quotidianogiuridico.it, 21 giugno 2021
La parola alle SS.UU.. Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza 11 giugno 2021, n. 23147. Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato il giudizio di condanna espresso in primo grado nei confronti di un imputato, evaso dagli arresti domiciliari senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con l'ordinanza 11 giugno 2021, n. 23147 - nell'esaminare il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa che si era doluta per la mancata traduzione del proprio assistito all'udienza di primo grado, in quanto all'epoca detenuto agli arresti domiciliari, per non aver egli chiesto di essere tradotto - ha preso atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, ed ha conseguentemente deciso di rimettere alle Sezioni Unite penali la seguente questione giuridica controversa: "Se la detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione".











