di Mario Di Vito
Il Manifesto, 12 novembre 2025
La Corte d’appello di Roma: “Giudici assoggettati alla politica”. L’avvocato Romeo: “La questione non è fondata, interverremo alla Consulta”. È nella tensione tra sovranità nazionale e diritto internazionale che la Corte d’appello di Roma ritiene si trovi il vero nodo legale del caso Almasri: l’interlocuzione con il ministro della Giustizia necessaria a dare seguito a un ordine della Corte penale internazionale viola o no il principio costituzionale che vede il giudice soggetto alla sola legge? Da qui la domanda alla Consulta sulla legge che dà applicazione allo Statuto di Roma sulla cooperazione con l’Aja, inoltrata con un provvedimento stilato lo scorso 30 ottobre e, dopo vari rumors, reso pubblico soltanto ieri.
Per capire il senso della questione bisogna riavvolgere il nastro alle fatidiche giornate di gennaio in cui l’ex capo della polizia giudiziaria libica Osama Almasri prima venne arrestato a Torino dalla Digos (il 19) e poi è stato liberato dalla Corte d’appello della capitale e rimpatriato a bordo di un volo di stato (il 21). La vicenda ha poi scaturito un gran numero di polemiche, un’indagine a carico del sottosegretario Mantovano e dei ministri Nordio e Piantedosi (archiviata perché la Camera ha negato l’autorizzazione a procedere) e un’indagine a carico della capa di gabinetto di via Arenula Giusi Bartolozzi (ancora pendente, ma con l’iter per il conflitto d’attribuzione già in corso a Montecitorio). Tutto però è nato dal mancato parere del ministro della giustizia, che di fatto ha obbligato i giudici a non convalidare il fermo del libico.
Il Governo, a tal proposito, ha offerto un gran numero di giustificazioni, tutte diverse: l’atto era incompleto, l’atto era in inglese, c’erano pericoli per gli italiani in Libia e, da ultimo, le autorità di Roma già sapevano di un’indagine di Tripoli su Almasri e quindi lo hanno rimpatriato per quello. In ogni caso, scrivono i giudici della quarta sezione penale della Corte d’appello di Roma, visto che “il ministro della giustizia non ha dato seguito alla richiesta di cooperazione della Cpi, non trasmettendo formalmente al procuratore generale i relativi atti”, si apre un “vulnus all’obbligo di cooperazione”.
Questo nonostante sia “bene sottolineare che” in tutti gli altri casi sin qui affrontati “il ministro della giustizia ha sempre trasmesso tempestivamente le richieste di assistenza giudiziaria previste dallo Statuto”. È così che il caso Almasri si configura come “un unicum”, uno “stallo procedimentale” che non solo ha portato a violare lo Statuto di Roma, ma “potrebbe anche costituire una violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge”, in base all’articolo 101 della Costituzione. La procedura, sottolineano ancora i giudici, assoggetta in realtà il giudice a una “scelta discrezionale di natura politica”, peraltro “conformemente a quanto ritenuto dalla Camera nel diritto vivente dovuto all’esegesi” nata dal diniego dell’autorizzazione a procedere. Questo anche se in tutti i paesi europei è previsto un passaggio governativo nelle varie leggi che regolano la cooperazione con la Cpi.
Non è d’accordo le tesi della Corte d’appello l’avvocato Francesco Romeo, che rappresenta Lam Magok, vittima di Almasri e testimone della Cpi. “L’ordinanza non è giuridicamente fondata - dice -, dal testo emerge che il ministro ha sempre trasmesso tempestivamente le richieste della Cpi, senza mai accampare spazi di discrezionalità che non esistono”. Anche per questo, insieme all’avvocato Antonello Ciervo, Romeo chiederà di intervenire alla Corte costituzionale “per sostenere la rispondenza ai principi costituzionali del combinato legislativo costituito dalla legge di recepimento dello Statuto Cpi e dal codice di procedura penale”.











