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di Ilaria Li Vigni


Italia Oggi, 16 marzo 2021

 

Per la Corte di cassazione la reclusione va sostituita con sanzioni meno afflittive. No alla custodia cautelare in carcere per i reati puniti entro tre anni di reclusione, in questi casi deve essere sostituita da misura meno afflittiva non solo in fase applicativa, ma anche nell'esecuzione.

La Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 4948/2021 in data 8 febbraio 2021, ha posto rimedio alle diverse interpretazioni dovute alla lacuna normativa che espressamente esclude, per le esigenze cautelari, l'applicazione della misura maggiormente afflittiva del carcere solo nella fase applicativa, cioè quando la prognosi del giudice sulla futura condanna si assesti entro i tre anni.

La Corte, disponendo l'immediata scarcerazione di un detenuto immigrato accusato di piccoli reati, ha evidenziato che la custodia cautelare in carcere va sostituita da misura meno afflittiva, non solo in fase applicativa, quando il giudice preveda che la condanna sia infratriennale, ma anche quando, durante l'esecuzione, intervenga condanna - anche non definitiva - inferiore a tre anni.

La pronuncia nasce da un ricorso del detenuto contro un'ordinanza del Tribunale del riesame de L'Aquila che confermava quella del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per più episodi di tentato furto aggravato di autovetture. La Cassazione ha posto rimedio alle diverse interpretazioni dovute alla lacuna normativa. L'esegesi della Cassazione si focalizza, principalmente, sul comma 2 bis dell'art. 275 cpp e, proprio sul punto, occorrono alcune brevi considerazioni.

Il comma in esame, introdotto dalla legge 332/1995 e modificato, prima con il dl 92/2014 poi con la legge 69/2019, prevede il divieto della misura coercitiva inframuraria, qualora la pena irrogata in sede di condanna sia inferiore a tre anni. Ciò, a meno che questa non sia disposta quale aggravamento di una precedente misura meno restrittiva. Tuttavia manca una statuizione altrettanto chiara e puntuale circa la necessità di effettuare una valutazione della prognosi di condanna, inferiore ad anni tre, in sede di applicazione della misura.

Tale vulnus normativo può essere colmato dall'art. 299 cpp con cui il giudice effettua una considerazione circa la proporzionalità del titolo emesso qualora vi sia un mutamento delle esigenze cautelari. Tutto ciò deve leggersi in riferimento alla celebre sentenza Torreggiani contro Italia della Corte Edu, sulla violazione dell'art. 3 della Convenzione Edu dovuta al sovraffollamento carcerario.

Le modifiche imposte all'Italia sul punto si sono concretizzate mediante l'intervento di novella dell'art. 275, comma 2-bis cpp, ad opera del dl 92/2014, ponendolo in evidente raccordo con l'art. 656 cpp, circa la sospensione dell'esecuzione della pena qualora inferiore ad anni tre. La ratio del legislatore è chiara e si costituisce di una indubbia volontà di rendere organica la decompressione carceraria sia in fase cautelare che esecutiva.

Da ultimo una precisazione circa i vizi successivi al momento genetico dell'ordinanza. Questi, alla luce del ragionamento della Corte, si differenziano in maniera significativa dalla sopravvenuta sentenza di condanna infratriennale. Infatti, pur coinvolgendo eventuali invalidità dell'atto vengono travolti dalla sentenza che si ripercuote direttamente su una valutazione che avrebbe dovuto essere fatta ora per allora dal giudice.

Spiega, infatti, la Cassazione che se è vero che il comma 2 bis dell'articolo 275 cpp prescrive esplicitamente tale obbligo prognostico da parte del giudice solo al momento di decidere, ciò non azzera la previsione dell'articolo 299 dello stesso Codice, che impone al giudice di valutare adeguatezza e proporzionalità delle misure restrittive della libertà personale, anche nelle fasi successive all'irrogazione.

Quindi anche nella seconda fase, cioè dopo l'applicazione, che la Cassazione definisce "dinamica, si impone appunto di provvedere a sostituire con misura meno afflittiva del carcere il rispetto delle esigenze cautelari, nel caso in cui sia intervenuta condanna inferiore a tre anni anche se non ancora definitiva. La pronuncia rafforza il principio che il carcere va sostituito con misure cautelari meno afflittive per condanne inferiori ai tre anni.