire la decisione al medesimo organo giurisdizionale che ha applicato la pena sostitutiva. Il giudice dell’esecuzione, infatti, resta competente sulle questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, comprese l’eventuale revoca o modifica della pena, mantenendo i rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna. Da qui il dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Per il rimettente, sarebbe “manifestamente irragionevole” un assetto che prevede l’intervento del magistrato di sorveglianza solo nel momento premiale della liberazione anticipata, mentre per tutto il resto il lavoro di pubblica utilità sostitutivo resta sottratto alla sua vigilanza. La competenza sull’istanza prevista dall’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario veniva dunque descritta come un elemento eccentrico rispetto al sistema.
Il richiamo all’articolo 27 - Il magistrato di sorveglianza di Napoli aveva prospettato anche la violazione dell’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che il finalismo rieducativo della pena potesse risultare compromesso. Il rischio indicato era quello di una decisione meramente formale da parte del magistrato di sorveglianza, non pienamente in grado di valutare il concreto andamento del percorso del condannato. In particolare, il giudice rimettente segnalava il pericolo che non venisse colta “la lieve entità di talune violazioni”, con un possibile pregiudizio per il percorso rieducativo del condannato a pena sostitutiva. La Corte costituzionale ha però respinto entrambe le questioni.
La discrezionalità del legislatore - La Consulta ha ricordato, innanzitutto, che le scelte del legislatore in materia di competenza degli organi giurisdizionali rientrano in un ambito di ampia discrezionalità. Tali scelte possono essere sindacate, alla luce dell’articolo 3 della Costituzione, solo quando risultino manifestamente irragionevoli. Nel caso esaminato, questa irragionevolezza non è stata ravvisata. Per la Corte, la distribuzione “frazionata” delle competenze tra giudice dell’esecuzione e magistrato di sorveglianza non è irrazionale. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, infatti, ha natura non detentiva, diversamente dalla semilibertà sostitutiva e dalla detenzione domiciliare sostitutiva. Proprio questa caratteristica giustifica che, per la modifica o la revoca, intervenga il giudice dell’esecuzione e non il magistrato di sorveglianza, trattandosi di una pena che si svolge con modalità interamente extramurarie.
Perché decide il magistrato di sorveglianza - Diverso è il discorso sulla liberazione anticipata. Qui la competenza del magistrato di sorveglianza viene confermata dalla Corte in ragione della natura funzionale dell’istituto. La Consulta ribadisce che “la valutazione circa la sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata spetta, in base alla legge, al solo magistrato di sorveglianza”. Quest’ultimo dovrà certamente considerare con attenzione il giudizio comunicato dall’amministrazione penitenziaria, ma dovrà farlo “nell’ambito però di una valutazione che egli dovrà compiere in autonomia, sulla base di parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni dell’amministrazione penitenziaria”. È questo passaggio a sorreggere anche il rigetto della censura fondata sull’articolo 27 della Costituzione. Per la Corte, infatti, l’apprezzamento autonomo del magistrato di sorveglianza sui presupposti della liberazione anticipata costituisce il “fulcro” dell’istituto.










