di Laura Ambrosi
Il Sole 24 Ore, 19 settembre 2019
Il reato di indebita compensazione scatta soltanto se i tributi omessi riguardano le imposte dirette e l'Iva, non potendosi estendere anche agli inadempimenti di contributi previdenziali e assistenziali. A fornire questo importante principio è la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 38042 del 13 settembre 2019 che rivisita il precedente orientamento di legittimità.
Nel caso specifico, un Tribunale del riesame, in un procedimento penale per vari reati tributari, annullava il sequestro preventivo disposto dal gip solo con riferimento al delitto di indebita compensazione di imposte. Secondo il collegio territoriale, il delitto in questione riguarda esclusivamente le indebite compensazioni alle quali consegue l'omesso versamento delle imposte sui redditi e l'Iva e non, come nella specie, dei contributi previdenziali e assistenziali. Si ricorda che l'articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, punisce chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, in base all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti superiore a 50mila euro annui.
La Procura ricorreva per Cassazione lamentando un'errata applicazione della norma, in quanto l'articolo 10-quater, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, è riferibile a tutte le indebite compensazioni senza distinzioni fra debiti fiscali e di diversa natura. Tale interpretazione si basa sul tenore letterale della fattispecie la quale fa riferimento alle "somme dovute" transitate nell'apposito "modello F24".
A rafforzare la tesi, secondo la ricostruzione del pm sarebbe recentemente intervenuta anche la Corte costituzionale (ordinanza 35 del 2018) secondo cui il titolo della legge (che fa espresso riferimento alle sole imposte dirette e l'Iva) non risulterebbe vincolante per l'interprete, dovendosi invece valorizzare il richiamo all'articolo 17 del Dlgs 241/1997 che disciplina le compensazioni con il modello F24. La Cassazione ha respinto il ricorso con una motivazione molto approfondita e del tutto condivisibile.
Secondo i giudici, occorre una lettura tesa a valorizzare la collocazione del reato nel relativo decreto il cui titolo fa espresso riferimento alla disciplina dei soli reati in materia di imposte dirette e Iva. Ne consegue che il riferimento all'articolo 17 riguarda tutti i crediti idonei alla compensazione, ma l'omesso versamento delle somme dovute deve riferirsi alle sole imposte sui redditi e Iva e non ad altro di cui l'intero testo normativo non si occupa.
La sentenza riconosce che la medesima sezione della Corte ha ritenuto penalmente rilevante anche l'omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali attraverso indebite compensazioni, ma tale interpretazione non appare condivisibile stante il titolo del decreto sui reati tributari. In merito al pronunciamento della Corte costituzionale, i giudici di legittimità evidenziano che in realtà la Consulta si è limitata a enunciare l'orientamento di legittimità in materia, senza spingersi oltre la sua mera descrizione con i conseguenti effetti.
Il principio fornito dalla sentenza è pienamente condivisibile in quanto risulta abbastanza singolare che in un testo normativo volto a disciplinare (a seguito di specifica legge delega) i reati in materia di imposte dirette e Iva possano essere sanzionati gli omessi versamenti contributivi attraverso compensazione. Non a caso, il delitto in esame (10-quater), nel testo normativo, segue l'omesso versamento delle ritenute (10-bis) e dell'Iva (10-ter): il legislatore dell'epoca, infatti, ha inteso criminalizzare tutte le modalità di mancata corresponsione di tali imposte, anche, in ultima analisi, mediante compensazione.










