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di Sebastiano Liistro*

Il Dubbio, 13 giugno 2026

L’approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge che introduce un obbligo di pubblicazione delle sentenze di assoluzione, dei provvedimenti di archiviazione e delle decisioni di non luogo a procedere da parte delle testate giornalistiche che abbiano precedentemente dato notizia dell’indagine o del procedimento penale rappresenta un intervento che merita attenzione, soprattutto per le implicazioni che produce sul piano della tutela reputazionale e della protezione dei dati personali.

Negli ultimi anni è emerso come l’impatto reputazionale derivante dalla diffusione di notizie giudiziarie non sia limitato al momento della pubblicazione iniziale, ma si prolunghi nel tempo attraverso i motori di ricerca, gli archivi online delle testate giornalistiche e la continua circolazione dei contenuti sui social. Spesso l’apertura di un’indagine riceve ampio spazio mediatico, con titoli di forte impatto e una diffusione immediata delle accuse, mentre l’eventuale archiviazione o assoluzione viene comunicata con minore evidenza oppure non viene riportata affatto, generando così una rappresentazione incompleta della vicenda giudiziaria che rischia di consolidarsi nella percezione pubblica e nella memoria digitale del web.

Da questo punto di vista, il disegno di legge tenta di introdurre un meccanismo di riequilibrio dell’informazione, fondato sull’idea che la completezza della notizia debba necessariamente comprendere anche l’esito finale del procedimento. La scelta di intervenire direttamente nel Codice Privacy sembra voler riconoscere che la diffusione incompleta delle informazioni giudiziarie non costituisca soltanto un problema reputazionale, ma anche una questione che investe il corretto trattamento dei dati personali, soprattutto laddove il trattamento mediatico della notizia finisca per cristallizzare nell’opinione pubblica un’immagine non più corrispondente alla realtà processuale. Particolarmente interessante è anche il ruolo attribuito al Garante per la protezione dei dati personali, che assume una funzione centrale nel meccanismo delineato dal disegno di legge.

Uno degli aspetti più delicati riguarda il riferimento alla necessità di garantire un “rilievo adeguato” alla pubblicazione della notizia relativa al provvedimento favorevole, in rapporto allo spazio precedentemente dedicato al procedimento penale. Si tratta di una formulazione volutamente ampia, che probabilmente lascerà spazio a future interpretazioni applicative, ma che evidenzia chiaramente l’intento del legislatore di evitare pubblicazioni meramente formali o scarsamente visibili, incapaci di riequilibrare concretamente l’impatto reputazionale prodotto dalla diffusione iniziale della notizia dell’indagine.

Il problema della visibilità, infatti, è oggi strettamente connesso alle logiche dell’informazione digitale, dove il posizionamento sui motori di ricerca, la rilevanza attribuita dagli algoritmi e la permanenza degli articoli online incidono profondamente sulla percezione pubblica della persona coinvolta. Una notizia pubblicata con scarso rilievo o difficilmente reperibile rischierebbe di non produrre alcun reale effetto riparatorio, lasciando intatto lo squilibrio tra la forza comunicativa dell’accusa iniziale e la limitata diffusione dell’esito favorevole del procedimento.

Il tema si collega inevitabilmente al fenomeno della spettacolarizzazione delle indagini giudiziarie, che negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più rilevanti. Sempre più spesso le fasi iniziali delle inchieste vengono accompagnate da una forte esposizione mediatica attraverso la diffusione di intercettazioni, dettagli investigativi, ricostruzioni ancora parziali e conferenze stampa ampiamente rilanciate dai media e dai social, con il rischio che il procedimento penale venga percepito dall’opinione pubblica non come un percorso finalizzato all’accertamento dei fatti, ma come un evento mediatico costruito attorno all’impatto emotivo dell’accusa.

Le conseguenze di questa dinamica incidono profondamente sulle persone coinvolte: la diffusione massiva di informazioni relative a indagini ancora preliminari può infatti determinare una vera e propria “pena reputazionale anticipata”, che si realizza indipendentemente dall’esito processuale e che spesso continua a produrre effetti anche dopo un’assoluzione o un’archiviazione, soprattutto nell’ambiente digitale, dove le notizie restano indicizzate e facilmente reperibili per anni.

Da questo punto di vista, il disegno di legge sembra voler promuovere una maggiore responsabilizzazione dell’informazione giudiziaria, coerentemente con l’evoluzione della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, sempre più orientata a garantire che le informazioni diffuse siano corrette, aggiornate, contestualizzate e proporzionate rispetto alle finalità perseguite.

*Avvocato, Privacy specialist e Dpo Complegal