di Mario Di Giulio
huffingtonpost.it, 3 maggio 2026
Snellire, accelerare, diversificare. Il Dipartimento di Giustizia federale darà nuovo impulso alle esecuzioni capitali, considerate uno strumento necessario contro i “criminali più violenti” e contro quelli che la sua amministrazione definisce “crimini mostruosi”. Il dibattito sul VIII Emendamento. Se in Italia casi giudiziari controversi come quello di Garlasco riaccendono il dibattito sul rischio dell’errore giudiziario, negli Stati Uniti torna invece centrale il tema delle condanne irreversibili rappresentate dalla pena capitale. Lo scorso 24 aprile il Dipartimento di Giustizia federale ha annunciato di volere dare nuovo impulso alle esecuzioni capitali, in linea con quanto annunciato dallo stesso presidente nel suo discorso di reinsediamento alla Casa Bianca: ovvero la promessa di ristabilire legge e ordine attraverso un rafforzamento della repressione penale federale, inclusa la pena di morte, definita come uno strumento necessario contro i “criminali più violenti” e contro quelli che la sua amministrazione definisce “crimini mostruosi”.
Con il proprio comunicato, Il Dipartimento di Giustizia annuncia di volere dare seguito alle promesse del presidente con l’adozione di una serie di misure concrete: accelerazione delle procedure nei casi federali, riattivazione dei protocolli di esecuzione utilizzati durante il primo mandato Trump e apertura a metodi alternativi rispetto all’iniezione letale. Occorre ricordare che, nel 2021, durante l’amministrazione Biden, il Dipartimento di Giustizia aveva imposto una moratoria sulle esecuzioni federali, motivandola con dubbi etici, problemi procedurali e interrogativi costituzionali. Lo stesso Biden aveva successivamente commutato la pena di morte per la grande maggioranza dei detenuti nel braccio della morte federale (37 su 40).
Il ritorno della pena capitale federale - Nel comunicato diffuso dal Dipartimento di Giustizia, l’amministrazione sostiene che il sistema federale abbia il dovere di garantire “giustizia per le vittime” e di assicurare che le sentenze capitali siano eseguite. Il Dipartimento di Giustizia afferma, inoltre, che i ritardi accumulati negli anni avrebbero svuotato la pena di morte della sua efficacia deterrente.
Per questo motivo il Dipartimento ha annunciato: la semplificazione delle procedure interne per dare esecuzione alle sentenze capitali; il ripristino dei protocolli di esecuzione federali utilizzati tra il 2020 e il 2021; la possibilità di utilizzare metodi alternativi di esecuzione, inclusi il plotone d’esecuzione e altri metodi già adottati in alcuni Stati, come l’ipossia da azoto e l’elettrocuzione; una maggiore disponibilità dei procuratori federali a richiedere la pena capitale. Il comunicato del Dipartimento di Giustizia e il rapporto allegato offrono alcuni spunti su come l’amministrazione affronti il tema della sofferenza come parametro della crudeltà della pena, uno dei limiti costituzionali alla sua applicazione.
La questione costituzionale: l’VIII Emendamento - Il punto più controverso riguarda, infatti, la compatibilità dei metodi di esecuzione con l’VIII Emendamento della Costituzione americana, che proibisce cruel and unusual punishments, cioè le pene crudeli e inusuali. Negli ultimi anni il dibattito si è intensificato soprattutto a causa delle difficoltà legate all’iniezione letale. Diverse esecuzioni negli Stati Uniti sono state contestate per la durata eccessiva delle procedure, per errori tecnici e le sofferenze inflitte ai condannati. Nel nuovo rapporto del Dipartimento di Giustizia, oltre a porre dubbi sull’effettiva sofferenza che l’iniezione letale può provocare, l’amministrazione sostiene che metodi come il plotone d’esecuzione non violino l’VIII Emendamento. L’argomentazione si fonda su alcuni punti centrali.
In primo luogo, il Dipartimento di Giustizia richiama la giurisprudenza della Corte Suprema, secondo cui un metodo di esecuzione non è automaticamente incostituzionale solo perché provoca dolore. Secondo alcuni precedenti, una procedura viola la Costituzione soltanto se comporta un “rischio sostanziale di sofferenza grave” rispetto ad alternative realisticamente disponibili. In secondo luogo, il Dipartimento sottolinea che la Corte Suprema non ha mai dichiarato incostituzionale il plotone d’esecuzione in quanto tale. Anzi, alcuni sostenitori della pena capitale ritengono che proprio l’esecuzione per fucilazione possa risultare più rapida e affidabile rispetto alle iniezioni letali. Infine, il Dipartimento di Giustizia insiste sul fatto che molti problemi recenti deriverebbero non dalla pena di morte in sé, ma dalle difficoltà pratiche di reperire i farmaci necessari per le iniezioni letali, ma non solo questo.
Il dibattito sull’edema polmonare nelle esecuzioni per iniezione letale - Uno degli aspetti più controversi emersi nel nuovo dibattito americano sulla pena capitale riguarda le conseguenze fisiologiche dell’iniezione letale. Negli ultimi anni diversi studi medici, analisi autoptiche e contenziosi giudiziari hanno sostenuto che una percentuale molto elevata di detenuti sottoposti a esecuzione federale o statale avrebbe sviluppato edema polmonare acuto durante la procedura. In molte autopsie sono stati infatti riscontrati liquidi nei polmoni e nelle vie respiratorie, talvolta accompagnati da schiuma o altri segni compatibili con una morte per soffocamento.
