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di Patrizia Maciocchi

 

Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2019

 

Corte di cassazione - Sentenza 36143/2019. Anche se lo scontro è stato accettato o creato, pur potendo sottrarsi, la legittima difesa non va negata nel caso di un'azione imprevedibile e sproporzionata rispetto alle "premesse" iniziali. La Cassazione, con la sentenza 36143/2019, accoglie il ricorso contro la condanna per lesioni aggravate, confermata dalla Corte d'Appello. Il caso esaminato aveva preso le mosse da quella che sembrava una futile lite per motivi di circolazione stradale.

L'imputato aveva aggredito, prima verbalmente poi fisicamente, la parte lesa che guidava ad alta velocità mentre lui, con moglie e figli al seguito, stava attraversando la strada. Nel corso della lite l'automobilista aveva colpito il ricorrente con una mazza da baseball che teneva nel cofano ferendolo. Nella rissa era finita anche la moglie dell'imputato, presa a pugni dal conducente dell'auto mentre cercava solo di calmare gli animi e separare i due litiganti. È stato a questo punto che l'imputato ha commesso l'azione per la quale era stato condannato sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio: si era impossessato della mazza da baseball e l'aveva usata per colpire l'aggressore della moglie.

Per la Corte d'Appello nei suoi confronti non poteva valere la scriminante della legittima difesa. La causa di non punibilità non può essere applicata, aveva precisato la Corte territoriale, nei confronti di chi "abbia contribuito volontariamente alla creazione di una situazione di pericolo alla quale volontariamente si espone". In questo caso, infatti, manca il requisito della "necessità" della difesa previsto in maniera perentoria dall'articolo 52 del Codice penale. Per la Suprema corte il principio è corretto. Ma non può valere nel caso esaminato, perché tiene conto solo dell'aggressione iniziale senza considerare gli sviluppi imprevedibili. Per i giudici di legittimità la legittima difesa deve essere riconosciuta quando, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, "vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta".

Ha dunque sbagliato la Corte di merito a non far pesare nel giudizio lo stato di concitazione provato dal ricorrente al momento del fatto "determinato dall'imprevedibile sviluppo della lite che lui stesso aveva concorso a determinare, consistente nell'aggressione perpetrata in danno di sua moglie". Un principio in materia di legittima difesa al quale la Corte d'Appello dovrà attenersi valutando se - in base alle concrete circostanze esistenti al momento dei fatti - la reazione possa essere considerata "necessitata e proporzionata rispetto all'offesa ingiusta subita dalla moglie e, dunque, se possa essere scriminata ai sensi dell'articolo 52 del Codice penale".