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di Fabio Fiorentin

Il Sole 24 Ore, 3 marzo 2025

I tempi troppo lunghi mettono a rischio l’effettiva esecuzione delle condanne e la risocializzazione. La fase dell’esecuzione penale rappresenta un vero “collo di bottiglia” che sconta tempi eccessivamente lunghi nella messa in esecuzione dei titoli di condanna. Tanto da causare il fenomeno dei “liberi sospesi” cioè delle persone condannate a pene fino a quattro anni per reati non gravi e che beneficiano della sospensione dell’ordine di carcerazione in attesa che il giudice di sorveglianza si pronunci sulla possibilità di eseguire la pena in forma di misura alternativa alla detenzione. Una situazione che non solo mina il principio di effettività delle pene ma riduce anche la possibilità che da esse si producano gli effetti di risocializzazione auspicati dall’articolo 27 della Costituzione.

L’esecuzione di una pena a molti anni di distanza dalla commissione del reato rischia, infatti, non solo di vanificare ogni effetto sul piano della prevenzione speciale (come ogni “punizione” applicata a troppa distanza dalla violazione commessa) ma addirittura di sortire effetti deleteri su quanti, nel frattempo, abbiano costruito un’esistenza lontana dal mondo della devianza, formando una famiglia e trovando un lavoro regolare. In base ai risultati del workshop promosso dall’Università Statale di Milano lo scorso settembre, la causa principale dell’attuale crisi risiede soprattutto nell’ormai ingestibile divario tra l’esponenziale aumento del numero delle condanne da eseguire - il numero dei “liberi sospesi” supera ormai le 100mila persone - e le sempre più scarse risorse materiali e di personale disponibili nei tribunali di sorveglianza e negli uffici per l’esecuzione penale esterna (Uepe), che soffrono, entrambi, di altissime percentuali di scopertura negli organici del personale di cancelleria (in molti casi attorno al 50%) e degli assistenti sociali, nei tribunali e uffici di sorveglianza.

L’attuale situazione, che ha assunto ormai natura sistemica, espone a possibili violazioni sul piano costituzionale e di fronte alle Corti europee, poiché l’esecuzione di pena che arrivi oltre un tempo ragionevole è suscettibile di integrare i caratteri di un’illecita interferenza dello Stato nella vita privata e familiare, il cui rispetto è tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e. in questa prospettiva, non è escluso che si possa configurare il diritto a un equo indennizzo per l’irragionevole durata dell’esecuzione del titolo di condanna, quale corollario del presidio già posto dall’ordinamento per il pregiudizio da irragionevole durata del processo.

Va quindi ribadita la necessità di maggiori investimenti sul personale e sulle dotazioni materiali negli uffici più impegnati sul versante dell’esecuzione penale. Inoltre, occorre interrogarsi sulle soluzioni organizzative e sulle modifiche normative necessarie e riflettere sulla stretta interconnessione tra la problematica dei “liberi sospesi” e l’altra grave criticità dell’esecuzione, costituita dalla condizione di degrado e sovraffollamento degli istituti penitenziari, impietosamente certificata dalla Corte di Strasburgo a partire dalla sentenza Torreggiani: ogni anno lo Stato soccombe in migliaia di ricorsi per violazione dell’articolo 3 della Cedu, azionati in base all’articolo 35-ter della legge 354/1975, nei quali vengono corrisposti indennizzi anche di natura economica.

Se, infatti, per ipotesi, si risolvesse la patologia dei “liberi sospesi”, il sistema dell’esecuzione penitenziaria collasserebbe, travolto dalle decine di migliaia di condannati in esecuzione di misura alternativa o sottoposti a detenzione ordinaria. Non essendo attuale la prospettiva di un provvedimento di natura demenziale (che peraltro avrebbe un senso soltanto in concomitanza con una radicale riforma dell’esecuzione penale) e a fronte alla progressiva contrazione delle risorse disponibili, non resta che puntare su puntuali modifiche normative che possano condurre a una graduale razionalizzazione del sistema, consentendo di risparmiare risorse e velocizzare le scansioni procedimentali, così da migliorare la capacità di gestione e i tempi di definizione delle sopravvenienze.