Per i critici dell’iniezione letale, questo elemento suggerirebbe che molti condannati abbiano sperimentato una sensazione cosciente di soffocamento e annegamento interno prima della morte. Diverse organizzazioni abolizioniste hanno sostenuto che l’iniezione letale, presentata per decenni come una tecnica “clinica” e relativamente indolore, potrebbe in realtà provocare sofferenze molto più intense di quanto a lungo ritenuto. Il Dipartimento di giustizia, tuttavia, contesta questa interpretazione. Nel suo rapporto, il Dipartimento di Giustizia non nega che l’edema polmonare sia stato riscontrato in molti casi. Piuttosto, sostiene che i dati disponibili non sarebbero sufficienti per dimostrare un livello di sofferenza costituzionalmente rilevante ai sensi dell’VIII Emendamento.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, infatti, il numero complessivo delle autopsie analizzate rimane relativamente limitato e non uniforme dal punto di vista metodologico. Inoltre, molte relazioni medico-legali non quantificherebbero con precisione l’estensione dell’edema, il grado di accumulo dei liquidi nei polmoni o il livello di coscienza del detenuto nel momento in cui il fenomeno si sviluppava. Secondo il Dipartimento di Giustizia, quindi, la semplice presenza di edema polmonare post mortem non proverebbe automaticamente che il condannato abbia percepito in modo cosciente una sofferenza estrema. Per i sostenitori della pena capitale, la soglia fissata dalla Corte Suprema richiede infatti qualcosa di più di un rischio teorico o di un reperto autoptico frequente: occorrerebbe dimostrare un “rischio sostanziale” di grave sofferenza rispetto ad alternative realisticamente disponibili. Sul punto è difficile non chiedersi quale sia il criterio ritenuto ragionevole dall’attuale Dipartimento di Giustizia per accertare la presenza di una forte sofferenza. Trattandosi del dolore di soggetti senzienti, ogni forma di sperimentazione solleva - o dovrebbe sollevare - dubbi etici tali da imporre prudenza.
I critici del governo rispondono, infatti, che una percentuale così elevata di edema polmonare rappresenterebbe già un forte indizio di sofferenza incompatibile con gli standard costituzionali contemporanei. Come riconosciuto dallo stesso Rapporto Garland (procuratore generale durante la presidenza Biden) citato dal Dipartimento di Giustizia nell’attuale rapporto, su 58 autopsie relative a detenuti giustiziati con pentobarbital, 49 mostravano segni di edema polmonare. Ed è da notare che in medicina clinica, l’edema polmonare acuto è normalmente associato a una sensazione estremamente traumatica di soffocamento.
La scelta del mezzo di esecuzione quale mitigazione della crudeltà - Nel rapporto del Dipartimento di Giustizia, un’altra argomentazione a sostegno della compatibilità delle esecuzioni capitali con l’VIII Emendamento, è considerata quella della possibilità che di fronte a un metodo di esecuzione standard, il condannato possa scegliere in un ventaglio di alternative. Quasi che la scelta di quale morte subire possa di per sé escludere la crudeltà insita nel metodo stesso. Un’argomentazione che, se non fosse per la drammaticità del tema trattato, ricorderebbe la favola di Bertoldo, il quale - condannato a morte - chiese al re di poter scegliere l’albero al quale essere impiccato.
Gli “evolving standards of decency” - Nell’ambito delle varie tesi, è da considerarsi anche l’evoluzione di quello che è il sentimento comune che pone il limite dell’accettabile. Da decenni la Corte Suprema interpreta l’VIII Emendamento anche attraverso il principio degli “evolving standards of decency”, gli standard evolutivi di decenza di una società democratica. In sostanza, una pena può diventare incostituzionale non solo per la sua brutalità materiale, ma anche perché incompatibile con la sensibilità morale contemporanea. È proprio su questo terreno che si concentra la critica delle organizzazioni per i diritti civili. Secondo numerosi costituzionalisti, il ritorno a pratiche come il plotone d’esecuzione o l’uso del gas rischia di rappresentare una regressione storica e culturale.
Una battaglia politica e culturale che tocca lo stesso concetto di democrazia - La nuova offensiva sulla pena di morte non è soltanto una questione giuridica. È anche una scelta politica destinata a parlare all’elettorato americano. Trump presenta la pena capitale come parte integrante della sua agenda sulla sicurezza: una dimostrazione di forza dello Stato contro criminalità violenta, terrorismo e traffico di droga. Per i suoi sostenitori, l’amministrazione starebbe semplicemente applicando pene previste dalla legge federale e approvate democraticamente. Per i critici, invece, il ritorno a una politica aggressiva sulle esecuzioni rischia di accentuare le disuguaglianze del sistema penale americano, già segnato da forti disparità economiche e razziali. Le organizzazioni abolizioniste ricordano inoltre che negli Stati Uniti numerose condanne capitali sono state annullate nel corso degli anni a causa di errori giudiziari. Prescindendo dalla fondamentale domanda sottostante del se e del quanto l’uomo possa essere carnefice dell’altro uomo, il tema che riguarda comunque gli Stati Uniti è quanto un sistema di giustizia caratterizzato da rilevanti squilibri possa accogliere un sistema sanzionatorio che non consente l’errore.
Una domanda che si basa su evidenze analitiche quali la percentuale su base razziale dei condannati a morte (guardando ai soli afroamericani, essi rappresentano tra il 35% il 40% dei condannati a morte mentre sono solo il 13% della popolazione). Le statistiche americane mostrano inoltre che gli omicidi con vittime bianche conducono molto più frequentemente a richieste di condanne capitali rispetto ai casi con vittime afroamericane. Non solo, mentre il 56% delle persone giustiziate sono bianche, il 58% dei detenuti attualmente nel braccio della morte appartiene a minoranze etniche. I numeri possono essere letti in molti modi, ma di certo rafforzano il dubbio delle fragilità di un sistema dove giustizia ed eguaglianza sembrano spesso non camminare allo stesso passo.











