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di Antonello Talerico*

Il Dubbio, 29 settembre 2026

A Palermo la prova nero su bianco. E la Cassazione citata al contrario, proprio nel passaggio riscritto dalla macchina. C’è una sentenza in cui, a un certo punto, non parla più il giudice. Parla la macchina. Nella sentenza n. 981/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, depositata il 17 febbraio scorso, tra lo svolgimento del processo e i motivi della decisione c’è un paragrafo che nessun giudice ha scritto. Comincia con “Perfetto”, spiega che sono state eliminate le duplicazioni e snellite le parti ridondanti e si congeda annunciando il testo riorganizzato, “pronto per essere inserito in sentenza”. È la risposta di un assistente di intelligenza artificiale, rimasta lì insieme al resto e finita in banca dati sotto lo stemma della Repubblica.

Chi fa il mio mestiere conosce bene la scena a parti invertite. In questi mesi più di un tribunale ha censurato atti di parte pieni di precedenti inesistenti e massime inventate, con richiami severi e, in qualche caso, condanne per responsabilità aggravata. L’avvocatura ha preso atto delle critiche e ha aperto una riflessione seria, anche sul piano deontologico. Era doveroso. Palermo però ci dice che l’errore non veste una toga sola.

Voglio essere chiaro, perché su questi temi si fa presto a diventare ingiusti. Non sappiamo quale strumento sia stato usato né in che modo e quel frammento lascia pensare che il relatore avesse già scritto una propria bozza. Eppure il timore che circola tra gli avvocati e arriva ai cittadini è proprio questo: che a decidere le cause non sia più il giudice ma un sistema che genera testo.

Non nasce dal nulla. Capita sempre più spesso di leggere sentenze con passaggi che lo fanno ipotizzare: motivazioni costruite su formule che andrebbero bene per qualunque fascicolo, precedenti richiamati per un principio diverso da quello che affermano, argomenti che scorrono accanto ai motivi di ricorso senza mai toccarli. Sono indizi, non prove. Ma la fiducia nella giustizia vive anche di percezioni e un processo in cui la parte si domanda chi abbia davvero scritto la decisione ha già perso qualcosa.

Così ho voluto fare una prova. Ho giocato anch’io con l’intelligenza artificiale e le ho chiesto di analizzare quella sentenza. L’esito è istruttivo: la AI mi ha confermato cosa è successo in quella sentenza che dichiara di aver “accorpato” i passaggi sulla natura cautelare del fermo e sulla proporzionalità e di aver “sistemato la parte finale” in coerenza con la compensazione delle spese. Non un ritocco di forma, dunque, ma un intervento sul cuore del ragionamento. Ed è proprio lì che cade l’errore più serio. Nessuna sentenza inventata: i precedenti esistono tutti.

La decisione però attribuisce alla Cassazione (ord. n. 32062/2024) il principio dell’irrilevanza della sproporzione fra debito e valore del bene, che quell’ordinanza riporta soltanto per superarlo: una premessa interlocutoria trasformata in ratio decidendi. Subito dopo ricopia la sequenza di fonti con cui la stessa Cassazione arriva alla soluzione opposta (Corte cost. n. 467/1991, art. 5 TUE, Corte di giustizia C-205/20, art. 10-ter dello Statuto del contribuente). Tiene la premessa e la conclusione, ma perde il passaggio logico che le separa. È l’impronta tipica di una sintesi automatica, o comunque di un taglia e cuci, che nessuno ha verificato. A questo si aggiunge una motivazione sulla prescrizione estesa a cartelle cui gli atti interruttivi non si riferiscono. Non posso affermare che la causa l’abbia decisa un algoritmo. Posso dire che la macchina ha messo mano al ragionamento e che nessuno, dopo, lo ha riletto davvero.

Il problema è il contesto. La sentenza è stata deliberata il 13 febbraio 2026. La legge n. 132 del 2025 già riservava al magistrato, all’art. 15, ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura, con le raccomandazioni dell’8 ottobre 2025, aveva escluso per i giudici ordinari l’uso di sistemi generativi non autorizzati nell’attività giudiziaria in senso stretto. Per la giustizia tributaria le prime linee guida sono arrivate solo con la delibera n. 275 del 3 marzo 2026 del Consiglio di presidenza. Palermo cade in quella terra di mezzo: principi generali, nessun protocollo, strumenti commerciali a portata di clic. È un ambiente pericoloso proprio perché nessuno lo presidia.

Restano domande che meritano risposta. Se il testo è passato da un servizio commerciale, dove sono finiti i dati delle parti e i numeri delle cartelle? E il contribuente che ha perso la causa ha o no il diritto di sapere se e quanto la macchina abbia inciso sulla motivazione che dovrà impugnare?

Non si tratta di puntare il dito contro i giudici. Si tratta di pretendere che avvocati e magistrati stiano dentro le stesse regole. All’avvocato la legge 132 impone di informare il cliente sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati. Al giudice non chiede nulla di analogo verso le parti. Se al difensore si domanda trasparenza, alla giurisdizione si deve chiedere almeno di non lasciare tracce che la smentiscono.

Servono strumenti forniti dall’amministrazione in ambiente protetto, tracciabilità del loro impiego, formazione comune fra magistratura e avvocatura, un controllo finale che resti umano e vero. Come Consiglio nazionale forense abbiamo interesse a costruire queste regole insieme ai giudici e non contro di loro, perché un processo credibile conviene a tutti.

*Consigliere Nazionale forense e Componente Fiif (Fondazione italiana per l’Innovazione forense)