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di Daniele Trabucco*

bellunopress.it, 6 settembre 2025

Il cosiddetto “scudo penale dei medici”, approvato dal Consiglio dei Ministri nell’ambito del disegno di legge di delegazione inerente alla riforma delle professioni sanitarie, introduce modifiche rilevanti al regime della responsabilità sanitaria. Esso prevede l’introduzione di un nuovo art. 590-sexies c.p., secondo cui il personale sanitario risponde penalmente solo nei casi di colpa grave, purché la condotta sia stata posta in essere nel rispetto delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali, e di un nuovo art. 590-septies, che elenca parametri di valutazione della colpa (scarsità di risorse, carenze organizzative non evitabili, urgenze e incertezze scientifiche).

Contestualmente, la legge ordinaria dello Stato n. 24/2017 (c.d. “Gelli-Bianco”) viene modificata, attribuendo carattere “inderogabile” alle linee guida, salva la clausola delle specificità del caso concreto. Questa pessima riforma, come si puó evincere, non si configura quale misura straordinaria, bensì come disciplina strutturale e permanente del regime di colpa sanitaria. Un primo profilo critico riguarda il principio di legalità penale, sancito dall’art. 25, comma 2, della Costituzione vigente, che esige determinatezza e precisione delle fattispecie incriminatrici. La questione della “gradazione della colpa” è già stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza costituzionale, in particolare ad opera della sentenza n. 166/1973.

Il giudice delle leggi, nel punto 3 del considerato in diritto, ha stabilito come “la deroga alla regola generale della responsabilità penale per colpa ha in sé una sua adeguata ragione di essere e poi risulta ben contenuta, in quanto è operante, ed in modo restrittivo, in tema di perizia e questa presenta contenuto e limiti circoscritti”. L’aggiunta, oggi, di clausole generali come “scarsità di risorse” o “carenze organizzative” introduce margini di valutazione troppo ampi, demandando al giudice una discrezionalità che rischia di travalicare il principio di tassatività e, inoltre, introduce il rischio per escludere quasi sistematicamente la responsabilità.

Com’è noto, infatti, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 8770/2018 (caso Mariotti), aveva già precisato che l’art. 590-sexies introdotto dalla “Gelli-Bianco” limitava la non punibilità alla sola “imperizia lieve” nell’esecuzione di linee guida, mantenendo ferma la punibilità per negligenza, imprudenza e per l’imperizia grave. La riforma in discussione, invece, scardina quell’equilibrio, estendendo la non punibilità generalizzata a tutte le forme di colpa, salvo che siano gravi. Un secondo nodo concerne il principio di eguaglianza di cui all’ art. 3 Cost. La riforma crea un’irragionevole disparità di trattamento, riconoscendo al personale sanitario un regime di favore: a fronte di eventi lesivi gravissimi per la vita e la salute, la soglia penale è innalzata alla colpa grave, mentre in altri settori professionali resta punibile anche la colpa lieve.

La Corte costituzionale ha sempre affermato che il principio di eguaglianza esige una ragionevole proporzione tra trattamento normativo differenziato e bene giuridico tutelato. Qui, invece, si produce una sproporzione evidente: proprio dove il bene protetto è massimo, si attenua il presidio penale. Non meno rilevante è il piano sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dalla sentenza “Calvelli e Ciglio c. Italia” 17 gennaio 2002, n. 32697, ha chiarito che gli Stati hanno l’obbligo positivo di predisporre un “quadro regolatorio effettivo” per la tutela della vita, anche in ambito sanitario. Questo obbligo non implica la necessaria criminalizzazione di ogni condotta colposa, ma richiede rimedi effettivi e proporzionati. Una disciplina che riduce drasticamente la punibilità penale, senza rafforzare adeguatamente le tutele civilistiche e disciplinari, rischia di collidere con l’art. 2 Cedu e, indirettamente, con il comma 1 dell’art. 117 del Testo fondamentale che funge da “parametro interposto” (cfr. le sentenze “gemelle” n. 346 e n. 347 del 2007 della Corte costituzionale).

È fuorviante anche l’argomento della “medicina difensiva”. Il Governo Meloni sostiene che lo scudo ridurrebbe i costi e le liste d’attesa. Tuttavia, le cifre di spesa sanitaria attribuite alla medicina difensiva, stimate in circa 11 miliardi di euro annui, sono state contestate da più studi scientifici, privi di criteri omogenei e di verificabilità empirica. Costruire un’immunità penale di categoria sulla base di stime incerte significa piegare la logica del diritto penale a valutazioni economiche, in contrasto con l’art. 27 Cost., che lega la responsabilità penale al fatto personale e alla sua colpevolezza, non a considerazioni di bilancio. Un ulteriore elemento critico emerge dalla scelta di rendere le linee guida “inderogabili”. La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con sentenza n. 28187/2017, aveva chiarito che il rispetto delle linee guida non vale come automatica scriminante, essendo sempre necessaria la valutazione del caso concreto. La trasformazione delle linee guida in regola rigida riduce la medicina a mera applicazione burocratica, compromettendo la discrezionalità clinica e, al tempo stesso, offrendo uno scudo indiscriminato. Si tratta di un arretramento della qualità della cura, che contraddice l’art. 32 Cost., in quanto il diritto alla salute viene subordinato alla logica di un protocollo, anziché essere trattato nella sua indvidualità. In definitiva, lo “scudo penale” voluto dal Governo Meloni tradisce la funzione propria del diritto penale. Esso non garantisce serenità ai medici, che dipende piuttosto da condizioni di lavoro sicure, da una gestione organizzativa efficiente e da un’adeguata formazione.

Non riduce la medicina difensiva, perché sposta il contenzioso sul piano civile e disciplinare. Non tutela i pazienti, che vedono indebolirsi la loro posizione. È, in realtà, lo si deve dire con chiarezza, un’amnistia mascherata: si istituzionalizza l’impunità, si deresponsabilizza il sistema e si svuota la centralità del paziente, sacrificando la giustizia sull’altare della convenienza politica.

*Costituzionalista