di Giovanna De Minico*
Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2025
L’indipendenza della magistratura con le sue garanzie è un j elemento di novità della Costituzione italiana rispetto allo Statuto albertino. E un valore protetto perché strumento essenziale per difendere libertà fondamentali e separazione dei poteri. Spiego l’affermazione: esistono due condizioni che ci rendono uguali davanti alla legge. I cittadini devono essere titolari degli stessi diritti e, in caso di loro lesione, devono potersi rivolgere a un giudice neutrale, cioè equidistante dalle parti in causa. Se spostiamo lo sguardo dal piano dei rapporti intersoggettivi a quello delle relazioni tra autorità, osserviamo che l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato serve a dissuadere in via anticipata l’autorità sconfinante o riportarla ex post entro l’orto di casa.
In sintesi, la magistratura indipendente - verso le autorità pubbliche diverse da sé; verso qualunque altro magistrato e verso le parti in causa - è come il caveau della Banca centrale europea: custodisce l’integrità delle due gambe su cui poggia lo stato di diritto, cioè libertà fondamentali e separazione dei poteri. Rivolgiamo ora lo sguardo all’ordinamento europeo che presenta un’ininterrotta continuità ideologica con la nostra Costituzione, continuità questa, disegnata negli artt. 2 e 19 Tue e 47 Carta dei diritti. Infatti, lo stato di diritto, che include anche l’indipendenza della magistratura, concorre come il tassello di un mosaico a comporre l’“identità dell’Unione” (art. 2), come già avviene nell’ordinamento interno.
Anche sul piano dell’effettività si ripropone il rapporto mezzo/fine perché l’esistenza di una magistratura indipendente, artt. 19 Tue e 47 Carta, serve a garantire l’effettività dei valori costituzionali comuni, tra cui libertà fondamentali e separazione dei poteri, inclusi nell’espressione sintetica dell’art. 2. L’art. 7 Tue ha il compito di chiudere questo cerchio nel prevedere la decisione punitiva del Consiglio contro lo Stato, accusato di inosservanza della rule of law, in particolare di violazione dell’indipendenza della magistratura. Il punto di debolezza di questa delibera è il voto unanime, al netto dello Stato passibile di condanna.
Come ogni voto unanime esso è paralizzabile dal veto di un singolo Stato, che potrebbe essere lo Stato amico di quello inadempiente, a sua volta in odore di essere sanzionato. Il Regolamento (Ue) 2020/2092 ha messo in campo ima robusta reazione al blocco dell’art. 7 con un rimedio leggero nel quorum, ma appesantito nella procedura. Il sistema del Regolamento funziona nel seguente modo: se uno Stato viola il principio di indipendenza dei giudici, determinando un pregiudizio al bilancio europeo, è sanzionabile dal Consiglio a maggioranza qualificata conia perdita dei fondi europei. La norma è sicuramente più agile del? Tue, perché è venuta meno l’unanimità, ma è più bizantino il suo perfezionarsi in quanto non ogni lesione all’indipendenza determina il mancato versamento del denaro, ma solo quelle che compromettono il corretto esercizio del bilancio.
Ma il suo punto di maggiore criticità è nel destinatario finale della punizione. Quest’ultimo non è lo Stato che, pur perde il denaro promesso dalla Ue, ma i cittadini che non potranno goderne; cioè, se studenti, questi non accederanno ai programmi Erasmus, e se ricercatori, a quelli Horizon. Qui il legislatore europeo è stato strabico perché ha trasferito la sanzione dal trasgressore ai cittadini, puniti due volte: privati di un giudice indipendente dinanzi al quale far valere i loro diritti, ed estromessi dai benefici economici europei.
A ciò si aggiunga un ulteriore danno, il flusso di denaro che corre tra chi dà e chi riceve si proietta verso un bene finale, che appena si intravede sullo sfondo: il progresso tecnologico e l’innovazione ambientale. Se si blocca questo movimento di grandezze economiche, lo Stato, già indietro rispetto agli altri Paesi per non avere giudici indipendenti, viene condannato all’arretratezza definitiva, perché non potrà prendere parte all’innovazione tecnica e alla rivoluzione ambientale.
Cosa fare? Proponiamo un’interpretazione sostanziale dell’art. 7 Tue: come si esclude il voto dello Stato accusato di violare la rule of law, così si dovrebbe tenere fuori dal voto anche lo Stato gemello in odore di violazione in modo da evitare che si grattino la schiena a vicenda, buttando alle ortiche l’integrazione europea. Sarebbe opportuno che il governo Meloni riflettesse sulle ragioni europee dell’indipendenza della magistratura, in quanto la sua riforma della giustizia nel separare le carriere compromette irreversibilmente l’autonomia del potere giudiziario, perché assegna al super pm una posizione di illegittima supremazia sul magistrato giudicante, perché crea un quarto potere dello Stato, quello dei pm, perché divide il Csm, dequalificandolo con l’estrazione a sorte, e perché crea un suo duplicato nell’Alta Corte, rendendo inutile il primo. In sintesi, riporta le lancette del tempo allo Statuto albertino.
*Università Federico II, Napoli











