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di Emilia Rossi

linkiesta.it, 16 luglio 2024

Si parla tanto di abolizione dell’abuso d’ufficio e del (finto) garantismo di Nordio, ma il dibattito pubblico sembra ignorare la partita più dura, tragica e vergognosa, del sistema della giustizia. Parliamo di cose serie e quindi, innanzitutto, piantiamola di discutere dell’abolizione dell’abuso d’ufficio e delle altre novità del ddl Nordio appena approvato definitivamente dalla Camera, magari cominciando a smetterla di definirla “riforma della Giustizia”. Ché di riforma sistematica non si tratta, ma di modifiche di alcune norme del codice penale e di altre del codice processuale che difficilmente avranno un impatto significativo sull’amministrazione della giustizia nel suo complesso.

Modifiche condivisibili, alcune, come quelle che riguardano il reato di traffico di influenze illecite, l’inviolabilità delle comunicazioni tra imputato e difensore o i limiti alla pubblicazione delle intercettazioni. Ritocchi, altri, magari ispirati da un buon pensiero liberale, ma pieni di tante e tali eccezioni da far contenti gli uni e gli altri. Garantisti e giustizialisti, entrambi à la carte, come è tradizione di tutta la politica del Paese, tranne qualche voce di radicale minoranza.

Per esempio, i cittadini travagliati dalla disinformazione sulle novità nell’applicazione delle misure cautelari, in particolare per il timore che l’interrogatorio preventivo funzioni come preavviso delle manette e favorisca la fuga, possono stare tranquilli: la garanzia non riguarda una serie vastissima di reati se c’è il rischio, pressoché sempre ravvisato, che vengano ripetuti, e in generale si applica solo se non c’è pericolo di fuga, appunto, o di inquinamento probatorio. Cioè più o meno mai, visto che queste sono due delle ragioni per cui si emette un ordine di custodia in carcere. I garantisti, invece, arriccino un po’ il naso, per favore: non tanto per la minima portata di questa novità sul piano delle garanzie, ma soprattutto per il condizionamento sull’interrogatorio, cioè sul principe degli strumenti di difesa, determinato dalla prospettiva che a seconda di come si risponde si va in carcere o no.

Per non dire dell’abolizione dell’appello del Pm in caso di sentenze di assoluzione in primo grado: ottima l’idea, che vanta il coraggioso precedente del 2006, subito abbattuto dalla Corte costituzionale, e dà attuazione concreta al principio scritto pure nel nostro codice, per cui si può condannare solo se la colpevolezza risulta al di là di ogni ragionevole dubbio, come non può essere se un giudice pronuncia una sentenza di assoluzione. Però, a differenza di quanto prevedeva la legge Pecorella, la regola vale solo per i reati di competenza del giudice monocratico, cioè per casi in cui gli appelli del pm sono una rarità che si annota sul diario delle esperienze speciali di ogni avvocato.

E la conquista di bandiera di questa riforma, particolarmente a cuore del ministro Carlo Nordio? L’abuso d’ufficio non ha fatto in tempo a essere espulso dal codice penale che, subito, sul binario parallelo del dl carcere sicuro, è stato sostituito dal papocchio giuridico del mini-peculato per distrazione. E in ogni caso la presidente della Commissione giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha assicurato che sono allo studio nuove forme di tutela dei cittadini dai comportamenti prevaricatori dei pubblici ufficiali. Nuovi reati, insomma: possiamo stare tutti tranquilli, anche perché l’invenzione di fattispecie di reato è la specialità di questa legislatura.

Se vogliamo parlare di cose serie, parliamo di carcere, invece. Perché è lì che si gioca la partita più dura, tragica e vergognosa, del sistema della giustizia del nostro Paese in questo momento.

Perché la giustizia non si esaurisce con il processo, anzi: ha il suo momento di realizzazione più fortemente rappresentativo della pretesa punitiva che la legittima proprio nell’esecuzione della pena. E di quella in carcere in modo particolare, visto che in questo caso lo Stato è responsabile della vita, dell’integrità, della dignità e anche della riabilitazione alla vita libera della persona che “custodisce”.

E perché il garantismo, la cultura dei diritti nel rapporto tra cittadini e Stato, è un pensiero integrale, come quello liberale con cui preferibilmente si accompagna: o è o non è, non può essere applicato al processo e dimenticato sull’uscio delle galere e viceversa.

Allora, cominciamo con dire che di fronte all’emergenza che si sta vivendo oggi nelle carceri italiane, che ribollono di presenze oltre il centotrenta per cento dei posti disponibili, di celle infestate da insetti e immerse nella sporcizia e nel caldo, di promiscuità costrette tra water e tavolo da pranzo, di disperazione e senso di abbandono che hanno prodotto cinquantasette suicidi a oggi dall’inizio dell’anno, di proteste dei dannati di questa inciviltà scandalosa che si stanno diffondendo ovunque, il dl carcere sicuro non è un provvedimento serio. Perché non incide minimamente su questa emergenza e, a tutto voler concedere, prospetta misure migliorative per il reinserimento sociale dei condannati e un parziale incremento del personale penitenziario che si vedranno concretamente in pratica tra anni, certamente non in tempi migliori se le cose andranno avanti così.

Mentre la semplificazione della procedura di concessione della liberazione anticipata non solo non ha, volutamente, alcun effetto di riduzione delle presenze in carcere, ma, stando anche a quanto rappresentato da magistrati di sorveglianza e giuristi nelle audizioni avanti alla Commissione giustizia del Senato, andrà a rendere tutto più complicato e impraticabile, oltre a escludere la valutazione concreta e tempestiva dell’effettiva partecipazione del condannato al percorso di riabilitazione.

E sempre se vogliamo tenere il registro rigoroso della serietà, smettiamola di sventolare, se non sul piano degli appelli ai princìpi, la bandiera dell’amnistia e dell’indulto: non verranno mai approvati, questi provvedimenti. E mica perché questo Parlamento è securitario, repressivo, giustizialista, di destra: non li ha voluti mai nessun Parlamento e nessuna maggioranza, democratica compresa, dal 1991 in poi. Da quando, cioè, all’unanimità (quasi) assoluta il Parlamento ha modificato l’art.79 della Costituzione consegnando amnistia e indulto all’accordo della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ogni Camera, più di quello della sola maggioranza assoluta prevista per una legge di riforma costituzionale. Forse quei legislatori del novembre del 1991 non potevano prevedere lo tsunami giudiziario e politico che da lì a poco avrebbe travolto l’Italia, dando vita all’era del giustizialismo trasversale, coltivato negli anni, a sinistra e destra, nell’inseguimento del consenso elettorale, nutrito di pane securitario e carne antipolitica. Sta di fatto che quella maggioranza qualificata non si è mai vista, come non si sono visti più da allora provvedimenti di amnistia e indulto e nessuna forza politica consistente se ne è mai fatta promotrice.

La cosa seria può avvenire solo il 23 luglio, quando andrà in discussione alla Camera la proposta di legge Giachetti sull’estensione della liberazione anticipata: unico strumento concretamente efficace per risolvere l’emergenza del sovraffollamento delle carceri che porta con sé il disastro sociale e umano ormai evidente a tutti, pure in Europa. Una cosa seria, concreta e possibile finalmente, senza scomodare rivoluzioni di sistema e grandi riforme della giustizia. Certo, è necessario uno strumento molto impegnativo, a tratti impopolare: il senso di responsabilità.