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Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2023

Sono stati modificati il codice penale e di procedura penale mutuando la disciplina vigente per le medesime fattispecie riguardanti la circolazione stradale. L’Aula della Camera con 268 sì e un solo no ha approvato il progetto di legge che introduce nell’ ordinamento il reato di omicidio nautico. Il testo aveva ricevuto il via libera dal Senato lo scorso febbraio, diventerà così legge subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo prevede la reclusione da due a sette anni in caso di morte della vittima, da otto a dodici anni con l’aggravante dello guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica. Presenti in Aula i familiari di Umberto Garzarella, una delle due vittime dell’incidente nautico avvenuto il 19 giugno 2021 sul Lago di Garda.

L’articolo 1 modifica gli articoli del codice penale che riguardano le fattispecie di omicidio colposo stradale e di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme sulla circolazione stradale, estendendone la disciplina anche alle ipotesi di omicidio (comma 1) e di lesioni gravi o gravissime (comma 2) conseguenti a violazioni delle norme sulla navigazione marittima o interna. Più nel dettaglio il comma 1 modifica l’articolo 589-bis c.p. introducendo la nuova fattispecie penale dell’omicidio colposo nautico volta a punire, con la reclusione da 2 a 7 anni, chiunque, ponendosi alla guida di una unità da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona avendo agito in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.

Oltre alla fattispecie base, sono previste alcune aggravanti (le stesse dell’omicidio stradale) per l’aver commesso il fatto: in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell’imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone (reclusione da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l (reclusione da 5 a 10 anni); senza possedere la patente, ovvero se la patente è stata sospesa o revocata (nei casi in cui questa è richiesta) oppure con una unità da diporto di proprietà dell’autore del fatto sprovvista di assicurazione obbligatoria. La pena è invece diminuita fino alla metà se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.

Nel caso in cui dall’evento derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma comunque senza superare i 18 anni di reclusione. Il comma 2 emenda l’articolo 589-ter c.p., che stabilisce un aumento della pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 5 anni in caso di fuga del conducente successiva all’omicidio, inserendo alla rubrica il riferimento all’omicidio nautico.

Il comma 3 interviene sull’art. 590-bis c.p. estendendo la disciplina delle lesioni personali stradali gravi o gravissime anche a quelle derivanti dalla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima interna. La fattispecie base punisce chiunque procuri per colpa ad altri lesioni gravi o gravissime, rispettivamente con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o da 1 a 3 anni, avendo agito in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. Anche in questo caso sono previste aggravanti (le stesse delle lesioni stradali) per l’aver commesso il fatto in stato di ebbrezza.

L’articolo 2 interviene sul codice di procedura penale dettando norme in materia di arresto in flagranza. In particolare viene esteso l’arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380, comma 2, lettera m-quater), già previsto per l’omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente (dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o ad ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell’imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone), all’omicidio nautico commesso con le medesime aggravanti e l’arresto facoltativo in flagranza (articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), già previsto per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime aggravato dallo stato di alterazione (dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o ad ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l), al delitto di lesioni nautiche gravi o gravissime.

Un’ulteriore modifica in materia di arresto obbligatorio in flagranza, riguardante in questo caso anche l’omicidio stradale, prevede che non si proceda all’arresto obbligatorio in flagranza se il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.