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palermotoday.it, 8 gennaio 2026

“La legge è entrata in vigore dopo la condanna”. L’uomo, difeso dall’avvocato Raimondo Cammalleri, nel 2012 ha espiato completamente la pena inflitta per associazione mafiosa. Il legale: “Non si può privare un cittadino dei mezzi minimi di sussistenza dopo che ha pagato il suo debito con la giustizia”. Lo Stato non può togliere i mezzi di sussistenza a chi ha già scontato il proprio debito con la giustizia utilizzando leggi entrate in vigore anni dopo la condanna. Lo ha stabilito con chiarezza il giudice del lavoro del Tribunale, Dante Martino, accogliendo il ricorso di un cittadino palermitano a cui l’Inps aveva negato l’assegno sociale.

L’uomo è stato condannato a dieci anni di carcere per associazione mafiosa ed ha espiato completamente la pena nel 2012. Ma quando nel 2022 ha chiesto l’assegno sociale, l’Inps glielo ha negato applicando una norma (la legge 92 del 2012) entrata in vigore anni dopo la sua condanna. Una doppia punizione che, secondo il Tribunale di Palermo, è illegittima. La legge infatti è del 2012, mentre la condanna risale al 2008. La norma, quindi, non poteva essere applicata al ricorrente perché successiva ai fatti per cui era stato punito. Secondo l’avvocato Cammalleri, la decisione è destinata ad avere un impatto significativo: “Troppo spesso l’Inps applica automaticamente blocchi all’erogazione delle pensioni senza valutare la concreta applicabilità della norma. Questa sentenza restituisce dignità al principio della funzione rieducativa della pena. L’Inps non può trasformarsi in un giudice che aggiunge sanzioni non previste al momento in cui il reato è stato commesso. Come abbiamo sostenuto in Aula, privare un cittadino dei mezzi minimi di sussistenza dopo che ha pagato il suo debito con la giustizia è un atto che non trova posto in uno Stato di diritto. Il diritto al sostentamento è un pilastro che la burocrazia non può abbattere a proprio piacimento”.

Il Giudice del Lavoro Dante Martino ha dato ragione al ricorrente, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale numero 137 del 2021, che ha chiarito la natura sostanzialmente penale di questa sanzione accessoria. Per questo motivo vale il principio costituzionale dell’irretroattività della legge penale previsto dall’articolo 25 della Costituzione. La sentenza evidenzia inoltre un aspetto tecnico ma significativo: la norma parla di “revoca” delle prestazioni, presupponendo che queste fossero già state riconosciute. Nel caso specifico, l’assegno non era mai stato concesso, quindi non poteva essere revocato. Inoltre, la sanzione accessoria non era mai stata formalmente irrogata al momento della condanna.

La sentenza, depositata lo scorso 24 dicembre, apre scenari significativi per tutti gli ex detenuti che si trovano in situazioni analoghe. Secondo stime non ufficiali, potrebbero essere centinaia i casi in cui l’Inps ha negato prestazioni assistenziali applicando retroattivamente la legge 92 del 2012 a condanne precedenti. Questa pronuncia del Tribunale di Palermo potrebbe rappresentare un precedente fondamentale per il riconoscimento dei diritti previdenziali di chi, dopo aver scontato la pena, si trova in condizioni di indigenza economica.