sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Giovanni Maria Flick*

Ristretti Orizzonti, 2 aprile 2025

Il riconoscimento del diritto all’informazione - nel quadro delle convenzioni e dichiarazioni internazionali e del contesto costituzionale - è affermato dalla nostra Costituzione sotto un duplice profilo: il significato attivo (il diritto di informazione e la libertà di espressione anche nel sistema dei media) e passivo (il diritto a essere informato, a ricevere e a cercare l’informazione).

Quel riconoscimento è esplicito nell’articolo 21 della Costituzione, come libertà di manifestazione a tutti del pensiero e con una esplicita applicazione alla libertà di stampa.

È nota l’interpretazione estensiva costantemente data dalla Corte Costituzionale all’articolo 21 della Costituzione come “cerniera” tra il diritto individuale e l’interesse generale della collettività all’informazione come comunicazione diffusa. È noto altresì il suo raccordo con l’articolo 15 di essa e il riconoscimento della libertà e segretezza della corrispondenza nella comunicazione con singole persone.

La disciplina del diritto all’informazione dei detenuti, in relazione alla tutela della “integrità culturale” e alla salvaguardia dei “residui di libertà” nella detenzione è prevista per quotidiani, periodici e libri in libera vendita all’esterno nonché per la possibilità di avvalersi di “altri mezzi di informazione” e con la garanzia dell’accesso a quotidiani e siti informativi, con le modalità e le cautele previste nell’articolo 18 della Legge n. 354/1975 sull’Ordinamento penitenziario e nel relativo Regolamento.

L’unico limite previsto in materia di stampa interna ed esterna al carcere è rappresentato dal parallelismo fra esse e dalla liceità di circolazione della prima nell’ambito carcerario negli stessi termini previsti per la seconda.

È stata eliminata con l’Ordinamento penitenziario vigente qualsiasi forma (preesistente) di censura preventiva. L’unico limite riferibile alla stampa (interna e/o esterna al carcere) è previsto dall’articolo 18 ter, primo comma, lett. A, nella “ricezione della stampa… per esigenze attinenti alle indagini investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o ordine dell’istituto”.

Il dato normativo evidenzia il diritto del detenuto a ricevere un’informazione pluralista e differenziata dal punto di vista dell’informazione passiva; ma anche - indirettamente - il diritto e la libertà di informazione e di diffondere il pensiero dal punto di vista attivo.

Si tratta nel secondo caso - se pure in mancanza di un riconoscimento esplicito - di un cardine fondamentale della democrazia come strumento di contatto e interazione del detenuto con l’esterno: nella tendenza alla rieducazione e del diritto/dovere al trattamento; ovviamente nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di controllo.

Il riconoscimento di queste libertà è un coefficiente fondamentale del percorso di risocializzazione del detenuto come “residui” (per usare la terminologia della Corte) necessari e indispensabili di libertà alla luce dell’articolo 2 della Costituzione sotto il duplice aspetto della formazione e sviluppo della sua personalità come singolo e come parte della formazione sociale in carcere e della coattività di essa.

Quel riconoscimento è lo strumento ineliminabile per il mantenimento - nonostante un limite tipico nella privazione della libertà personale - di tutte le relazioni personali e sociali del detenuto compatibili con la detenzione. È un limite orientato e finalizzato alla promozione della cultura nell’ambiente carcerario, per il contesto di sviluppo dell’istruzione e prima ancora per il contrasto all’analfabetismo (sia quello “letterale” che quello “culturale”).

È prova e conferma di questa importanza del fenomeno - essenziale per la vita stessa del carcere - lo sviluppo della produzione editoriale di esso a partire dalla prima esperienza degli anni 50 sino alla diffusione delle testate giornalistiche nel carcere; sia alla costituzione di una loro federazione; sia alla istituzione di redazioni interne al carcere.

Si tratta della realizzazione meritoria di una serie di canali di informazione tradizionale e via via aggiornati ai tempi, attraverso strumenti: sia per offrire all’esterno una conoscenza del mondo carcerario e dei suoi abitanti; sia per consentire a questi ultimi la conoscenza dell’ambiente esterno in cui rientreranno al termine della pena.

Una finestra per “guardare da fuori” la realtà del carcere, e per “guardare da dentro” la realtà esterna.

Questa prospettiva e questa linea di sviluppo sono fondamentali per affrontare la crisi del carcere e le sue implicazioni diffuse e disastrose. Sia in fatto, con il fenomeno del sovraffollamento tuttora in crescita; ma anche in diritto, con la tendenza ad incrementare quest’ultimo attraverso il ricorso pressoché quotidiano alla “pancarcerizzazione” del dissenso e della diversità.

Di fronte a tendenze sempre più diffuse ad ostacolare queste prospettive formative e culturali - anche di fatto attraverso la creazione di ostacoli burocratici alla diffusione dell’informazione, dell’istruzione e della cultura in carcere - occorre sottolineare con fermezza (e con il ricorso al reclamo all’autorità giudiziaria, quando necessario e inevitabile) il diritto all’informazione “attiva e passiva” per ogni detenuto e la tassatività dei limiti posti a quel diritto dalla Costituzione e dall’Ordinamento penitenziario. Ciò anche ed esplicitamente nel caso di “sorveglianza speciale” e di “sospensione eccezionale” delle regole di trattamento.

Quei limiti e le relative prescrizioni devono riferirsi specificamente a singoli soggetti determinati; avere una motivazione e dei caratteri di attualità; non costituire ipotesi di “censura preventiva”; essere specificamente connessi a “esigenze di indagini o investigative o di prevenzione dei reati o per ragioni di sicurezza od ordine dell’istituto”; essere temporanei e non prorogabili oltre periodi prefissati; essere adottati con decreti motivati dall’autorità giudiziaria ed essere suscettibili di reclamo ad essa (articolo 18 ter dell’Ordinamento penitenziario). Ovvero devono essere giustificati da gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a fronte di possibili elementi di collegamento con associazioni criminali, terroristiche o eversive per decreto motivato dal Ministero della giustizia.

Per questo destano perplessità le voci che si colgono nell’ambiente penitenziario di tentativi ed iniziative a livello locale e di interventi per imporre o vietare la sottoscrizione dei contributi di redattori detenuti alla “stampa” nel carcere, o sulla lettura preventiva di quei contributi.

Nei confronti di quelle voci non resta che ricordare e sottolineare con fermezza la disciplina legislativa e regolamentare e la sua applicazione, come strumenti essenziali per il diritto dei detenuti al “trattamento” come momento essenziale nell’espiazione della pena; e prima ancora come condizione ineliminabile della legittimità costituzionale di una pena che incide sulla libertà e della pari dignità sociale della persona.

*Presidente emerito della Corte Costituzionale, già Ministro di Grazia e Giustizia