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di Marina Crisafi

 

Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2019

 

Non ha diritto agli arresti domiciliari il detenuto obeso. Non basta tale "afflizione aggiuntiva" per far considerare disumano il trattamento penitenziario. È quanto hanno deciso gli Ermellini con la sentenza n. 28536/2019.

La vicenda finisce all'attenzione della S.C. dopo il no del tribunale di sorveglianza di Milano che aveva respinto l'istanza dell'uomo finalizzata ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare, a causa delle sue precarie condizioni di salute. Non soddisfatto del niet ricevuto, il detenuto si rivolgeva alla Cassazione lamentando che il tribunale non aveva compiuto una approfondita valutazione del suo stato di salute, né si era premurato di procedere a perizia.

Anche per i giudici del Palazzaccio, però, le sue tesi on reggono. Per la quinta sezione penale, infatti, il tribunale di sorveglianza ha dato atto di quanto emergeva dalle relazioni sanitarie ed ha spiegato che non si evinceva una condizione di incompatibilità tra la situazione clinica del detenuto e la sua restrizione carceraria. E, in questa logica, ha correttamente evidenziato come pur a fronte di alcune patologie le condizioni cliniche dell'interessato non subissero pregiudizio per il protrarsi del regime carcerario.

Già in altre occasioni, la Corte ha avuto modo di ribadire come "il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cfr. Cass. n. 37216/2014)".

Nel caso di specie, invece, le cattive condizioni di salute del detenuto, indotte dalla sua condizione di obesità, pur generando a suo carico "una afflizione ulteriore non necessaria ed aggiuntiva", ciò non valeva a fare del relativo trattamento in essere una espiazione contraria al senso di umanità.

Inevitabile la sofferenza aggiuntiva in carcere. La sofferenza aggiuntiva, ha spiegato quindi la Cassazione, "è, comunque, inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto che non risulti in perfette condizioni di salute. L'espiazione può, tuttavia, assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale - in rapporto appunto alla particolare gravità delle condizioni cliniche - da superare i limiti dell'umana tollerabilità".

Seguendo questa logica, dunque, correttamente il tribunale non ha ritenuto di disporre perizia, poiché non si trattava di verificare la consistenza del quadro clinico del detenuto, su cui concordavano le diverse relazioni, ma di verificare piuttosto se lo stesso fosse o meno compatibile con il regime carcerario e se la condizione di obesità fosse tale da rendere il trattamento non conforme al senso di umanità. Per cui il ricorso è inammissibile e l'uomo resta in carcere.